L’aiuto anti-inflazione può sommarsi ai beni ceduti dal datore di lavoro fino a 258,23 euro. Valgono i chiarimenti forniti nel 2022 anche in caso di sforamento del plafond
Buoni carburante fino a 200 euro esenti da tassazione, erogabili ai soli lavoratori dipendenti e cumulabili con i fringe benefit, purché l’ammontare di questi ultimi non superi 258, 23 euro. È l’aiuto che le aziende possono erogare ai lavoratori, anche quest’anno, in base al Dl 5/2023, in vigore dal 15 gennaio e ora all’esame della Camera per la conversione in legge.
I datori di lavoro privati hanno la possibilità di erogare gratuitamente, ai propri lavoratori dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi in completa esenzione di imposta, se di valore non superiore a 200 euro: l’articolo 1 del Dl 5/2023, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio e validità fino al 31 dicembre prossimo, ripropone il cosiddetto bonus carburante, apparentemente senza differenze rispetto al passato.
Nonostante sia stato riformulato il testo dell’articolo 2 del Dl 21/2022, che aveva introdotto il bonus carburante esentasse per l’anno scorso, la relazione illustrativa al nuovo decreto si pone in continuità con la precedente disciplina del bonus. Analogamente al passato, l’agevolazione è contingente e ulteriore rispetto a quella prevista, in termini generali, dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Tuir, secondo cui non concorrono alla formazione del reddito i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro di importo complessivo non superiore a 258,23 euro. Tuttavia, se il valore dei beni e dei servizi è superiore al limite, concorre interamente a formare il reddito.
Le soglie da non superare
L’articolo 1 del Dl 5/2023 richiama l’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Tuir: la relazione illustrativa al decreto chiarisce che – come avviene per la soglia generale delle erogazioni in natura pari a 258,23 euro – anche l’erogazione di buoni benzina per un ammontare superiore a questo limite comporta la tassazione dell’intero valore dei buoni ceduti ai lavoratori.
L’agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul bonus carburante 2022 nella circolare 27/E del 14 luglio 2022, precisando che se un lavoratore avesse beneficiato nel 2022 di buoni benzina per 100 euro e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari a 300 euro, quest’ultima somma sarebbe stata interamente sottoposta a tassazione ordinaria, perché superiore alla soglia di 258,23 euro. Invece, se il valore dei buoni benzina fosse stato pari a 250 euro e quello degli altri benefit pari a 200 euro, l’intera somma di 450 euro non avrebbe concorso alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di 50 euro relativa ai buoni benzina sarebbe confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit previsti dall’articolo 51, comma 3, del Tuir. La soglia di esenzione dei fringe benefit per il 2022 è stata innalzata a 600 euro dal Dl Aiuti bis (Dl 115/2022, convertito dalla legge 142/2022) e poi a 3mila euro dal Dl Aiuti quater (Dl 176/2022, convertito dalla legge 6/2023) . Per quest’anno – salvo modifiche – la soglia di non imponibilità è tornata al valore originario di 258,23 euro.
In ogni caso, per evitare contestazioni dal Fisco, è senz’altro utile riportare in busta paga il riferimento della disciplina applicata in relazione ai buoni, anche per monitorare i relativi ammontari complessivi. Si può, ad esempio, usare la dicitura «Erogazione liberale di buoni benzina ai sensi dell’articolo 1, del Dl 5/2023».
Si ritiene che concorrano ad alimentare il plafond di 200 euro di buoni carburante anche quelli erogati da differenti datori di lavoro nello stesso periodo di imposta.
Datori e lavoratori coinvolti
Possono erogare buoni carburante solo i datori del settore privato; sono dunque escluse tutte le Pubbliche amministrazioni. Sono ammessi, invece, gli enti pubblici economici, diversi dalle amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001).
Quanto ai beneficiari, la norma fa specificamente riferimento ai lavoratori dipendenti. Secondo l’amministrazione finanziaria, nell’analogo caso del bonus carburante per il 2022, rileva solo la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente. Dunque, sono esclusi i titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, come ad esempio l’amministratore di una società di capitali, se non dipendente, o in generale i redditi percepiti per le collaborazioni coordinate e continuative.
Il costo aziendale connesso all’acquisto dei buoni carburante, visto che la relativa erogazione è riconducibile al rapporto di lavoro, è interamente deducibile dal reddito d’impresa, in base all’articolo 95 del Tuir.
Il bonus carburante 2022 deve essere indicato nel modello Cu 2023. Nei modelli pubblicati in bozza, è stato inserito un campo ad hoc, il 475, e le istruzioni spiegano che «da quest’anno relativamente ai punti 1, 2 e 4, nel punto 475 deve essere indicato il valore dei bonus carburante concessi nel corso del rapporto di lavoro, indipendentemente dal loro ammontare».
Rapporto con i premi di risultato
In base a quanto chiarito con la circolare 35/E/2022, poiché il bonus carburante ai fini della tassazione è ricondotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir, se il suo valore supera i 200 euro, concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.
Questa regola di carattere generale si intende applicabile anche se il lavoratore dipendente ha scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus carburante e/o con i fringe benefit. Ne consegue che non si applicherà il prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato, ma la tassazione ordinaria.
Come funziona il bonus
In che cosa consiste
Anche per contrastare gli effetti dell’inflazione, i datori di lavoro hanno l’opportunitàdi distribuire, a titolo gratuito, uno o più buoni carburante o titoli analoghi (comprese le ricariche dei veicoli elettrici) ai loro dipendenti, entro il limite di 200 euro
Chi può beneficiarne
I buoni possono essere erogati dai datori di lavoro del settore privato ai lavoratori dipendenti. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come i collaboratori coordinati e continuativi e gli amministratori di società se non dipendenti.
Da quando
Anche da subito. La norma è già efficace e retroattiva, coprendo il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Il decreto 5/2023 dovrà essere convertito in legge, tuttavia non dovrebbero esserci modifiche peggiorative
Come fruire dell’agevolazione
I datori possono acquistare i buoni presso i gestori o presso le società specializzate di welfare. Devono comunque monitorare l’erogazione, per evitare di superare il limite di 200 euro per addetto, perdendo così il beneficio della non imponibilità per il lavoratore
Che cosa cambia rispetto al bonus 2022
Come l’anno scorso, è confermato il limite di 200 euro annuo per lavoratore e la cumulabilità con la soglia generale di esenzione dei fringe benefit (che a sua volta può ricomprendere buoni benzina), prevista dall’articolo 51, comma 3 del Tuir. Tuttavia, nel 2022 tale soglia era stata elevata prima a 600 euro, poi a 3mila euro, mentre nel 2023 è tornata a 258,23 euro.
Fonte: Sole 24 ORE