Definizione di impresa di autotrasporto conto terzi
Le imprese di autotrasporto di cose conto terzi sono definite come imprese che svolgono quale attività la prestazione di servizi di trasporto, mediante autoveicoli, verso un determinato corrispettivo. Ai fini del regolamento Ce n. 1071/2009 si intende per “professione di trasportatore di merci su strada”, la professione di un’impresa che esegue, mediante veicoli a motore singoli oppure insiemi di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi.
Requisiti di accesso
Per l’esercizio dell’attività di autotrasporto conto terzi sono richiesti i seguenti requisiti:
1. onorabilità (articolo 6, Regolamento Ce 1071/2009 e articolo 6 Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 25 novembre 2011);
2. idoneità professionale (articolo 4, Regolamento Ce 1071/2009 e articolo 4 e 8 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 novembre 2011);
3. idoneità finanziaria (articolo 7, Regolamento Ce 1071/2009 e articolo 7 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 novembre 2011).
Nello specifico il requisito dell’onorabilità consiste nell’assenza di una serie di condanne inflitte con sentenza definitiva e nell’assenza di condizioni ostative specificamente individuate nella citata disposizione e deve essere posseduto: dalla persona che dirige in maniera continuativa ed effettiva l’attività di gestore dei trasporti; dall’amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche, pubbliche o private; dai soci illimitatamente responsabili nelle società di persone; dal titolare dell’impresa individuale o famigliare e dai collaboratori dell’impresa familiare.
Il requisito dell’idoneità professionale è sussistente solo se posseduto dalla persona (cd. gestore dei trasporti) che viene designata dall’impresa di trasporto a dirigere l’attività di trasporto su strada.
L’idoneità professionale è un titolo che abilita al trasporto nazionale o trasporto nazionale/internazionale su strada di merci conseguito:
• mediante il superamento di uno specifico esame da svolgersi presso la Provincia, a seguito della frequenza ad un corso preparatorio all’esame stesso tenuto presso gli organismi autorizzati.
Per quanto attiene l’idoneità finanziaria il Regolamento europeo prevede che le imprese di autotrasporto debbano essere in grado, in qualsiasi momento, di ottemperare agli obblighi finanziari che incombono loro nel corso dell’esercizio contabile annuale.
Tale requisito consiste nella disponibilità di risorse finanziarie nella misura di:
– 9.000 euro per il primo veicolo;
– 5.000 euro per ogni veicolo supplementare (importo ridotto ad euro 900,00 per veicoli sino a 3,5 t)
L’idoneità finanziaria si dimostra ogni anno alternativamente fornendo: attestazione di un revisore contabile; fidejussione bancaria o assicurativa.
Iscrizione nell’albo autotrasportatori
L’iscrizione nell’Albo è condizione necessaria per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi. La domanda deve essere presentata alla Provincia nel cui territorio l’impresa richiedente ha la sede principale. L’iscrizione all’Albo si distingue in tre diverse tipologie, a seconda della massa complessiva a pieno carico del mezzo.
Caratteristiche dell’attività di autotrasporto c/terzi
L’attività di autotrasporto c/terzi si incentra sulla prestazione di personale viaggiante (autisti), in base a rapporti di lavoro subordinato o da parte dei titolari o soci dell’impresa. Questo aspetto è considerato dai contratti collettivi di lavoro di riferimento che definiscono il personale viaggiante quali conducenti in possesso delle patenti corrispondenti, adibiti alla guida dei vari automezzi ed aventi specifica professionalità. Appartengono a questa area anche i conducenti di veicoli, adibiti ad attività di logistica distributiva, privi di patente di guida B o superiore.
L’articolo 62 del Contratto collettivo prevede la spettanza al personale viaggiante, oltre che il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio anche di un’indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano.
L’indennità di trasferta risulta adeguata dall’accordo di rinnovo del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni, dall’1 gennaio 2025.
Si sottolinea che l’indennità di trasferta non spetta ai Rider, definiti come Lavoratori adibiti ad attività di logistica distributiva, comprese le operazioni accessorie ai trasporti, attraverso l’utilizzo di cicli, ciclomotori e motocicli.
Indennità forfettarie ai fini fiscali
Una volta inquadrate le caratteristiche dell’attività di autotrasporto conto terzi e definita l’indennità di trasferta prevista dal CCNL, è necessario approfondire gli aspetti fiscali peculiari del settore, che, come già anticipato gode di:
a) indennità forfettaria per trasferte svolte da titolare e simili per imprese con requisiti per la contabilità semplificata – piccole imprese (articolo 66, comma 5, Tuir);
b) indennità forfettaria per trasferte di dipendenti e simili per imprese non aventi irequisiti per la contabilità semplificata – imprese non piccole (articolo 95, comma 4, Tuir).
Indennità forfettaria per piccole imprese
Il comma 5 dell’articolo 66, comma 5, Dpr 917/1986 prevede che per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi, che possono applicare la contabilità semplificata, il reddito è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.
L’importo dell’indennità spettante è determinato di anno in anno, per l’anno precedente dal Ministero dell’economia e delle finanze. Per il periodo d’imposta 2023 il ministero dell’Economia e delle Finanze, con un comunicato del 10 giugno 2024, ha quantificato, nella misura di 48 euro, la deduzione forfetaria prevista dall’ articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir.
L’indennità di euro 48,00 conferma quindi l’importo previsto per l’anno precedente, 2022 e risulta applicabile per tutti i trasporti fuori del Comune, anche se avvengono oltre la provincia: in pratica non si distingue fra trasporti oltre la regione o le regioni confinanti ed entro tale ambito.
N.B.
La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, all’articolo 1, comma 652, è intervenuta sull’articolo 66, Dpr 917/1986 e ha previsto che:
“A decorrere dal 1º gennaio 2016 le deduzioni forfetarie delle spese non documentate disposte dall’articolo 66, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall’articolo 1, comma 106, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, spettano in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l’impresa e, nella misura del 35 per cento dell’importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo”.
Mentre le trasferte entro il Comune l’indennità è riconosciuta ma limitata al 35% dell’indennità piena di euro 48,00 e quindi pari ad euro 16,80 (35% di euro 48,00).
Se nella stessa giornata l’imprenditore effettua personalmente due trasporti:
• uno nell’ambito del Comune dove ha sede l’impresa, e l’altro in un comune limitrofo;
• lo stesso avrà diritto alla sola deduzione prevista per i trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (la deduzione più favorevole).
Contestualmente alla diffusione della misura delle indennità, l’agenzia delle Entrate, sempre tramite comunicato stampa, ha fornito le indicazioni per riportarle nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2023.
Nello specifico, l’agenzia ha precisato che la deduzione forfetaria 2024, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore deve essere riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2024 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni degli stessi modelli.
I codici segnalati si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
Le imprese individuali in relazione ai trasporti effettuati per conto di terzi direttamente dall’imprenditore e le società di persone in relazione ai trasporti personalmente effettuati dai singoli soci, che siano in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione (articolo 18, Dpr 29 settembre 1973, n. 600).
La deduzione non spetta per i trasporti eseguiti dai dipendenti e/o collaboratori familiari.
Chiarimenti sono stati offerti con la Cm 129/2000 e la Cm 12 giugno 2002, n. 50/E.
Obblighi documentali per beneficiare dell’indennità
Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l’indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all’articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l’accertamento.
Gli importi vanno poi inseriti nel modello redditi 2024 SP a rigo RG22, distintamente fra trasferte entro e trasferte oltre il Comune e quindi:
• euro 4.800,00 trasferte oltre il Comune con codice 17;
• euro 3.500,00 trasferte entro il Comune con codice 16.
Istruzioni modello Redditi – RG22:
codice 16, la deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa;
codice 17, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall’articolo 66, comma 5, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa.
Ulteriore deduzione per veicoli sino a 3,5 t
Come da istruzioni al modello Redditi, per i soggetti in contabilità semplificata, è possibile poi indicare nel Rigo RG22, con il codice 19, l’ulteriore deduzione dal reddito a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi, prevista in misura forfetaria annua in euro 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell’attività d’impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi (deduzione ex articolo 66 comma 5 del Tuir).
In merito, l’Amministrazione finanziaria, con la Cm 3 gennaio 2001, n. 1/E, ha chiarito che:
• tale deduzione, che spetta per ciascun veicolo effettivamente posseduto (quindi anche per quelli posseduti a titolo diverso dalla proprietà);
• non esclude la possibilità di fruire dell’altra deduzione forfetaria a fronte di spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre/entro il Comune in cui ha sede l’impresa.
Indennità forfettaria per imprese maggiori
Per le imprese che superano i limiti per la contabilità semplificata (euro 800.000,00 di ricavi) l’articolo 95, comma 4 del Tuir prevede una specifica indennità forfettaria speculare a quella prevista per le imprese minori. Si tratta di un’indennità operante solo per i trasporti fuori del Comune effettuati da personale dipendente e simile.
In particolare, il predetto articolo 95 al comma 4 dispone che le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute per trasferte del proprio dipendente fuori del Comune, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
Le imprese di autotrasporto merci conto terzi in sostanza possono dedurre, in alternativa al rimborso analitico delle spese di trasferta (fuori del territorio comunale) sostenute da ciascun dipendente, un importo forfetario giornaliero pari a 59,65 euro per trasferte in Italia e a 95,80 euro per trasferte all’estero, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto documentate dal dipendente stesso. In sostanza, possono scegliere se dedurre le spese di vitto, di alloggio e di trasferta, effettivamente documentate e contabilizzate ovvero la deduzione forfetaria sostitutiva.
Quindi la deduzione ex articolo 95, comma 4, Tuir:
– riguarda esclusivamente trasferte effettuate da lavoratori dipendenti;
– riguarda esclusivamente trasferte effettuate fuori del comune, sede dell’impresa;
– è alternativa al rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio fuori Comune.
Da ciò deriva che l’indennità fiscalmente deducibile non è cumulabile, bensì sostitutiva della deduzione analitica delle spese di vitto e alloggio. Pertanto, qualora l’impresa di autotrasporto ritenesse più conveniente operare la deduzione forfettaria, dovrà effettuare, in sede di dichiarazione dei redditi, e quindi extra-contabilmente, una variazione in aumento dell’importo pari alle spese eventualmente già sostenute e contabilizzate durante l’esercizio, e una variazione in diminuzione pari a 59,65 euro, ovvero 95,80 euro, per trasferte giornaliere fuori dal territorio comunale.
Di conseguenza, vista la natura extracontabile di questa deduzione forfettaria, si ritiene che l’ammontare delle indennita` oggetto di variazione in diminuzione, non dovra` essere contabilizzato periodicamente e nemmeno inserito in busta paga.
N.B.:
si ritiene che la scelta fra deduzione analitica e forfettaria possa essere fatta in riferimento ad ogni singola trasferta. Infatti, l’agenzia delle Entrate (con la Cm 17/E/2001) ha affermato che si deve stabilire, «in relazione ad ogni trasferta, se avvalersi o meno della deduzione prevista dall’articolo 62, comma 1-quater del Tuir (ora articolo 95)…».
Caso particolare
Se si erogano le indennità di trasferta agli autisti in busta paga e il costo è in bilancio per competenza alla voce B9 ma le trasferte pagate sono inferiori alla deduzione massima ex articolo95 comma 4 del Tuir, è possibile recuperare la differenza, tra questo importo massimo e quanto imputato a bilancio, in Dichiarazione dei Redditi nel quadro RF, tra le variazioni in diminuzione, con codice 3)?
Sull’argomento non si sono riscontrate precise indicazioni da parte dell’agenzia delle Entrate. Va osservato che in base alla norma la deduzione forfettaria è alternativa a quella analitica e quindi non sembra sostenibile una deduzione per la sola differenza.
Secondo l’opinione prevalente la deduzione di cui all’articolo 95, comma 4, del Tuir (Dpr 917/1986) non spetta a soggetti diversi dai dipendenti, quali amministratori. Questa conclusione appare confermata dall’interpello 184/2023 che riconosce la deduzione a soci di cooperativa (quindi non dipendenti), ma in base ad una norma specifica (articolo 62 della legge 342/2000), che non ha esteso tale riconoscimento ad altri soggetti di cui all’articolo 50 del Tuir (quali, appunto, gli amministratori di società).
Indennità forfettaria e cooperative di autotrasporto
Con la citata risposta a interpello n. 184 del 2023, l’agenzia delle Entrate ha precisato le modalità applicative della deduzione forfetaria riconosciuta alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci dall’articolo 95 comma 4 del Tuir, nell’ipotesi in cui a beneficiarne sia una cooperativa. Secondo l’agenzia, in forza dell’articolo 62 della legge 342/2000, la parte della deduzione forfetaria che non trova capienza nel reddito della cooperativa può essere trasferita a tutti i soci lavoratori che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ex articolo 50 comma 1 lett. a) del Tuir). Tale facoltà deve essere riconosciuta anche ad una cooperativa di trasporti che abbia una struttura nella quale realizzi uno scambio mutualistico plurimo di produzione e lavoro (soci lavoratori dipendenti) e di servizi (soci lavoratori autonomi), limitatamente allo scambio mutualistico con i soci lavoratori dipendenti.
Indennità forfettarie autotrasporto e modelli Isa
Le indennità forfettarie vanno considerate anche ai fini della compilazione del modello Isa e devono essere inserite nel rigo F17, relativo ad oneri diversi di gestione non aventi natura finanziaria.
In particolare, le istruzioni al modello Isa, Quadro F per il periodo d’imposta 2023 chiariscono che in tale rigo vanno inserite:
– le componenti negative esclusivamente previste da particolari disposizioni fiscali (ad esempio ……. la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall’articolo 66, comma 5, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi, ecc.);
– le quote degli importi forfetari di cui all’articolo 95, comma 4, del Tuir, eccedenti le spese effettivamente sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale.
Di converso le spese effettivamente sostenute per le trasferte dei dipendenti vanno indicate nel rigo F14, campo 1, spese per prestazioni di lavoro dipendente. In merito le istruzioni al modello Isa quadro F chiariscono che le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci che provvedono alla deduzione degli importi forfetari di cui all’articolo 95, comma 4, del Tuir, devono indicare, nel rigo F14, le sole spese effettivamente sostenute. Le eventuali quote dei suddetti importi forfetari, eccedenti le spese effettivamente sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, devono essere indicate nel rigo F17 “Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative”.