Cerca
Close this search box.

Accertamento da verifiche bancarie, solo il contribuente può smontarlo

In questo caso il Fisco ha già dimostrato le sue ragioni, quindi, spetta all’accertato provare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni non sono riferibili a operazioni imponibili

SINTESI: In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del DPR n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (cfr., in tal senso, Cass. n. 2928 del 2024).

Ordinanza n. 25676 del 25 settembre 2024 (udienza del 10 settembre 2024)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore
Accertamento delle imposte sui redditi – Accertamento fondato su verifiche di conti correnti bancari – L’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti ai sensi dell’art. 32 del DPR n. 600 del 1973 – Il contribuente deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili

Fonte: Agenzia delle Entrate

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator