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Ricerca e sviluppo, il centro di costo può mettere in dubbio il tax credit

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La Cgt di I grado di Vicenza, con sentenza n. 532/3/2022 del 15 dicembre scorso ha affermato che, in materia di ricerca e sviluppo, la contestazione dell’agenzia delle Entrate circa l’effettiva correlazione tra il costo e la ricerca svolta fa scattare l’onere della prova contraria in capo al contribuente.

Infatti, solo l’inserimento di un importo nello specifico centro di costo fa sorgere la «presunzione di destinazione» degli elementi negativi alla ricerca svolta in concreto.

La vicenda

Una società contribuente costruttrice di macchine laser terapeutiche ha fatto ampiamente uso dei crediti in materia di ricerca e sviluppo. In particolare, la società è stata coinvolta in particolari progetti di rilevanza nazionale presso un’agenzia statale e presso un’università italiana.

Essendo una società controllata da una quotata, ha una struttura contabile definita per centri di costo, al pari di quanto accade per la capogruppo.

Tale struttura, però, ha portato l’agenzia delle Entrate a muovere molteplici contestazioni in tema di utilizzo indebito del credito d’imposta per ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 3, Dl 145/2013.

L’ufficio ha contestato alla società di aver contabilizzato taluni costi per ricerca e sviluppo (in particolare, quelli sostenuti per due ricercatori) in un centro di costo differente e appartenente a una diversa unità aziendale rispetto a quella che svolge ricerca vera e propria (nel dettaglio: direzione vendite e direzione commerciale).

La sentenza

Come rilevato dai giudici della Cgt, la contabilità per centri di costo è una tecnica contabile che è finalizzata a individuare in modo aggregato i costi sostenuti con riguardo a un determinato reparto aziendale ovvero ad una singola linea produttiva. Tale tecnica consente, soprattutto nelle società di grandi dimensioni, di avere dati certi per maturare delle decisioni strategiche e per migliorare le performance dell’economia dell’intero processo produttivo.

A fronte della contestazione dell’ufficio circa la destinazione di tale costo, imputato in un centro di costo differente rispetto a quello destinato all’attività di ricerca e sviluppo, sorge in capo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, dimostrando che tale costo sia effettivamente riconducibile a tale attività.

Inoltre, la Cgt ha confermato che ai fini dell’eleggibilità del costo per la certificazione prevista dall’articolo 7, Dm 27 maggio 2015, la circostanza che non sussistesse per il contribuente l’obbligo di munirsi della certificazione dei costi per ricerca e sviluppo non comporta che una legittima ed opportuna scelta di munirsene comporti l’impossibilità di eleggere il relativo costo. Ciò in quanto non vi è alcuna norma di legge che preveda esplicitamente tale impossibilità.

Fonte: Sole 24 ore

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