L’importo dovuto
Il punto 3 delle note all’articolo 23 della Tariffa allegata al Dpr 641/1972 dispone l’obbligo di versare con cadenza annuale «per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese» per le sole società di capitali e prescindendo dal numero di libri e registri tenuti dalla società:
• l’importo forfettario di 309,87 euro per le società con un capitale inferiore a 516.456,90 euro
• ovvero l’importo di 516,46 euro per le società il cui capitale supera la soglia indicata.
La platea di riferimento
La tassa interessa tutte le società di capitali e quindi società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni e società consortili. Sono tenute al versamento non solo le società in normale svolgimento dell’attività ma anche le società in liquidazione e sottoposte a procedure fallimentari diverse dal fallimento, poiché anche queste sono obbligate alla tenuta dei libri sociali. Sono esonerate dalla tassa annuale le cooperative e i consorzi, oltre alle aziende speciali.
La scadenza
Il termine del 16 marzo di ogni anno deriva dal fatto che la norma prevede il pagamento entro il termine di versamento del saldo Iva dovuto per l’anno precedente, coincidente con la data indicata.
Il versamento
La tassa deve essere versata esclusivamente mediante modello F24, con presentazione telematica, compilando la sezione erario e indicando il codice tributo 7085 e l’anno di riferimento in corso al momento del pagamento. L’importo è quello indicato sopra e può essere compensato con altri crediti a disposizione dell’impresa.
Per il primo anno di attività, l’importo va versato esclusivamente mediante bollettino postale sul conto corrente 6007 intestato a «Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali» e deve essere versato prima della presentazione del modello per la dichiarazione di inizio attività ai fini Iva.
Le irregolarità sanabili
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, è possibile sanare l’irregolarità mediante ravvedimento operoso. In questo caso, la tassa annuale, comprensiva degli interessi deve essere versata mediante F24, mentre le sanzioni devono essere versate mediante F23 con causale «SZ», codice ufficio «RCC» e codice tributo «678T».
Le sanzioni
Le sanzioni in misura piena sarebbero pari ad un importo compreso tra il 100% e il 200% della tassa omessa e mediante il ravvedimento è possibile pagare secondo un importo compreso tra un decimo del minimo, pari al 10% se il pagamento avviene tra 15 e 30 giorni dal mancato versamento e un sesto del minimo se il pagamento avviene oltre due anni dopo la violazione.
Le società sportive dilettantistiche
Anche se costituite sotto forma di società di capitali sono esonerate dal versamento delle tasse di concessione governativa, come disposto dall’articolo 13-bis del Dpr 641/1972.
FONTE: Il Sole 24 ORE