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Società sportive dilettantistiche verso l’esclusione Iva

Salvi i comportamenti pregressi. Il regime fino al 31 dicembre

Sport dilettantistico, continua l’iter di approvazione delle modifiche Iva col decreto Omnibus. Dopo il passaggio in Senato, arrivano ulteriori precisazioni per associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd). Per entrambe queste tipologie di enti si confermerebbe l’ipotesi di esclusione Iva nel testo vigente prima dell’entrata in vigore delle novità del Dl fisco-lavoro. Vale a dire quel beneficio che consente, fino al 31 dicembre di quest’anno, di escludere da imposizione i corrispettivi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali dalle associazioni senza fini di lucro. Regime destinato a cambiare nel 2025 con il passaggio di tali prestazioni in campo Iva, seppur in esenzione.

L’Omnibus conferma l’esclusione Iva fino alla fine di quest’anno dei corrispettivi specifici purché ricevuti dalle asd da soci o tesserati. Soluzione che risolve il tema del coordinamento con l’altro decreto PA-bis, che nel frattempo , a partire da agosto 2023, ha attratto in regime di esenzione le prestazioni rese da enti sportivi dilettantistici indistintamente “a favore di coloro che praticano lo sport”. In sostanza il trattamento previsto dall’art. 4 del decreto Iva, con riferimento ai corrispettivi versati da categorie soggettive specifiche (soci e tesserati), mantiene carattere di specialità consentendo di trattare in esclusione questa tipologia di entrate ricevute dalle asd. Diversamente, le prestazioni rese da queste ultime a soggetti diversi da tesserati o soci entrano nell’esenzione Iva in base al citato PA-bis.

Carattere innovativo ha invece la disposizione dell’Omnibus per le società sportive dilettantistiche. Per quest’ultime, dovrebbe applicarsi l’esclusione e, anche qui, solo per i corrispettivi ricevuti da tesserati o soci. Si tratta di un’indicazione innovativa rispetto alla prassi che aveva invece inteso collocare nel regime di imponibilità queste tipologie di entrate. La ragione si ritrova nel rinvio di cui all’art. 90, comma 1 legge 289/02 che secondo l’Agenzia delle entrate consentirebbe alle società sportive dilettantistiche di beneficiare delle stesse misure fiscali delle Asd solo ai fini delle dirette e non Iva (Circolare 18/2018).

La norma fa peraltro salvi i comportamenti pregressi. Dunque le società sportive dilettantistiche che hanno applicato l’esenzione Iva ai sensi del PA-bis potrebbero – una volta divenute efficaci le novità del decreto Omnibus – passare al regime di esclusione. Meno chiara è l’ipotesi per gli enti che hanno trattato queste entrate come imponibili. In questo caso non sembrerebbe possibile procedere al rimborso con seri dubbi di tenuta della norma sul piano della coerenza sistematica e della disparità derivanti per chi si è adeguato alle indicazioni di prassi. Il decreto Omnibus non sembra risolvere completamente il groviglio interpretativo determinato dal susseguirsi di norme che hanno inciso sul trattamento Iva delle realtà sportive. Da un lato si preoccupa di coordinare le modifiche che dal 1° gennaio prossimo entreranno in vigore modificando il dpr 633/72. Dall’altra non tiene tuttavia conto della necessità di chiarire gli aspetti applicativi del regime introdotto dal decreto PA-bis a partire da agosto 2023. Lasciando, ad esempio, aperta la questione sul trattamento Iva delle prestazioni didattiche e formative rese dalle asd che, a rigore, visto il richiamo puntuale recato nel PA-bis, potrebbero essere assoggettate al regime di esenzione. È evidente che in mancanza di un coordinamento con tutte le disposizioni susseguitesi si rischia di lasciare nell’incertezza le tante realtà sportive già ampiamente provate dai numerosi interventi di modifica Iva.

Fonte: Il Sole 24ORE

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