C’è tempo fino al 16 marzo 2023 per inviare alle Entrate la comunicazione circa i crediti di imposta per energia e gas maturati nel 2022 evitando di incorrere nella perdita del diritto di utilizzo del credito residuo. Il modello di comunicazione è stato aggiornato da un provvedimento del 1° marzo 2023, per ricomprendervi i crediti per i carburanti delle imprese agricole e della pesca relativi al terzo trimestre 2022 come previsto dalla legge di conversione del mille proroghe.
I decreti sui bonus energetici hanno introdotto l’obbligo di comunicare all’agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo 2023, i crediti di imposta maturati dalle imprese nel terzo e quarto trimestre del 2022 sui costi dell’energia elettrica e del gas. La mancata comunicazione comporta la perdita del diritto alla fruizione del credito residuo. I crediti energetici del terzo e quarto trimestre del 2022, lo ricordiamo, possono essere compensati fino a tutto il 30 settembre 2023.
La comunicazione non è richiesta nel caso in cui l’impresa che ha maturato i crediti li abbia già integralmente compensati in F24 alla data di presentazione del modello. Il provvedimento del 16 febbraio 2023 ha a tal fine stabilito che l’omissione della comunicazione blocca l’utilizzo dei crediti del terzo e del quarto trimestre 2022 a decorrere dal 17 marzo 2023.
Se dunque l’impresa ha utilizzato i crediti per l’intero importo entro il 16 marzo compreso (quindi anche con il pagamento in scadenza a tale data) non dovrà trasmettere il modello. Non serve la comunicazione neppure qualora l’impresa abbia ceduto il credito prima della scadenza, dato la cessione deve riguardare l’intero importo maturato sul singolo codice tributo. Se è stato ceduto il credito del terzo trimestre ma non quello dei periodi successivi (bimestre ottobre-novembre e mese di dicembre), o viceversa, si effettuerà la comunicazione con riguardo ai soli crediti trattenuti (sempreché non utilizzati interamente). Il sistema informativo delle Entrate scarterà, a partire dal 17 marzo 2023, gli F24 portanti compensazioni dei crediti in oggetto che risultassero di importo cumulativamente superiore a quello comunicato.
La compilazione del modello è estremamente semplice dovendosi riportare le spese su cui si è calcolato il tax credit e l’importo di quest’ultimo maturato per singolo codice tributo.
La comunicazione telematica deve essere effettuata anche per i crediti di imposta concessi alle imprese agricole e della pesca per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022 e, in base al provvedimento del 1° marzo 2023, anche nel terzo trimestre del 2022.
FONTE: Il Sole 24 ORE