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Investimenti in beni strumentali, aumentano le informazioni da indicare nel quadro RU

Le principali novità relative alla compilazione del quadro RU per gli investimenti in beni strumentali e i relativi crediti d’imposta.

Le software house associate ad AssoSoftware sono al lavoro per adeguare le funzioni di estrazione dati dagli applicativi di gestione dei beni ammortizzabili/leasing e di compilazione automatica dei righi presenti nel quadro RU, in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi e ai relativi crediti d’imposta.Di seguito le principali le novità.

Riduzione del credito d’imposta per effetto del recapture

Il nuovo rigo RU141 permette, ai contribuenti che lo scorso anno avevano compilato nel modello Redditi 2022 il rigo RU140 «Investimenti beni strumentali 2021 (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta e fino al 31 dicembre 2022)», di rettificare gli importi ivi esposti per eventi intervenuti successivamente alla data di presentazione del predetto modello ed entro il 31 dicembre 2022, indicando nelle colonne da 1 a 5 le eventuali variazioni in diminuzione dei predetti importi.

Inoltre, nelle colonne da 6 a 8 essi dovranno indicare le eventuali variazioni in diminuzione degli importi dei crediti individuati, rispettivamente, con i codici L3, 2L e 3L esposti nella sezione I del modello Redditi 2022. Tali importi andranno sottratti dai residui da indicare nel rigo RU12.

La locuzione utilizzata dalle istruzioni «per eventi intervenuti successivamente…» e il fatto che le variazioni da indicare nel suddetto rigo siano esclusivamente quelle in diminuzione porta a pensare che si tratti degli eventi legati al cosiddetto Recapture, ossia l’alienazione dei beni nel cosiddetto “periodo di sorveglianza”. Va tuttavia detto che, non essendo le istruzioni esplicite in tal senso, questa ipotesi interpretativa andrà comunque confermata dall’agenzia delle Entrate.

Interconnessione e Faq

Le istruzioni del quadro RU dei modelli Redditi 2023 recepiscono per intero il contenuto della Faq del 13 settembre 2022, con cui l’agenzia delle Entrate aveva fornito i seguenti chiarimenti: nell’ipotesi di interconnessione successiva all’investimento, il contribuente deve compilare il quadro RU del modello Redditi indicando già da subito nel rigo RU1 il codice credito corrispondente alla tipologia dei beni agevolabili Transizione 4.0.

Inoltre, l’impresa deve riportare nel rigo RU5 l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per detti beni e nel rigo RU130/RU140 l’ammontare complessivo del costo sostenuto. In ogni caso, sebbene il credito vada indicato nel rigo RU5 per l’intero ammontare, lo stesso è utilizzabile in misura non superiore a quanto sarebbe stato spettante per i beni ordinari.

Per la compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, il contribuente deve utilizzare il codice tributo «6936» o «6937», corrispondente alla natura degli investimenti realizzati, valorizzando il campo «anno di riferimento» con l’anno di entrata in funzione del bene. Il credito in misura piena sarà fruibile a partire dall’anno di interconnessione, suddiviso in un nuovo triennio di fruizione.

A seguito dell’intervenuta interconnessione, nel suddetto campo «anno di riferimento» andrà indicato l’anno in cui questa si è verificata.

Nel caso particolare in cui l’impresa sia a conoscenza del fatto che il bene acquistato non verrà mai interconnesso, l’importo residuo da indicare nel rigo RU12 deve essere ridotto della quota corrispondente alla maggiorazione riconosciuta per i beni agevolabili Transizione 4.0., avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo, denominata «Vedere istruzioni».

Informazioni di dettaglio per gli investimenti nell’allegato A

A sorpresa compaiono, in corrispondenza dei due righi RU130 «Investimenti beni strumentali 2022» e RU140 «Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)», tre nuovi campi di dettaglio degli Investimenti di cui all’Allegato A, indicati nella colonna 4:

• colonna 4A, investimenti concernenti «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti»;

• colonna 4B, investimenti concernenti «Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità»;

• colonna 4C, investimenti concernenti «Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».

Tale sotto-classificazione, evidentemente necessaria per poter misurare il raggiungimento da parte dell’Italia degli obiettivi della misura agevolativa nell’ambito del Pnrr, non è nella generalità dei casi presente all’interno dei software gestionali. Ciò comporterà per gli utenti la necessità – dopo aver reperito tale informazione – di inserirla all’interno dei software gestionali che decideranno di integrare opportunamente la propria base dati, ovvero di effettuare conteggi manuali per la compilazione dei suddetti sei nuovi campi.

 
 

FONTE: Il Sole 24 ORE

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