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Bandi a sostegno delle imprese, dati 2022 da fornire entro il 13 aprile

Le autorità che gestiscono i bandi a sostegno delle imprese potranno inviare le informazioni relative all’anno 2022 fino al 13 aprile 2023.

Lasso di tempo limitato per e autorità che gestiscono i bandi per la compilazione e la validazione delle informazioni relative all’anno 2022, destinate al Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna): per fornirle avranno tempo dal 1° marzo al 13 aprile 2023.

Lo ha stabilito la circolare 89327/2023 del ministero delle Imprese e del Made in Italy, datata 21 febbraio e rivolta alle Autorità responsabili e ai soggetti gestori degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive di carattere nazionale, regionale e delle province autonome. Si ricorda che nel Registro aiuti di Stato la tracciatura viene estesa anche a quelli interventi che non sono considerati tali. Il registro è molto noto tra le imprese poiché da lì emergono gli importi utilizzati per gli aiuti de minimis e il conseguente spazio residuo utilizzabile per restare entro i 200mila euro nel triennio. Sempre da lì sono individuabili le tipologie e la somma degli aiuti utilizzati all’interno del quadro temporaneo e il relativo plafond residuo.

Le autorità responsabili dovranno comportarsi diversamente a seconda se gli aiuti concessi siano di Stato oppure regimi agevolati classificati diversamente.

Per i regimi di aiuto di Stato le informazioni sulle concessioni e le spese ammesse saranno acquisite automaticamente dal Registro e pertanto disponibili nella apposita sezione “Legge 266” del portale in forma aggregata e in sola lettura. I gestori della agevolazioni dovranno compilare la parte relativa al valore dell’erogato, inserendo i termini di importo nominale e agevolato nel 2022. Dovranno indicare lo strumento, la regione, la dimensione e la tipologia di soggetto beneficiario. Qualora la misura oggetto di agevolazione non sia ancora presente nella sezione dedicata, sarà il soggetto gestore che dovrà procedere alla registrazione della misura e del relativo bando.

Per i regimi agevolativi alle imprese che non sono aiuti in base alla normativa comunitaria, le amministrazioni e gli altri soggetti interessati utilizzeranno la medesima sezione “Legge 266” per compilare e inoltrare le agevolazioni concesse. Costoro specificheranno le agevolazioni erogate inserendo l’importo nominale e quello agevolato, evidenziando se serve le spese ammesse nell’anno oggetto di rilevazione, aggregate per obiettivo, strumento, regione, dimensione e tipologia del soggetto beneficiario.

La circolare precisa che anche le agevolazioni fiscali non aiuti di Stato che non sono subordinate all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, dovranno essere tracciate. In questo caso sono oggetto di compilazione e validazione le informazioni delle agevolazioni dichiarate nella dichiarazione fiscale 2021 relativa al periodo di imposta 2020.

 
 

FONTE: Il Sole 24 ORE

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