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Decontribuzione Sud fino a dicembre anche per i contratti a termine

Fruibile se sottoscritti entro giugno anche se prorogati o trasformati in seguito

La proroga di decontribuzione Sud fino a dicembre 2024 riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro lo scorso mese di giugno, ma anche i contratti a tempo determinato stipulati entro lo stesso termine anche se prorogati o trasformati a tempo indeterminato successivamente. La precisazione è contenuta nella circolare Inps 82/2024 del 17 luglio che illustra le modalità di fruizione dell’agevolazione la cui proroga ha ricevuto il via libera dalla Commissione Ue lo scorso 25 giugno. Confermato, invece, come già fatto sapere dal ministero del Lavoro, che la proroga non si applica alle assunzioni effettuate da luglio in poi. Come riportato nella circolare Inps, infatti, il via libera dell’Ue consiste in una proroga della decontribuzione fino a dicembre ma a condizione che il beneficio sia stato concesso entro giugno.

Decontribuzione Sud consiste in un esonero contributivo pari al 30% di quanto complessivamente a carico del datore di lavoro (esclusi i premi Inail), riferito dipendenti con sede lavorativa in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, esclusi i lavoratori del settore agricolo e da quello domestico.

Per fruire dell’agevolazione, i datori di lavoro dovranno esporre i lavoratori ai quali si applica a partire dal flusso uniemens di competenza di questo mese di luglio, secondo le consuete modalità illustrate nella circolare 90/2022. Dalla denuncia di competenza agosto, inoltre, dovrà essere indicata anche la data di instaurazione del rapporto di lavoro.

Qualora non si riesca a inserire i dati già nel flusso di luglio, la relativa fruizione dell’agevolazione potrà essere esposta come arretrato nei flussi di competenza di agosto, settembre e ottobre. In caso di sospensione o cessazione dell’attività, i datori di lavoro che hanno diritto a decontribuzione Sud dovranno procedere tramite regolarizzazione.

Inps ricorda che rimangono invariati i limiti di importo degli aiuti complessivamente fruibili dai datori di lavoro nell’ambito del Temporary crisi and transition framework, pari a 335mila euro per le imprese dei settori pesca e acquacoltura e a 2,25 milioni di euro per tutte le altre.

Fonte: Il Sole 24ORE

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