9 febbraio 2023
Bonus pubblicità, proroga per la presentazione delle domande
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, scade oggi il termine per la presentazione all’agenzia delle Entrate della «Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati» riferita agli investimenti pubblicitari (distinto tra stampa e emittenti televisive e radiofoniche) realizzati nel corso del 2022. L’articolo 1, comma 608, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), ha introdotto il comma 1-quater all’articolo 57-bis, Dl 50/2017, che dispone: – il credito d’imposta spetta nella misura del 50% e non del 75%; – non è necessario dimostrare l’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’anno precedente; – il bonus è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati non solo su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, ma anche per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e/o radiofoniche locali e nazionali.
Dal 2023 il bonus a regime ha le seguenti caratteristiche: • il valore complessivo degli investimenti agevolabili deve superare almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente; • il credito è riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, (elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative); • vengono considerati solamente gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e quindi non sarà più agevolato l’investimento sull’emittenti televisive e radiofoniche. Per poter usufruire del bonus per l’anno 2023 è necessario trasmettere l’apposita istanza mediante i servizi resi disponibili dall’agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023. L’istanza deve contenere i dati degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare entro il 31 dicembre 2023.
Modalità: è necessario inviare la domanda in via telematica tramite i servizi dell’agenzia delle Entrate, attraverso un’apposita procedura nella sezione dell’area autenticata «Servizi per» alla voce «comunicare», accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, Spid o Cns. In particolare: – dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione: è necessario inviare la «Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta», che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato; – dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo: i soggetti che hanno inviato la «comunicazione per l’accesso» debbono inviare la «Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati», resa ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato. Il bonus pubblicità è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24 con codice tributo 6900 (Rm 41/2019), da presentare tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare spettante.
FREQUENZA: ANNUALE
Articolo 57-bis, Dl 24 aprile 2017, n. 50; articolo 4, Dl 16 ottobre 2017, n. 148; Dpcm 16 maggio 2018, n. 90; articolo 1, comma 762, Legge 30 dicembre 2018, n. 145; provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018; articolo 3-bis, Dl 28 giugno 2019, n. 59; articolo 98, comma 1, Dl 18/2020; articolo 186, Dl 34/2020; articolo 1, comma 608, Legge 178/2020; articolo 67, commi 10 e 13, Dl 73/2021; provvedimento Dipartimento Informazione e Editoria 31 marzo 2022
10 febbraio 2023
Bollo su assegni circolari, pagamento virtuale
Le banche e gli istituti autorizzati ad emettere assegni circolari devono effettuare entro oggi il pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo relativa agli assegni circolari in circolazione alla fine del quarto trimestre 2022, dovuta in base alla dichiarazionepresentata entro il 31 gennaio 2023.
Modalità di versamento: con il Modello F24 direttamente o tramite intermediario abilitato (codici tributo: 2505-rata; 2506-acconto; 2507-sanzioni; 2508-interessi).
FREQUENZA: TRIMESTRALE
Articolo 10, Tariffa, Parte I, Dpr 642/1972; articolo 4, Dlgs 9 luglio 1997, n. 237; Dm 9 dicembre 1997; Cm 11 dicembre 1997, n. 315/E; provvedimento agenzia Entrate 3 febbraio 2015; Rm 3 febbraio 2015, n. 12/E; Cm 14 aprile 2015, n. 16/E; provvedimento agenzia Entrate 29 dicembre 2017Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell’articolo 6, comma 8, Dl 330/1994, conv. con Legge 473/1994, dell’articolo 18, Dlgs 241/1997 e dell’articolo 7, comma 1, lettera h), Dl 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. con Legge 12 luglio 2011, n. 106.
15 febbraio 2023
Iva associazioni sportive dilettantistiche, annotazione delle operazioni
Per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco, con proventi commerciali nell’anno precedente non superiori a 400.000 euro, che abbiano optato per l’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 398/1991, scade oggi il termine per effettuare l’annotazione dell’ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese di gennaio 2023.
Modalità: l’annotazione va effettuata sul modello approvato con Dm 11 febbraio 1997 opportunamente integrato.
FREQUENZA: MENSILE
Legge 16 dicembre 1991, n. 398; articolo 25, Legge 13 maggio 1999, n. 133; Dm 26 novembre 1999, n. 473; articolo 9, Dpr 30 dicembre 1999, n. 544; Legge 23 dicembre 2000, n. 388; Cm 5 marzo 2001, n. 20/E; Cm 24 aprile 2013, n. 9/E; articolo 10, Dl 119/2018; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E
Fatture di importo inferiore a 300 euro, documento riepilogativo
Scade oggi il termine per l’annotazione, con riferimento al mese di gennaio 2023, del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel corso del mese di gennaio 2023. Dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti all’interno del territorio italiano. L’obbligo non modifica le disposizioni di cui all’articolo 6, Dpr 695/1996. Pertanto, è prevista la possibilità di emettere un documento riepilogativo contenente i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro.
Modalità: nel documento riepilogativo vanno indicati i numeri delle fatture, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e dell’Iva, distinti secondo l’aliquota applicata.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 23, comma 1, Dpr 633/1972; articolo 6, Dpr 9 dicembre 1996, n. 695; articolo 7, Dl 70/2011; Rm 24 luglio 2012, n. 80/E; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E
Iva, fatturazione differita
Scade oggi il termine per effettuare l’emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di gennaio 2023 e risultanti da documenti di trasporto o di consegna. L’articolo 15, Dl 119/2018, sostituendo l’articolo 4, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127, prevede che l’agenzia delle Entrate basandosi sui dati ricevuti dalla fatturazione elettronica, dalle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) e dalla comunicazione telematica dei corrispettivi mette a disposizione dei soggetti passivi: › le bozze dei registri Iva delle fatture emesse e degli acquisti; › le liquidazioni periodiche Iva; › la bozza della dichiarazione annuale Iva. Prevede inoltre che per i soggetti che confermano o integrano i registri Iva proposti dall’agenzia, questi assolvono all’obbligo di tenuta dei suddetti registri (fatta salva la necessità di adempiere agli obblighi previsti in materia di imposte dirette dall’articolo 18, Dpr 600/1973, per le imprese minori in contabilità semplificata). Per le cessioni di beni la fatturazione differita può avvenire a condizione che l’operazione risulti da un documento di trasporto e contenente le seguenti informazioni individuate dal comma 3 del Dpr 472/1996: •numero progressivo attribuito (è consentito l’utilizzo di distinte serie di numerazioni in relazione a diversi punti – magazzini, stabilimenti ecc. – di emissione); •data di consegna o spedizione della merce (che può essere successiva alla data di formazione del documento); •generalità del cedente, del cessionario, nonché dell’impresa incaricata del trasporto; •descrizione della natura, qualità e quantità (solo in cifre) dei beni ceduti; •causale del trasporto quando sia diversa dalla vendita (ad esempio, lavorazione, comodato, conto visione, ecc.). Il Ddt può accompagnare le merci durante il trasporto o, in alternativa, può essere spedito (a mezzo posta, corriere, strumenti elettronici) alla controparte entro le ore 24 del giorno di effettuazione del trasporto. L’eventuale lista contenente l’elenco delle prestazioni rese nel periodo di riferimento della fattura, come avviene con i documenti di trasporto nel caso di cessioni di beni, può non essere allegata al file Xml della fattura elettronica, ma deve essere conservata in modalità cartacea o elettronica.
Modalità: la fattura differita deve contenere numero e data del D.d.T., data dello scontrino, matricola del registratore di cassa. Queste fatture si annotano sul registro delle fatture emesse separatamente dagli altri tipi di fattura.
FREQUENZA: MENSILE
Articoli 21, comma 4 e 23, Dpr 633/1972, modif. dall’articolo 3, Dl 328/1997, conv. con Legge 410/1997; Cm 22 dicembre 1998, n. 288/E; Cm 24 giugno 2014, n. 18/E; articolo 15, Dl 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. con Legge 17 dicembre 2018, n. 136; Cm 14/E/2019; Risposta Interpello 24 settembre 2019, n. 389/E; Rm 21 gennaio 2020, n. 8/E; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E
Ravvedimento operoso Iva e ritenute alla fonte
Scade oggi il termine per l’eventuale versamento tardivo (entro 30 giorni dal termine ordinario): – dell’Iva a debito dovuta per dicembre 2022; – delle ritenute alla fonte operate in dicembre 2022; non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 16 gennaio 2023, pagando la sanzione ridotta e gli interessi moratori, calcolati con maturazione giornaliera.
Modalità di versamento: versamento delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali (con decorrenza 1 gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 c.c. è fissata al 5% in ragione d’anno – fino al 31 dicembre 2022 era pari allo 1,25% in ragione d’anno) con i relativi codici tributo, e della sanzione dell’1,5%, con il Modello F24 telematico. Per le sanzioni si utilizzano i codici tributo: 8904 Iva; 8906 ritenute.
Articolo 13, comma 1, lettera a), Dlgs 472/1997; Provv. Agenzia Entrate 16 febbraio 2006; articolo 16, Dl 185/2008, conv. con modif. con Legge 2/2009; Dm 7 dicembre 2010; articolo 1, comma 20, Legge 220/2010; Dm 12 dicembre 2019; articolo 10-bis, Dl 124/2019, conv. con modif. con Legge 157/2019
Ravvedimento operoso Irap enti pubblici, acconto mensile
Scade oggi il termine per effettuare l’eventuale versamento tardivo (entro 30 giorni dal termine ordinario) dell’acconto Irap relativo alle retribuzioni ed ai compensi corrisposti nel mese di dicembre 2022 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) da parte degli organi e delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che dovevano versare l’Irap mensilmente entro il 16 gennaio 2023.
Modalità di versamento: versamento delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali (con decorrenza 1 gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 c.c. è fissata al 5% in ragione d’anno – fino al 31 dicembre 2022 era pari allo 1,25% in ragione d’anno), calcolati con maturazione giorno per giorno, e della sanzione (codice tributo 8907) dell’1,5%.
Articolo 13, comma 1, lettera a), Dlgs 472/1997; articolo 16, Dl 185/2008, conv. con modif. con Legge 2/2009; articolo 1, comma 20, Legge 220/2010
Ravvedimento operoso redditi di lavoro dipendente enti pubblici, ritenute alla fonte e addizionali Irpef
Scade oggi il termine per l’eventuale versamento tardivo delle ritenute operate nel mese di dicembre 2022 e l’addizionale regionale Irpef, ed eventualmente l’addizionale comunale Irpef (ove deliberata), trattenute ai lavoratori dipendenti e assimilati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nel mese di dicembre 2022 (e ai quali nello stesso mese sono stati corrisposti l’ultima retribuzione, gli eventuali arretrati, ecc.) o a seguito del conguaglio di fine anno, rispettivamente in un’unica soluzione o a rate, non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 16 gennaio 2023.
Modalità di versamento: con il Modello F24 EP in via telematica per gli enti pubblici compresi nelle tabelle A e B allegate alla Legge 720/1984, con applicazione degli interessi legali (con decorrenza 1 gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 c.c. è fissata al 5% in ragione d’anno – fino al 31 dicembre 2022 era pari allo 1,25% in ragione d’anno), calcolati con maturazione giorno per giorno, e della sanzione dell’1,5%. Codici tributo: 381E – Addizionale regionale Irpef; 384E – Addizionale comunale Irpef saldo; 385E – Addizionale comunale acconto.
Articolo 3, comma 1, Dlgs 56/2000; articolo 34, comma 3, Legge 388/2000; Cm 5 marzo 2001, n. 20/E; Provv. Agenzia Entrate 8 novembre 2007; Rm 12 dicembre 2007, n. 367/E; Rm 19 giugno 2008, n. 253/E16 febbraio 2023
Accise, versamento
Scade oggi il termine per il pagamento dell’accisa per i prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese di gennaio 2023. N.B.: restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (ad esempio gas metano).
Modalità di versamento: con il Modello F24 telematico.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 3, comma 4, Dlgs 504/ 1995; articolo 8bis, Dl 356/2001, conv. con modif. con Legge 418/2001; Dm 16 dicembre 2004; provvedimento agenzia Entrate 23 ottobre 2007; provvedimento agenzia Entrate 12 marzo 2012
Addizionali Irpef, redditi di lavoro dipendente ed assimilati
Per i sostituti d’imposta scade oggi il termine per versare l’addizionale regionale ed eventualmente l’addizionale comunale Irpef (ove deliberata) trattenute ai lavoratori dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro nel mese di gennaio 2023 e ai quali nello stesso mese sono stati corrisposti l’ultima retribuzione, gli eventuali arretrati, ecc. o la relativa rata dovuta a seguito del conguaglio di fine anno. Codici tributo: 3802 addizionale regionale all’Irpef – sostituti d’imposta; 3848 addizionale comunale all’Irpef – sostituti d’imposta.
Modalità di versamento: con il Modello F24: • on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; • mediante l’home banking.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 50, Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446; articolo 1, Dlgs 360/1998, come modif. dall’articolo 12, comma 1, Legge 133/1999; Dm 20 dicembre 1999; articolo 3, comma 1, Dlgs 56/2000; Rm 12 dicembre 2007, n. 368/E
Detassazione premi di produttività, versamento dell’imposta sostitutiva
Per i sostituti d’imposta scade oggi il termine per il versamento in via telematica dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese.
Modalità di versamento: con il Modello F24 via telematica.Codice tributo: 1053.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 2, comma 1, lettera c), Dl 93/2008, conv. con modif. con Legge 126/2008; articolo 5, Dl 185/2008, conv. con modif. con Legge 2/2009; articolo 2, commi 156-157, Legge 191/2009; articolo 11, comma 2, Dl 66/2014, conv. con modif. con Legge 89/2014
Gestione separata Inps associati in partecipazione, versamento dei contributi
Per gli associanti in partecipazione scade oggi il termine per versare i contributi dovuti sugli utili corrisposti nel mese di gennaio 2023 agli associati d’opera tenuti all’iscrizione alla Gestione separata Inps (articolo 43, Legge 326/2003) nelle stesse misure previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps.
Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 43, Dl 269/2003, conv. con modif. con Legge 326/2003, come modificato dall’articolo 1, comma 157, Legge 311/2004; Circolare Inps 3 febbraio 2020, n. 12
Collaboratori coordinati e venditori a domicilio, versamento dei contributi
Per i committenti di collaboratori coordinati e continuativi (enti pubblici) e di incaricati alle vendite a domicilio, scade oggi il termine per versare i contributi Inps sui compensi di competenza di gennaio 2023. N.B.: le aliquote contributive dovute alla gestione separata Inps, dal 1 gennaio 2022, risultano fissate: › nel 24% per pensionati e per i soggetti iscritti presso un’altra copertura pensionistica obbligatoria di pensione diretta o indiretta;› nel 26,23% per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie; › nel 33% (più lo 0,72% per tutela maternità, assegni nucleo familiare, malattie, ecc.) per i lavoratori autonomi (non titolari di partita Iva) e parasubordinati in via esclusiva in assenza di altra copertura previdenziale.
Modalità di versamento: con il Modello F24: • on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; • mediante l’home banking.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 2, comma 26, Legge 8.8.1995, n. 335; Dm 2 maggio 1996, n. 281; articolo 19, Dlgs 114/1998; Dlgs 276/2003, come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92; articolo 2, comma 57, Legge 92/2012, come modificato dall’articolo 46-bis, comma 1, lettera g), Dl 83/2012, conv. con modif. con Legge 134/2012; articolo 1, comma 491 e 744, Legge 147/2013; Circolare Inps 5 febbraio 2015, n. 27; Circolare Inps 11 marzo 2015, n. 58; Dlgs 81/2015; articolo 1, commi 203-204, Legge 208/2015; Circolari Inps 29 gennaio 2016, nn. 13 e 15; articolo 1, comma 165, Legge 11 dicembre 2016, n. 232; Circolari Inps 31 gennaio 2017, nn. 21 e 22; articolo 7, Legge 22 maggio 2017, n. 81; Circolare Inps 28 luglio 2017, n. 122; Circolare Inps 3 febbraio 2020, n. 12; articolo 1, comma 398, Legge 178/2020; Circolare Inps 5 febbraio 2021, n. 12; Circolare Inps 8 febbraio 2022, n. 22; Circolare Inps 11 febbraio 2022, n. 25
Lavoratori autonomi occasionali iscritti alla gestione separata Inps, versamento dei contributi
Per i committenti dei soggetti che esercitano l’attività di lavoro autonomo occasionale, obbligati all’iscrizione alla Gestione separata Inps qualora il reddito annuo derivante da tale attività superi 5.000 euro (articolo 44, comma 2, Dl 269/2003, conv. con modif. dalla Legge 326/2003), scade oggi il termine per versare i contributi dovuti per i compensi eccedenti 5.000 euro percepiti in gennaio 2023. Le aliquote del contributo previdenziale e i codici tributo sono gli stessi previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.
Modalità di versamento: con il Modello F24: • on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; • mediante l’home banking.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 44, comma 2, Dl 269/2003, conv. con modif. con Legge 326/2003; Circolare Inps 3 febbraio 2020, n. 12
Rivalutazione del T.F.R., versamento dell’imposta sostitutiva
Per i sostituti d’imposta scade oggi il termine per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva del 17% dovuta sulle rivalutazioni annuali del fondo accantonato a T.F.R., scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2022.
Modalità di versamento: l’imposta va versata con il Modello F24 e può essere compensata con eventuali crediti fiscali e/o previdenziali. Codice tributo: 1713.
FREQUENZA: ANNUALE
Articolo 19, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 11, Dlgs 18 febbraio 2000, n. 47, come modif. dall’articolo 1, comma 623, Legge 23 dicembre 2014, n. 190; Cm 20 marzo 2001, n. 29/E; Dlgs 12 aprile 2001, n. 168; Cm 6 agosto 2001, n. 78/E
Versamento dell’imposta sostitutiva sugli interessi
L’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche, S.p.a. quotate, Stato ed enti pubblici (cd. «grandi emittenti») va versata entro oggi dalle aziende di credito e dagli altri intermediari. L’imposta sostitutiva da versare risulta dal saldo del «conto unico» relativo al mese di gennaio 2023. Dall’1.7.2000, l’imposta sostitutiva di cui al Dlgs 239/1996 si applica anche su titoli di emittenti esteri (articoli 2 e 12, Dlgs 239/1996, come modif. dall’articolo 6, Dlgs 505/1999).
Modalità di versamento: alla Tesoreria provinciale dello Stato, on-line direttamente o tramite un intermediario abilita-to, nonché mediante l’home banking con il Modello F24, ad eccezione dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali di cui all’articolo 35, Legge 724/1994. Codice tributo: 1239.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 35, Legge 23 dicembre 1994, n. 724; articoli 1-4, Dlgs 1 aprile 1996, n. 239; articolo 1, Dm 6 dicembre 1996; Dlgs 21 novembre 1997, n. 461; Cm 24 giugno 1998, n. 165/E
Risparmio amministrato, versamento dell’imposta sostitutiva
Scade oggi il termine per il versamento da parte degli intermediari dell’imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze e sugli altri redditi conseguiti entro il secondo mese precedente (dicembre 2022) per le operazioni effettuate in regime di risparmio amministrato.
Modalità di versamento: on-line direttamente, tramite un intermediario abilitato o mediante l’home banking, con il Modello F24, oppure alla Tesoreria provinciale dello Stato. Codice tributo: 1102.
Articolo 14, comma 1, Dlgs 461/1997; Dm 23 luglio 1998, modif. dal Dm 6 agosto 1998
Risparmio gestito, versamento dell’imposta sostitutiva in caso di revoca del mandato
Per le banche, S.I.M. ed altri intermediari autorizzati scade oggi il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva in caso di revoca da parte del contribuente del mandato di gestione nel secondo mese precedente (dicembre 2022).
Modalità di versamento: con il Modello F24: • on-line direttamente o tramite un intermediario; • mediante l’home banking, oppure alla Tesoreria provinciale dello Stato. Codice tributo: 1103.
Articolo 7, comma 11, Dlgs 461/1997, modif. dall’articolo 5, Dlgs 505/1999; Cm 16 luglio 1998, n. 188/E; Dm 23 luglio 1998, modif. dal Dm 6 agosto 1998
Autoliquidazione Inail 2022/2023, prima rata
Per i datori di lavoro che hanno optato per il versamento rateale, scade oggi il termine per il versamento della prima rata ai fini del saldo 2022 e per l’autoliquidazione del premio anticipato relativo al 2023.
Modalità: con il Modello F24: › online; › mediante l’home banking.
Articolo 28, comma 4, Dpr 1124/1965; articolo 59, comma 19, Legge 449/1997; articolo 55, comma 5, Legge 144/1999; articolo 2, comma 3, Dl 4/2014; Nota Inail 21 dicembre 2015, n. 9038; Istruzioni operative Inail 12 gennaio 2017; Nota Inail 22 gennaio 2018, n. 1387; Circolare Inail 11 gennaio 2019, n. 1; Circolare Inail 3 aprile 2019, n. 5453
Attività di intrattenimento a carattere continuativo
Per i soggetti che esercitano in modo continuativo le attività di intrattenimento elencate nella Tariffa allegata al Dpr 640/1972, scade oggi il termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti, introdotta dal Dlgs 60/1999, dovuta per il mese precedente (gennaio 2023).
Modalità di versamento: con il Modello F24: • on-line; • con l’home banking. Codice tributo: 6728.
FREQUENZA: MENSILE
Tariffa allegata al Dpr 640/1972, come sostituita dall’articolo 22, comma 2, Dlgs 26 febbraio 1999, n. 60; articolo 6, comma 1, lettera a), Dpr 544/1999
Associazioni sportive, dentisti e odontotecnici: liquidazione e versamento Iva trimestrale
Scade oggi il termine per la liquidazione e il versamento senza interessi dell’imposta a debito relativa al quarto trimestre 2022 da parte di: › associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime di cui alla Legge 398/1991; › dentisti ed odontotecnici che effettuano solo operazioni esenti da Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18, Dpr 633/1972 e scelgono la liquidazione trimestrale dell’imposta (senza obbligo di effettuare l’opzione secondo le modalità del Dpr 442/1997).
Modalità di versamento: con Modello F24: › online direttamente o tramite un intermediario abilitato; › mediante l’home banking. Codice tributo: 6034.
FREQUENZA: TRIMESTRALE
Articolo 9, comma 3, Dpr 544/1999; articolo 10, comma 1, n. 18, Dpr 633/1972; Dpr 27 settembre 2000, n. 315; Cm 27 novembre 2000, n. 216/E
Contribuenti trimestrali per opzione, liquidazione e versamento Iva trimestrale
Per i contribuenti Iva trimestrali per opzione scade oggi il termine per effettuare la liquidazione e il versamento dell’imposta a debito relativa al quarto trimestre 2022.Possono optare per i versamenti trimestrali i contribuenti con volume d’affari fino a 500.000 euro (non più 400.000 euro) per le imprese di servizi e gli esercenti arti e professioni, e fino a 800.000 euro (non più 700.000 euro) per le altre attività.
N.B.: unitamente all’Iva dovuta, vanno pagati anche gli interessi dell’1%. Come disposto dall’articolo 1, comma 276, Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), dal 1° gennaio 2023, il limite dei ricavi per poter optare per la tenuta della contabilità semplificata passa da 400.000 a 500.000 euro per imprese esercenti attività di prestazioni di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per imprese che esercitano altre attività.Il mancato superamento del nuovo limite del volume d’affari consente l’accesso alle liquidazioni Iva trimestrali ex articolo 14, comma 11, Legge 183/2011.
Modalità di versamento: con il Modello F24: › online direttamente o tramite un intermediario abilitato; › mediante l’home banking. Codice tributo 6034.
FREQUENZA: TRIMESTRALE
Articolo 33, comma 1, Dpr 633/1972; articolo 31, comma 3, Legge 23.12.2000, n. 388; Cm 3 gennaio 2001, n. 1/E; Dpr 222/2001; articolo 11, comma 1, Dpr 435/2001;provvedimento agenzia Entrate 16 febbraio 2006; articolo 14, comma 11, Legge 183/2011; articolo 1, comma 276, Legge 197/2022
Liquidazione e versamento Iva mensile
Per i contribuenti Iva mensili scade oggi il termine per liquidare e versare l’imposta a debito dovuta per il mese di gennaio 2023 se superiore a 25,82 euro. N.B.: i contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a terzi, e ne abbiano dato comunicazione alle Entrate, possono fare riferimento all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente (dicembre 2022).
Modalità di versamento: con Modello F24: • on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; • mediante l’home banking. Codice tributo: 6001.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 27, commi 1 e 2, Dpr 633/1972, abrogati dall’articolo. 2, comma 1, Dpr 23 marzo 1998, n. 100; articolo 1, Dpr 100/1998, come modif. dall’articolo 2, Dpr 542/1999 e dall’articolo 11, Dpr 435/2001
Subfornitori, liquidazione e versamento Iva trimestrale
Per i subfornitori (contribuenti mensili o trimestrali) che si avvalgono delle agevolazioni previste dall’articolo 74, comma 5, Dpr 633/1972 per le operazioni derivanti da contratti di subfornitura nelle attività produttive, scade oggi il termine per effettuare la liquidazione e ilversamento senza interessi dell’imposta a debito relativa al quarto trimestre 2022.
Modalità di versamento: con Modello F24: › online direttamente o tramite un intermediario abilitato; › mediante l’home banking. Codici tributo: per i contribuenti mensili 6723; per i contribuenti trimestrali 6727.
FREQUENZA: TRIMESTRALE
Articolo 74, comma 5, Dpr 633/1972; articolo 8, comma 1, Legge 192/1998; Cm 18 febbraio 1999, n. 45/E; Comunicato Min. Fin. 22 aprile 1999
Artigiani e commercianti, versamento contributi
Per gli artigiani ed i commercianti iscritti alla gestione separata dell’Inps, scade oggi il termine per effettuare il versamento della quarta rata trimestrale per il 2022 del contributo fisso sul reddito minimale, rispettivamente con i codici tributo AF e CF.
Modalità: con il Mod. F24: › on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; › mediante l’home banking.
Legge 8 agosto 1985, n. 443; Circolare Inps 4 febbraio 2015, n. 26; Messaggio Inps 22 aprile 2015, n. 2776; Circolari Inps 31 gennaio 2017, nn. 21 e 22; Circolare Inps 12 febbraio 2018, n. 27; Circolare Inps 13 febbraio 2019, n. 25; Circolare Inps 9 febbraio 2021, n. 17
Casagit, versamento dei contributi dovuti per giornalisti
Scade oggi il termine per versare alla Casagit (Cassa autonoma per le prestazioni integrative dei giornalisti) i contributi dovuti per giornalisti e praticanti relativi al periodo di paga scaduto nel mese di gennaio 2023. Entro oggi va anche effettuata la presentazione in via telematica della denuncia contributiva tramite l’applicativo DAMS.
Modalità di versamento: versamento mediante bonifico bancario IBAN IT06F0200805365000400802826 (Unicredit S.p.a.) intestato a Casagit, Via Marocco, 61 – 00144 Roma.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 1, Legge 12/1979; Circolare Inpgi n. 3/2006; Circolare Inpgi n. 6/2020
Editori di quotidiani/periodici e agenzie di stampa, versamento dei contributi dovuti all’Inpgi
Scade oggi il termine per versare i contributi dovuti all’Inpgi per giornalisti dipendenti relativi ai compensi erogati in gennaio 2023 e per presentare on-line la relativa denuncia contributiva con la procedura DASM.
Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica. Codici tributo: C001 – Contributi obbligatori, FA01 – Addizionale Fondo Integrativo, FR01 – Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI, F001 – Contributi Fondo Integrativo.
FREQUENZA: MENSILE
Delibera Inpgi 207/2004; Dm 18 luglio 2005; Circolare Inpgi 24 gennaio 2006, n. 2; Circolare Inpgi 16 gennaio 2017, n. 1; Circolare Inpgi 30 gennaio 2020, n. 1; Circolare Inpgi 30 gennaio 2020, n. 2; Circolare Inpgi n. 6/2020
Pescatori autonomi, versamento contributi
Per i pescatori autonomi scade oggi il termine per effettuare il versamento dei contributi Inps dovuti per il mese di gennaio 2023. Codice tributo: PESC – Versamenti dei pescatori autonomi.
Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica.
FREQUENZA: MENSILE
R.D. 30 marzo 1942, n. 327; articolo 115 del Codice Navigazione; Circolare Inps 10 marzo 2015, n. 55; Circolare Inps 9 febbraio 2016, n. 24; Circolare Inps 15 febbraio 2019, n. 31; Circolare Inps 13 febbraio 2020, n. 24
Datori di lavoro, versamento dei contributi Inps
Per i datori di lavoro scade oggi il termine per effettuare il versamento dei contributi relativi ai compensi di competenza del mese di gennaio 2023.
Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica.
FREQUENZA: MENSILE
Articoli 17-25, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241; Circolare Inps 8 aprile 1998, n. 79; Circolare Inps 10 dicembre 1998, n. 259; provvedimento agenzia Entrate 14 novembre 2001
Versamento delle ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.
Per i soggetti incaricati del pagamento di proventi o della negoziazione delle quote relative a Organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) in valori mobiliari di diritto estero, scade oggi il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese di gennaio 2023 sui proventi derivanti da O.I.C.R. Codici tributo: 1705 – Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero; 1706 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti; 1707 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti.
Modalità di versamento: con il Modello F24: • presso la Tesoreria provinciale dello Stato; • on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; • mediante l’home banking.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 10-ter, Legge 23 marzo 1983, n. 77, agg. dall’articolo 13, comma 2, Dlgs 83/1992; Dm 10 dicembre 1992; articolo 14, Dlgs 461/1997; Cm 24 novembre 2000, n. 213/E
Redditi di capitale, versamento delle ritenute
Per i sostituti d’imposta scade oggi il termine per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio 2023 relative ad obbligazioni e titoli similari non soggetti ad imposta sostitutiva, interessi di obbligazioni ed altri titoli (codici tributo 1025, 1029, 1031, 1243, 1245), premi (ad esempio lotterie) e vincite (codici tributo 1046, 1047, 1048), cessioni di titoli (codice tributo 1032) e valute estere (codice tributo 1058), proventi indicati sulle cambiali (codice tributo 1024), redditi di capitale diversi dai dividendi (codice tributo 1030).
Modalità di versamento: con il Modello F24: • on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; • mediante l’home banking.
FREQUENZA: MENSILE
Articoli 26 e 30, Dpr 600/1973; articoli 3 e 8, Dpr 602/1973; Dlgs 461/1997, modif. dal Dlgs 505/1999
Redditi di lavoro, versamento delle ritenute
Per i sostituti d’imposta scade oggi il termine per versare le ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio 2023 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati compresi i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto (codici tributo 1001, 1002, 1004, 1012), rendite avs (codice tributo 1001), redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040, anche per le associazioni sportive dilettantistiche), provvigioni relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038), indennità per cessazione di rapporti di agenzia e collaborazione coordinata e continuativa (codice tributo 1040), indennità per la perdita di avviamento commerciale (codice tributo 1040), riscatti su polizze vita (codice tributo 1050), contributi corrisposti da enti pubblici (codice tributo 1045), premi e contributi corrisposti da Unire e Fise (codice tributo 1051), indennità di esproprio ed occupazione di aree (codice tributo 1052), redditi da utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno, ecc.
Modalità di versamento: con il Modello F24: • on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; • mediante l’home banking.
FREQUENZA: MENSILE
Articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28, Dpr 29 settembre 1973, n. 600; articoli 3 e 8, Dpr 29 settembre 1973, n. 602; articolo 5, Dl 30 dicembre 1991, n. 417, conv. con Legge 6 febbraio 1992, n. 66; Dm 30 marzo 1998; Dm 26 novembre 1999, n. 473; articolo 34, Legge 342/2000; articoli 37, comma 1 e 49, Dl 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. con Legge 4 agosto 2006, n. 248
Tobin tax, versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie
Per le banche, gli intermediari non residenti, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all’articolo 18, Dlgs 58/1998, scade oggi il termine per il versamento con il Modello F24 dell’imposta sulle transazioni finanziarie (cd. «Tobin tax») di cui all’articolo 1, comma 491, 492 e 495, Legge 228/2012 sui trasferimenti di proprietà/operazioni su strumenti finanziari derivati effettuati nel mese di gennaio 2023. N.B.: nel caso in cui siano tenuti al versamento soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia, non potendo eseguire il pagamento con il Modello F24, questi devo-no effettuare il versamento mediante bonifico in euro a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.
Modalità di versamento: con il Modello F24 esclusivamente in via telematica. Codici tributo: 4058 – azioni e strumenti partecipativi; 4059 – derivati su equity; 4060 – negoziazioni ad alta frequenza di azioni e strumenti partecipativi.
FREQUENZA: MENSILE
Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf); articolo 1, commi 491-500, Legge 24 dicembre 2012, n. 228; Dm 21 febbraio 2013; provvedimento agenzia entrate 1 marzo 2013; articolo 56, Dl 21 giugno 2013, n. 69, conv. con modif. con Legge 9 agosto 2013, n. 98; provvedimento agenzia Entrate 18 luglio 2013; Dm 16 settembre 2013; Rm 4 ottobre 2013, n. 62/E; provvedimento agenzia Entrate 4 gennaio 2017; provvedimento agenzia Entrate 9 marzo 2017; provvedimento agenzia Entrate 15 dicembre 2017
Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell’articolo 6, comma 8, Dl 330/1994, conv. con Legge 473/1994, dell’articolo 18, Dlgs 241/1997 e dell’articolo 7, comma 1, lettera h), Dl 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. con Legge 12 luglio 2011, n. 106.
Fonte: Sole 24 ORE