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Le scadenze fiscali e previdenziali dal 13 al 26 marzo 2023

Le scadenze fiscali e previdenziali dal 13 al 26 marzo 2023. Un riepilogo di tutte le deadline importanti da segnare nel calendario.

15 marzo 2023Associazioni sportive dilettantistiche, annotazione delle operazioni

Per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco, con proventi commerciali nell’anno precedente non superiori a 400.000 euro, che abbiano optato per l’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 398/1991, scade oggi il termine per effettuare l’annotazione dell’ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese di febbraio 2023.

Modalità: l’annotazione va effettuata sul modello approvato con Dm 11 febbraio 1997 opportunamente integrato.

FREQUENZA: MENSILE

Legge 16 dicembre 1991, n. 398; articolo 25, Legge 13 maggio 1999, n. 133; Dm 26 novembre 1999, n. 473; articolo 9, Dpr 30 dicembre 1999, n. 544; Legge 23 dicembre 2000, n. 388; Cm 5 marzo 2001, n. 20/E; Cm 24 aprile 2013, n. 9/E; articolo 10, Dl 119/2018; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E

Fatture di importo inferiore a 300 euro, documento riepilogativo 

Scade oggi il termine per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel corso del mese di febbraio 2023. Dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti all’interno del territorio italiano. L’obbligo non modifica le disposizioni di cui all’articolo 6, Dpr 695/1996. Pertanto, è prevista la possibilità di emettere un documento riepilogativo contenente i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro.

Modalità: nel documento riepilogativo vanno indicati i numeri delle fatture, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e dell’Iva, distinti secondo l’aliquota applicata.

FREQUENZA: MENSILE

Articoli 23, comma 1 e 25, Dpr 633/1972; articolo 6, Dpr 9 dicembre 1996, n. 695; articolo 7, Dl 70/2011; Rm 24 luglio 2012, n. 80/E; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E

Iva, fatturazione differita 

Scade oggi il termine per effettuare l’emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di febbraio 2023 e risultanti da documenti di trasporto o di consegna. L’articolo 15, Dl 119/2018, sostituendo l’articolo 4, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127, prevede che l’agenzia delle Entrate basandosi sui dati ricevuti dalla fatturazione elettronica, dalle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e dalla comunicazione telematica dei corrispettivi mette a disposizione dei soggetti passivi:

› le bozze dei registri Iva delle fatture emesse e degli acquisti;

› le liquidazioni periodiche Iva;

› la bozza della dichiarazione annuale Iva.

Prevede inoltre che per i soggetti che confermano o integrano i registri Iva proposti dall’agenzia, questi assolvono all’obbligo di tenuta dei suddetti registri (fatta salva la necessità di adempiere agli obblighi previsti in materia di imposte dirette dall’articolo 18, Dpr 600/1973, per le imprese minori in contabilità semplificata). Per le cessioni di beni la fatturazione differita può avvenire a condizione che l’operazione risulti da un documento di trasporto e contenente le seguenti informazioni individuate dal comma 3, Dpr 472/1996:

• numero progressivo attribuito (è consentito l’utilizzo di distinte serie di numerazioni in relazione a diversi punti – magazzini, stabilimenti ecc. – di emissione);

• data di consegna o spedizione della merce (che può essere successiva alla data di formazione del documento);

• generalità del cedente, del cessionario, nonché dell’impresa incaricata del trasporto;

• descrizione della natura, qualità e quantità (solo in cifre) dei beni ceduti;

• causale del trasporto quando sia diversa dalla vendita (ad esempio, lavorazione, comodato, conto visione, ecc.). Il Ddt può accompagnare le merci durante il trasporto o, in alternativa, può essere spedito (a mezzo posta, corriere, strumenti elettronici) alla controparte entro le ore 24 del giorno di effettuazione del trasporto. L’eventuale lista contenente l’elenco delle prestazioni rese nel periodo di riferimento della fattura, come avviene con i documenti di trasporto nel caso di cessioni di beni, può non essere allegata al file Xml della fattura elettronica, ma deve essere conservata in modalità cartacea o elettronica.

Modalità: la fattura differita deve contenere numero e data del D.d.T., data dello scontrino, matricola del registratore di cassa. Queste fatture si annotano sul registro delle fatture emesse separatamente dagli altri tipi di fattura.

FREQUENZA: MENSILE

Articoli 21, comma 4 e 23, Dpr 633/1972, modif. dall’articolo 3, Dl 328/1997, conv. con Legge 410/1997; Cm 22 dicembre 1998, n. 288/E; Cm 24 giugno 2014, n. 18/E; articolo 15, Dl 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. con Legge 17 dicembre 2018, n. 136; Cm 14/E/2019; Risposta Interpello 24 settembre 2019, n. 389/E; Rm 21 gennaio 2020, n. 8/E; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E16 marzo 2023

Accise, versamento 

Scade oggi il termine per il pagamento dell’accisa per i prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese di febbraio 2023.

N.B.: restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (ad esempio gas metano).

Modalità di versamento: con il Modello F24 telematico.

FREQUENZA: MENSILE

Articolo 3, comma 4, Dlgs 504/ 1995; articolo 8bis, Dl 356/2001, conv. con modif. con Legge 418/2001; Dm 16 dicembre 2004; provvedimento agenzia Entrate 23 ottobre 2007; provvedimento agenzia Entrate 12 marzo 2012

Addizionali Irpef, redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Per i sostituti d’imposta scade oggi il termine per versare l’addizionale regionale ed eventualmente l’addizionale comunale Irpef (ove deliberata) trattenute ai lavoratori dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro nel mese di febbraio 2023 e ai quali nello stesso mese sono stati corrisposti l’ultima retribuzione, gli eventuali arretrati, ecc. o la relativa rata dovuta a seguito del conguaglio di fine anno.

Modalità di versamento: con il Modello F24:

• on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;

• mediante l’home banking.

Codici tributo: 3802 addizionale regionale all’Irpef – sostituti d’imposta; 3848 addizionale comunale all’Irpef – sostituti d’imposta.

FREQUENZA: MENSILE

Articolo 50, Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446; articolo 1, Dlgs 360/1998, come modif. dall’articolo 12, comma 1, Legge 133/1999; Dm 20 dicembre 1999; articolo 3, comma 1, Dlgs 56/2000; Rm 12 dicembre 2007, n. 368/E

Detassazione premi di produttività, versamento dell’imposta sostitutiva 

Per i sostituti d’imposta scade oggi il termine per il versamento in via telematica dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese.

Modalità di versamento: con il Modello F24 via telematica. Codice tributo: 1053.

FREQUENZA: MENSILE

Articolo 2, comma 1, lettera c), Dl 93/2008, conv. con modif. con Legge 126/2008; articolo 5, Dl 185/2008, conv. con modif. con Legge 2/2009; articolo 2, commi 156-157, Legge 191/2009; articolo 11, comma 2, Dl 66/2014, conv. con modif. con Legge 89/2014

Tassa sui libri sociali delle società di capitali

Scade oggi il termine per effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e la bollatura dei libri e registri tenuti da società di capitali, dovuta nella misura forfetaria di 309,87 euro ovvero di 516,46 euro se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio, l’importo di 516.456,90 euro.

Modalità: con il Modello F24:

• online direttamente o tramite un intermediario abilitato;

• con l’home banking.

Codice tributo: 7085

FREQUENZA: ANNUALE

Articolo 23, nota 3, tariffa allegata al Dpr 641/1972; Dm 25 settembre 1995; Dm 28 dicembre 1995; Cm 4 febbraio 1998, n. 38/E

Certificazione unica ordinaria e sintetica «CU 2023»

Per i sostituti d’imposta scade oggi il termine per la trasmissione in via telematica all’agenzia delle Entrate della certificazione unica ordinaria «CU 2023», utilizzata per attestare:

› l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti nell’anno 2022;

› l’ammontare complessivo di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, Dpr 917/1986;

› l’ammontare complessivo delle provvigioni per prestazioni anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari corrisposte nel 2022, e delle provvigioni derivanti dalla vendita a domicilio;

› l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2022 per le prestazioni relative a contratti d’appalto per cui sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 25-ter, Dpr 29 settembre 1973, n. 600;

› l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e dell’attività sportiva nel caso di rapporto di lavoro di natura autonoma (articolo 17, comma 1, lettera d), e) e f), Dpr 917/1986);

› le relative ritenute d’acconto operate;

› le detrazioni effettuate.Devono inviare la certificazione anche coloro che nel 2022 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps e all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.

Entro oggi vanno anche trasmessi telematicamente gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi e quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale.Inoltre, scade oggi il termine per la consegna ai soggetti interessati della CU 2023 sintetica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi diversi e da locazione breve percepiti nell’anno 2022. L’invio può essere effettuato entro il 31 ottobre 2023 relativamente alle certificazioni riguardanti esclusivamente redditi esenti o che non possono essere dichiarati con il modello 730.

Di seguito trovate una sintesi delle novità presenti nella CU 2023:

• sono stati inseriti i campi relativi al cd. bonus carburante di cui al Dl 21/2022;

• è stato rivisto il prospetto dei familiari a carico;

• nuove le modalità di attribuzione del trattamento integrativo previsto in caso di imposta lorda superiore alla detrazione spettante e riconosciuto per i redditi non superiori ai 15.000 euro ma attribuibile, al ricorrere di determinati requisiti, per i redditi fino a 28.000 euro;

• nella sezione relativa alla contribuzione alla previdenza complementare e nella sezione dedicata ai redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, compaiono anche i dati relativi ai contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) ex Regolamento Ue 2019/1238, come stabilito dal Dlgs 114/2022;

• è previsto un nuovo codice con relative annotazioni per la quota esente dei redditi corrisposti ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 e che, al 31 dicembre 2019, hanno optato per il regime previsto dall’articolo 44, Dl 78/2010;

• nella sezione «redditi esenti», figura un codice specifico per le somme percepite dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico, assunto dalla start-up a vocazione sociale, che non partecipano al suo reddito imponibile complessivo ex articolo 12-quinquies, Dl 146/2021;

• sono state modificate le informazioni da riportare nelle annotazioni per la detrazione spettante per canoni di locazione nella misura del 20% dell’ammontare del canone di locazione e, comunque, entro il limite massimo di 2.000 euro (articolo 1, comma 155, Legge 234/2021).

Modalità di presentazione: i modelli e le relative istruzioni, prelevabili dal sito www.agenziaEntrate.gov.it, devono essere inviati, esclusivamente in via telematica, all’agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

FREQUENZA: ANNUALE

Articolo 4, comma 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, Dpr 322/1998; articolo 1, comma 949 e 952, Legge 208/2015; provvedimento agenzia Entrate 16 gennaio 2017; provvedimento agenzia Entrate 9 febbraio 2017; provvedimento agenzia Entrate 15 gennaio 2018; provvedimento agenzia Entrate 15 gennaio 2019; provvedimento agenzia Entrate 15 gennaio 2021; provvedimento agenzia Entrate 14 gennaio 2022; provvedimento agenzia Entrate 17 gennaio 2023, n. 14392

Modello 730 o redditi PF 2023, invio spese detraibili 

Scede oggi il termine per l’invio telematico all’agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del modello 730 o del modello Redditi 2023 PF precompilato, dei dati delle:

• spese funebri 2022 da parte degli esercenti servizi di pompe funebri;

• spese 2022 per gli interventi di recupero edilizio o risparmio energetico su parti comuni, da parte degli amministratori di condominio;

• spese universitarie 2022 da parte delle Università statali e private;

• spese frequenza asilo nido 2022 da parte degli asili nidi.

FREQUENZA: ANNUALE

Dm 13 gennaio 2016; provvedimento agenzia Entrate 19 febbraio 2016; provvedimento agenzia Entrate 27 gennaio 2017; Dm 30 gennaio 2018; provvedimento agenzia Entrate 9 febbraio 2018

Associati in partecipazione, versamento dei contributi 

Per gli associanti in partecipazione scade oggi il termine per versare i contributi dovuti sugli utili corrisposti nel mese di febbraio 2023 agli associati d’opera tenuti all’iscrizione alla Gestione separata Inps (articolo 43, Dl 269/2003) nelle stesse misure previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps.

Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica.

FREQUENZA: MENSILE

Articolo 43, Dl 269/2003, conv. con modif. con Legge 326/2003, come modificato dall’articolo 1, comma 157, Legge 311/2004; Circolare Inps 3 febbraio 2020, n. 12; Circolare Inps 8 febbraio 2022, n. 22

Collaboratori coordinati e venditori a domicilio, versamento dei contributi 

Per i committenti di collaboratori coordinati e continuativi (enti pubblici) e di incaricati alle vendite a domicilio, scade oggi il termine per versare i contributi Inps sui compensi di competenza di febbraio 2023.

N.B.: le aliquote contributive dovute alla gestione separata Inps, dall’1 gennaio 2023, risultano fissate:

› nel 24% per pensionati e per i soggetti iscritti presso un’altra copertura pensionistica obbligatoria di pensione diretta o indiretta;

› nel 26,23% per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

› nel 33% (più lo 0,72% per tutela maternità, assegni nucleo familiare, malattie, ecc.) per i lavoratori autonomi (non titolari di partita Iva) e parasubordinati in via esclusiva in assenza di altra copertura previdenziale.

Modalità di versamento: con il Modello F24:

• on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;

• mediante l’home banking.

FREQUENZA: MENSILE

Articolo 2, comma 26, Legge 8.8.1995, n. 335; Dm 2 maggio 1996, n. 281; articolo 19, Dlgs 114/1998; Dlgs 276/2003, come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92; articolo 2, comma 57, Legge 92/2012, come modificato dall’articolo 46-bis, comma 1, lettera g), Dl 83/2012, conv. con modif. con Legge 134/2012; articolo 1, comma 491 e 744, Legge 147/2013; Circolare Inps 5 febbraio 2015, n. 27; Circolare Inps 11 marzo 2015, n. 58; Dlgs 81/2015; articolo 1, commi 203-204, Legge 208/2015; Circolari Inps 29 gennaio 2016, nn. 13 e 15; articolo 1, comma 165, Legge 11 dicembre 2016, n. 232; Circolari Inps 31 gennaio 2017, nn. 21 e 22; articolo 7, Legge 22 maggio 2017, n. 81; Circolare Inps 28 luglio 2017, n. 122; Circolare Inps 3 febbraio 2020, n. 12; articolo 1, comma 398, Legge 178/2020; Circolare Inps 5 febbraio 2021, n. 12; Circolare Inps 8 febbraio 2022, n. 22; Circolare Inps 11 febbraio 2022, n. 25; Circolare Inps 1° febbraio 2023, n. 12

Lavoratori autonomi occasionali con reddito superiore a 5.000 euro iscritti alla gestione separata Inps, versamento dei contributi 

Per i committenti dei soggetti che esercitano l’attività di lavoro autonomo occasionale, obbligati all’iscrizione alla Gestione separata Inps qualora il reddito annuo derivante da tale attività superi 5.000 euro (articolo 44, comma 2, Dl 269/2003, conv. con modif. dalla Legge 326/2003), scade oggi il termine per versare i contributi dovuti per i compensi eccedenti 5.000 euro percepiti in febbraio 2023. Le aliquote del contributo previdenziale e i codici tributo sono gli stessi previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.

Modalità di versamento: con il Modello F24:

• on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;

• mediante l’home banking.

FREQUENZA: MENSILE

Articolo 44, comma 2, Dl 269/2003, conv. con modif. con Legge 326/2003; Circolare Inps 3 febbraio 2020, n. 12; Circolare Inps 8 febbraio 2022, n. 22; Circolare Inps 11 febbraio 2022, n. 25; Circolare Inps 1° febbraio 2023, n. 12

Versamento dell’imposta sostitutiva sugli interessi 

L’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche, S.p.a. quotate, Stato ed enti pubblici (cd. «grandi emittenti») va versata entro oggi dalle aziende di credito e dagli altri intermediari. L’imposta sostitutiva da versare risulta dal saldo del «conto unico» relativo al mese di febbraio 2023. Dall’1 luglio 2000, l’imposta sostitutiva di cui al Dlgs 239/1996 si applica anche su titoli di emittenti esteri (articoli 2 e 12, Dlgs 239/1996, come modif. dall’articolo 6, Dlgs 505/1999).

Modalità di versamento: alla Tesoreria provinciale dello Stato, on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato, nonché mediante l’home banking con il Modello F24, ad eccezione dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali di cui all’articolo 35, Legge 724/1994. Codice tributo: 1239.

FREQUENZA: MENSILE

Articolo 35, Legge 23 dicembre 1994, n. 724; articoli 1-4, Dlgs 1 aprile 1996, n. 239; articolo 1, Dm 6 dicembre 1996; Dlgs 21 novembre 1997, n. 461; Cm 24 giugno 1998, n. 165/E

Risparmio amministrato, versamento dell’imposta sostitutiva 

Scade oggi il termine per il versamento da parte degli intermediari dell’imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze e sugli altri redditi conseguiti entro il secondo mese precedente (gennaio 2023) per le operazioni effettuate in regime di risparmio amministrato.

Modalità di versamento: on-line direttamente, tramite un intermediario abilitato o mediante l’home banking, con il Modello F24, oppure alla Tesoreria provinciale dello Stato. Codice tributo: 1102. Articolo 14, comma 1, Dlgs 461/1997; Dm 23 luglio 1998, modif. dal Dm 6 agosto 1998

Risparmio gestito, versamento dell’imposta sostitutiva in caso di revoca del mandato 

Per le banche, S.I.M. ed altri intermediari autorizzati scade oggi il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva in caso di revoca da parte del contribuente del mandato di gestione nel secondo mese precedente (gennaio 2023).

Modalità di versamento: con il Modello F24:

• on-line direttamente o tramite un intermediario;

• mediante l’home banking, oppure alla Tesoreria provinciale dello Stato.

Codice tributo: 1103.

Articolo 7, comma 11, Dlgs 461/1997, modif. dall’articolo 5, Dlgs 505/1999; Cm 16 luglio 1998, n. 188/E; Dm 23 luglio 1998, modif. dal Dm 6 agosto 1998

Attività di intrattenimento a carattere continuativo 

Per i soggetti che esercitano in modo continuativo le attività di intrattenimento elencate nella Tariffa allegata al Dpr 640/1972, scade oggi il termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti, introdotta dal Dlgs 60/1999, dovuta per il mese precedente (febbraio 2023).

Modalità di versamento: con il Modello F24:

• on-line;

• con l’home banking.

Codice tributo: 6728.

FREQUENZA: MENSILE

Tariffa allegata al Dpr 640/1972, come sostituita dall’articolo 22, comma 2, Dlgs 26 febbraio 1999, n. 60; articolo 6, comma 1, lettera a), Dpr 544/1999

Liquidazione e versamento Iva mensile 

Per i contribuenti Iva mensili scade oggi il termine per liquidare e versare l’imposta a debito dovuta per il mese di febbraio 2023 se superiore a 25,82 euro.

N.B.: i contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a terzi, e ne abbiano dato comunicazione alle Entrate, possono fare riferimento all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente (gennaio 2023).

Modalità di versamento: con Modello F24:

• on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;

• mediante l’home banking.

Codice tributo: 6002.

FREQUENZA: MENSILE

Articolo 27, commi 1 e 2, Dpr 633/1972, abrogati dall’articolo. 2, comma 1, Dpr 23 marzo 1998, n. 100; articolo 1, Dpr 100/1998, come modif. dall’articolo 2, Dpr 542/1999 e dall’articolo 11, Dpr 435/2001

Versamento saldo Iva annuale 2022

Scade oggi il termine per il versamento a saldo dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva 2023, relativa al 2022. I contribuenti trimestrali per opzione di cui all’articolo 33, Dpr 633/1972 che effettuano il versamento dell’imposta a debito relativa al quarto trimestre 2022 entro oggi, devono tener conto dell’acconto d’imposta eventualmente versato entro il 27 dicembre 2022. È possibile effettuare il versamento del saldo Iva entro il 30 giugno 2023 con lo 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese di dilazione a decorrere dal 17 marzo 2023. I contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare il versamento del saldo Iva; in tal caso, la prima rata va versata entro oggi; le rate successive alla prima si versano, con la maggiorazione dell’interesse fisso dello 0,33% mensile, entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e non oltre il 16 novembre 2023.

Modalità di versamento: con Modello F24:

› online direttamente o tramite un intermediario abilitato;

› mediante l’home banking.

Codice tributo: 6099.

N.B.: si ricorda che con il versamento del quarto trimestre 2022 i contribuenti trimestraliper opzione devono pagare anche gli interessi dell’1%.

FREQUENZA: ANNUALE

Articolo 7, Dpr 14 ottobre 1999, n. 542; articolo 31, comma 3, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; articolo 1, comma 5489, L. 190/2014; articolo 7quater, comma 20, Dl 193/2016; provvedimento agenzia Entrate 15 gennaio 2019; provvedimento agenzia Entrate 30 gennaio 2019

Casagit, versamento dei contributi dovuti per giornalisti 

Scade oggi il termine per versare alla Casagit (Cassa autonoma per le prestazioni integrative dei giornalisti) i contributi dovuti per giornalisti e praticanti relativi al periodo di paga scaduto nel mese di febbraio 2023. Entro oggi va anche effettuata la presentazione in via telematica della denuncia contributiva tramite l’applicativo DAMS.

Modalità di versamento: versamento mediante bonifico bancario IBAN IT06F0200805365000400802826 (Unicredit S.p.a.) intestato a Casagit, Via Marocco, 61 – 00144 Roma.

FREQUENZA: MENSILE

Articolo 1, Legge 12/1979; Circolare Inpgi n. 3/2006; Circolare Inpgi n. 6/2020

Editori di quotidiani/periodici e agenzie di stampa, versamento dei contributi dovuti all’Inpgi 

Scade oggi il termine per versare i contributi dovuti all’Inpgi per giornalisti dipendenti relativi ai compensi erogati in febbraio 2023 e per presentare on-line la relativa denuncia contributiva con la procedura DASM.

Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica. Codici tributo: C001 – Contributi obbligatori, FA01 – Addizionale Fondo Integrativo, FR01 – Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI, F001 – Contributi Fondo Integrativo.

FREQUENZA: MENSILE

Delibera Inpgi 207/2004; Dm 18 luglio 2005; Circolare Inpgi 24 gennaio 2006, n. 2; Circolare Inpgi 16 gennaio 2017, n. 1; Circolare Inpgi 30 gennaio 2020, n. 1; Circolare Inpgi 30 gennaio 2020, n. 2; Circolare Inpgi n. 6/2020

Pescatori autonomi, versamento contributi 

Per i pescatori autonomi scade oggi il termine per effettuare il versamento dei contributi Inps dovuti per il mese di febbraio 2023. Codice tributo: PESC – Versamenti dei pescatori autonomi.

Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica.

FREQUENZA: MENSILE

R.D. 30 marzo 1942, n. 327; articolo 115 del Codice Navigazione; Circolare Inps 10 marzo 2015, n. 55; Circolare Inps 9 febbraio 2016, n. 24; Circolare Inps 15 febbraio 2019, n. 31; Circolare Inps 13 febbraio 2020, n. 24

Datori di lavoro, versamento dei contributi Inps 

Per i datori di lavoro scade oggi il termine per effettuare il versamento dei contributi relativi ai compensi di competenza del mese di febbraio 2023.

Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica.

FREQUENZA: MENSILE

Articoli 17-25, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241; Circolare Inps 8 aprile 1998, n. 79; Circolare Inps 10 dicembre 1998, n. 259; provvedimento agenzia Entrate 14 novembre 2001

Versamento delle ritenute sui proventi derivanti da o.i.c.r. 

Per i soggetti incaricati del pagamento di proventi o della negoziazione delle quote relative a Organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) in valori mobiliari di diritto estero, scade oggi il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese di febbraio 2023 sui proventi derivanti da O.I.C.R. Codici tributo: 1705 – Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero; 1706 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti; 1707 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti.

Modalità di versamento: con il Modello F24:

• presso la Tesoreria provinciale dello Stato;

• on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;

• mediante l’home banking.

FREQUENZA: MENSILE

Articolo 10-ter, Legge 23 marzo 1983, n. 77, agg. dall’articolo 13, comma 2, Dlgs 83/1992; Dm 10 dicembre 1992; articolo 14, Dlgs 461/1997; Cm 24 novembre 2000, n. 213/E

Redditi di capitale, versamento delle ritenute 

Per i sostituti d’imposta scade oggi il termine per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2023 relative ad obbligazioni e titoli similari non soggetti ad imposta sostitutiva, interessi di obbligazioni ed altri titoli (codici tributo 1025, 1029, 1031, 1243, 1245), premi (ad es. lotterie) e vincite (codici tributo 1046, 1047, 1048), cessioni di titoli (codice tributo 1032) e valute estere (codice tributo 1058), proventi indicati sulle cambiali (codice tributo 1024), redditi di capitale diversi dai dividendi (codice tributo 1030).

Modalità di versamento: con il Modello F24:

• on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;

• mediante l’home banking.

FREQUENZA: MENSILE

Articoli 26 e 30, Dpr 600/1973; articoli 3 e 8, Dpr 602/1973; Dlgs 461/1997, modif. dal Dlgs 505/1999

Redditi di lavoro, versamento delle ritenute 

Per i sostituti d’imposta scade oggi il termine per versare le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2023 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati compresi i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto (codici tributo 1001, 1002, 1012), rendite avs (codice tributo 1001), redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040, anche per le associazioni sportive dilettantistiche), provvigioni relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040), indennità per cessazione di rapporti di agenzia e collaborazione coordinata e continuativa (codice tributo 1040), indennità per la perdita di avviamento commerciale (codice tributo 1040), riscatti su polizze vita (codice tributo 1050), contributi corrisposti da enti pubblici (codice tributo 1045), premi e contributi corrisposti da Unire e Fise (codice tributo 1051), indennità di esproprio ed occupazione di aree (codice tributo 1052), redditi da utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno, ecc.

Modalità di versamento: con il Modello F24:

• on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;

• mediante l’home banking.

FREQUENZA: MENSILE

Articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28, Dpr 29 settembre 1973, n. 600; articoli 3 e 8, Dpr 29 settembre 1973, n. 602; articolo 5, Dl 30 dicembre 1991, n. 417, conv. con Legge 6 febbraio 1992, n. 66; Dm 30 marzo 1998; Dm 26 novembre 1999, n. 473; articolo 34, Legge 342/2000; articoli 37, comma 1 e 49, Dl 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. con Legge 4 agosto 2006, n. 248

Tobin tax, versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie 

Per le banche, gli intermediari non residenti, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all’articolo 18, Dlgs 58/1998, scade oggi il termine per il versamento con il Modello F24 dell’imposta sulle transazioni finanziarie (cd. «Tobin tax») di cui all’articolo 1, comma 491, 492 e 495, Legge 228/2012 sui trasferimenti di proprietà/operazioni su strumenti finanziari derivati effettuati nel mese di febbraio 2023.

N.B.: nel caso in cui siano tenuti al versamento soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia, non potendo eseguire il pagamento con il Modello F24, questi devo-no effettuare il versamento mediante bonifico in euro a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.

Modalità di versamento: con il Modello F24 esclusivamente in via telematica. Codici tributo: 4058 – azioni e strumenti partecipativi; 4059 – derivati su equity; 4060 – negoziazioni ad alta frequenza di azioni e strumenti partecipativi.

FREQUENZA: MENSILE

Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf); articolo 1, commi 491-500, Legge 24 dicembre 2012, n. 228; Dm 21 febbraio 2013; provvedimento agenzia Entrate 1 marzo 2013; articolo 56, Dl 21 giugno 2013, n. 69, conv. con modif. con Legge 9 agosto 2013, n. 98; provvedimento agenzia Entrate 18 luglio 2013; Dm 16 settembre 2013; Rm 4 ottobre 2013, n. 62/E; provvedimento agenzia Entrate 4 gennaio 2017; provvedimento agenzia Entrate 9 marzo 2017; provvedimento agenzia Entrate 15 dicembre 2017

20 marzo 2023

Ravvedimento operoso Iva e ritenute alla fonte

Scade oggi il termine per l’eventuale versamento tardivo (entro 30 giorni dal termine ordinario):

– dell’Iva a debito dovuta per gennaio 2023;

– delle ritenute alla fonte operate in gennaio 2023;

non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 16 febbraio 2023, pagando la sanzione ridotta e gli interessi moratori, calcolati con maturazione giornaliera.

Modalità di versamento: versamento delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali (con decorrenza 1 gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 c.c. è fissata al 5% in ragione d’anno – fino al 31 dicembre 2022 era pari allo 1,25% in ragione d’anno) con i relativi codici tributo, e della sanzione dell’1,5%, con il Modello F24 telematico. Per le sanzioni si utilizzano i codici tributo: 8904 Iva; 8906 ritenute.

Articolo 13, comma 1, lettera a), Dlgs 472/1997; provvedimento agenzia Entrate 16 febbraio 2006; articolo 16, Dl 185/2008, conv. con modif. con Legge 2/2009; Dm 7 dicembre 2010; articolo 1, comma 20, Legge 220/2010; Dm 12 dicembre 2019; articolo 10-bis, Dl 124/2019, conv. con modif. con Legge 157/2019

Ravvedimento operoso Irap enti pubblici

Scade oggi il termine per effettuare l’eventuale versamento tardivo (entro 30 giorni dal termine ordinario) dell’acconto Irap relativo alle retribuzioni ed ai compensi corrisposti nel mese di gennaio 2023 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) da parte degli organi e delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che dovevano versare l’Irap mensilmente entro il 16 febbraio 2023.

Modalità di versamento: versamento delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali (con decorrenza 1 gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 c.c. è fissata al 5% in ragione d’anno – fino al 31 dicembre 2022 era pari allo 1,25% in ragione d’anno), calcolati con maturazione giorno per giorno, e della sanzione (codice tributo 8907) dell’1,5%.

Articolo 13, comma 1, lettera a), Dlgs 472/1997; articolo 16, Dl 185/2008, conv. con modif. con Legge 2/2009; articolo 1, comma 20, Legge 220/2010

Ravvedimento operoso ritenute alla fonte e addizionali Irpef

Scade oggi il termine per l’eventuale versamento tardivo delle ritenute operate nel mese di gennaio 2023 e l’addizionale regionale Irpef, ed eventualmente l’addizionale comunale Irpef (ove deliberata), trattenute ai lavoratori dipendenti e assimilati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nel mese di gennaio 2023 (e ai quali nello stesso mese sono stati corrisposti l’ultima retribuzione, gli eventuali arretrati, ecc.) o a seguito del conguaglio di fine anno, rispettivamente in un’unica soluzione o a rate, non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 16 febbraio 2023.

Modalità di versamento: con il Modello F24 EP in via telematica per gli enti pubblici compresi nelle tabelle A e B allegate alla Legge 720/1984, con applicazione degli interessi legali (con decorrenza 1 gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 c.c. è fissata al 5% in ragione d’anno – fino al 31 dicembre 2022 era pari allo 1,25% in ragione d’anno), calcolati con maturazione giorno per giorno, e della sanzione dell’1,5%. Codici tributo: 381E – Addizionale regionale Irpef; 384E – Addizionale comunale Irpef saldo; 385E – Addizionale comunale acconto.

Articolo 3, comma 1, Dlgs 56/2000; articolo 34, comma 3, Legge 388/2000; Cm 5 marzo 2001, n. 20/E; provvedimento agenzia Entrate 8 novembre 2007; Rm 12 dicembre 2007, n. 367/E; Rm 19 giugno 2008, n. 253/E

Conai: dichiarazione mensile e liquidazione del contributo ambientale

Per i produttori e gli importatori di imballaggi scade oggi il termine per:

› presentare la dichiarazione mensile relativa al mese di febbraio 2023, con l’elenco contenente il numero e la data di protocollo Iva attribuiti alle bolle doganali;

› liquidare il contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese di febbraio 2023 sulla base delle fatture emesse.

Modalità: › dichiarazione: modulistica predisposta dal Conai presentata in via telematica;

› liquidazione: modello conforme a quello approvato dal Conai. Il versamento del contributo si effettua entro il 90° giorno successivo alla liquidazione.

FREQUENZA: MENSILE

Articolo 7, comma 10, Regolamento Conai; Dlgs 22/1997; Comunicato Conai 3 dicembre 1998; Delibera C.d.A. Conai 11 novembre 1999; articolo 9, L. 342/2000; articolo 2, Dpr 445/1997; Circolare Conai 8 ottobre 2013; Circolare Conai 27 aprile 2014

Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell’articolo 6, comma 8, Dl 330/1994, conv. con Legge 473/1994, dell’articolo 18, Dlgs 241/1997 e dell’articolo 7, comma 1, lettera h), Dl 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. con Legge 12 luglio 2011, n. 106

Fonte: Sole 24 ORE

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