Il nuovo patent box è cumulabile con il credito ricerca e sviluppo, ma nel calcolo di quest’ultima agevolazione occorre sottrarre il risparmio fiscale (Ires e Irap) derivante dalla super deduzione 110 per cento. Il chiarimento è contenuto nella circolare 5/E/2023 che riporta le istruzioni dell’agenzia delle Entrate sulla nuova agevolazione per i beni immateriali prevista dal Dl 146/2021. Al traguardo anche il provvedimento correttivo che contiene una proroga di sei mesi per la predisposizione della documentazione anti sanzioni per il primo esercizio di applicazione del regime.
La circolare 5/E/2023 e il provvedimento correttivo diffusi ieri dalle Entrate, dopo il periodo di consultazione pubblica, completano, in vista della scadenza del 28 febbraio prevista per le dichiarazioni 2021 integrative, il quadro interpretativo sul nuovo regime di super deduzione 110% dei costi di R&S su beni immateriali: software, disegni e modelli e brevetti.
La circolare, nella versione definitiva, contiene alcune novità rispetto alla bozza diffusa a metà gennaio, che tengono conto anche degli interventi delle associazioni delle imprese come Confindustria e Assonime.
Un primo aspetto riguarda la possibilità di cumulare la nuova super deduzione con il tax credit ricerca e sviluppo previsto dalla legge 160/2019. Nessun ostacolo è previsto nella disciplina del 110%, mentre, con riferimento al credito di imposta, il comma 203 della legge 160 prevede che la percentuale si applica alla base di calcolo assunta al netto «delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili». La circolare afferma (nella parte sul meccanismo premiale, cioè il recupero dei costi sostenuti prima di ottenere la privativa industriale, ma l’affermazione dovrebbe avere portata generale) che il nuovo patent box rientra nel novero delle sovvenzioni previste dalla norma sul tax credit. Pertanto, ove i costi ammissibili ai fini del credito d’imposta siano agevolati anche con la super deduzione 110%, occorrerà procedere a rideterminare la base su cui è stato quantificato il credito. Tale rideterminazione, chiarisce l’Agenzia, avverrà assumendo l’importo valido per il credito di imposta al netto (non già dell’intero costo, ma solo) dell’Ires e dell’Irap riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110%. Ad esempio, se il costo comune è 1.000, il credito di imposta R&S (20%) si calcolerà su (1.000 – 306,90) = 693,10 (dove 306,90 rappresenta il 27,9% – pari all’Ires e all’Irap – di 1.100 – che è la super deduzione).
Con riguardo all’ambito oggettivo, ed in particolare al software, la circolare 5/E raccoglie solo in parte un’osservazione di Confidustria. L’associazione, nel suo position paper, aveva sottolineato le penalizzazioni che derivavano dal considerare attuabile il meccanismo premiale solo in presenza di registrazione del software presso la Siae. La circolare ribadisce l’obbligo della registrazione per poter attuare il recapture, motivandolo con la necessità di garantire i requisiti di tutela della originalità e creatività, ma apre alla possibilità di effettuare la registrazione stessa anche presso altri enti o organismi pubblici, purché la stessa produca effetti equivalenti a quella della Siae.
Per quanto attiene al provvedimento correttivo, si conferma il termine lungo di sei mesi dalla dichiarazione per applicare, relativamente al solo esercizio 2021, la firma digitale e la marca temporale sulla documentazione necessaria ad usufruire dell’agevolazione.
FONTE: Il Sole 24 ORE