In seguito alla variazione Istat pari all’8,1%, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dai commercianti è pari a 17.504,00 euro per il 2023
Con la circolare 19 del 10 febbraio 2023, l’Inps ha fissato l’ammontare della contribuzione pensionistica di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dovuta nel 2023 da parte di artigiani e dagli esercenti attività commerciali.
A tal proposito si ricorda che, dal 2012, le aliquote contributive predette sono incrementate di 1,3 punti percentuali e, successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il 24 per cento per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps.
La contribuzione varia a seconda che si tratti di lavoratore iscritto alla gestione artigiani oppure a quella commercianti e in base all’età del soggetto stesso.
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto per artigiani e commercianti (minimale) è pari ad 17.504,00 euro.
In particolare, per gli artigiani:
– Titolari o coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 24 per cento; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 24 per cento per redditi fino ad 52.190,00 euro e al 25 per cento per gli importi superiori.
– Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 23,25 per cento; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 23,25 per cento per redditi fino ad 52.190,00 euro e al 24,25 per cento per gli importi superiori.
Invece, per i commercianti:
– Titolari o coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 24,48 per cento; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 24,48 per cento per redditi fino ad 52.190,00 euro e al 25,48 per cento per gli importi superiori;
– Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 23,73 per cento; i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 23,73 per cento per redditi fino ad 52.190,00 euro e al 24,73 per cento per gli importi superiori.
La circolare ricorda anche che per l’anno 2023, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari ad 86.983,00 euro, dato da 52.190,00 euro più 34.793,00 euro. Tale limite vale esclusivamente per i soggetti iscritti alla gestione INPS con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere un’anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1996 o successivamente, il massimale annuo è pari, per il 2023, ad 113.520,00 euro non frazionabile a mese.
L’Inps evidenzia che il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza) ed è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2023, ai redditi 2023, da denunciare al fisco nel 2024).
Pertanto se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze è inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2023, si dovrà versare un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
La circolare coglie l’occasione per rammentare anche che la Legge di Bilancio 2023 ha elevato da 65.000,00 euro a 85.000,00 euro il requisito per accedere alla riduzione contributiva del 35 per cento di cui all’articolo 1, comma 54, lettera a) della legge 190/2014 che trova applicane anche per il 2023.
Infine, riguardo ai termini e alle modalità di versamento, si ricorda che i contributi devono essere pagati mediante il modello F24 alle seguenti scadenze:
– 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
– entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023.
Fonte: Sole 24 ORE