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Agricoltura: prorogato al 30 giugno 2023 il termine per utilizzare il bonus carburante agricolo del terzo trimestre 2023

Agricoltura

Il credito maturato nel 2022 e non ancora fruito dovrà essere comunicato all’agenzia delle Entrate entro il prossimo 16 marzo.

Le modifiche approvate in commissione al Senato al decreto Milleproroghe (Dl 198/2022) intervengono sull’articolo 7 del Dl 115/2022 introducendo queste due novità.

La norma in questione prevede il riconoscimento di un credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, effettuati nel terzo trimestre 2022. Il termine inizialmente previsto per l’utilizzo del credito era il 31 dicembre 2022; l’articolo 7 del Dl 115/2022, infatti, si limitava a richiamare l’articolo 18 del Dl 21/2022 che ha previsto questo credito di imposta con riferimento al 1° trimestre 2022 e che aveva fissato il termine di utilizzo del credito al 31 dicembre 2022.

La legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) ha poi previsto delle specifiche regole di utilizzo del credito del terzo trimestre prevedendo, quale scadenza, il termine del 31 marzo 2023. Ora la legge di conversione del Milleproroghe prevede una ulteriore proroga al 30 giugno 2023. Si ricorda che nella medesima data scade il termine di utilizzo dello stesso credito di imposta del quarto trimestre 2023 (termine così fissato dal Dl 176/2022).

La legge di conversione del decreto Milleproroghe introduce anche l’obbligo di trasmettere all’agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Analogo adempimento era stato già previsto dal comma 5 dell’articolo 2 del Dl 144/2022 con riferimento al credito di imposta per il quarto trimestre 2022. Entrambe le norme demandano la definizione del contenuto e delle modalità di presentazione della comunicazione a un provvedimento delle Entrate che, ad oggi, non risulta ancora pubblicato.

Novità anche per le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali. La legge 160/2019 aveva previsto l’incremento della spesa sostenuta del 20% ai fini della determinazione della quota deducibile, con esclusione dei costi relativi all’acquisto dei terreni. La maggiorazione era stata prevista per gli esercizi 2020, 2021 e 2022; la legge di conversione del Dl 198/2022 estende ora la previsione anche agli esercizi 2023, 2024 e 2025.

L’estensione a questi esercizi appare interessante considerato che le piante da frutto e le viti, che sono le maggiori destinatarie della maggiorazione richiedono almeno tre anni per entrare in produzione e che, fino a quel momento, non è ammesso imputare la quota di costo (circolare 10/1991). Resta inteso che l’agevolazione interessa le imprese che determinano il reddito in base al bilancio e quindi possono dedurre gli ammortamenti.

Fonte: Sole 24 ORE

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