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Crisi d’impresa e responsabilità: nuovo documento dei commercialisti sul falso in attestazioni

Il Consiglio nazionale e la Fondazione hanno pubblicato un documento che approfondisce gli articoli 342 e 344 del Codice della crisi

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza riconosce ai commercialisti un ruolo centrale. Ruolo che comporta anche delle responsabilità. I Capi III e IV del Titolo IX del Codice della crisi contengono la disciplina dei reati ascrivibili ai professionisti indipendenti e ai componenti degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento per false attestazioni e/o relazioni nell’espletamento dei propri compiti.

A questo tema è dedicato il documento «Falso in attestazioni e relazioni nel codice della crisi di impresa e dell’insolvenza» pubblicato da Consiglio nazionale e dalla Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti.

Il Codice della crisi dedica il titolo IX alle “sanzioni penali” e, più precisamente, alle norme che puniscono, a titolo di reato, una serie di comportamenti o condotte (attive o omissive) inerenti elementi o procedure disciplinate dal Codice stesso.

Le disposizioni di riferimento – si legge nel documento – sembrano voler tutelare, fondamentalmente, un bene giuridico preciso: la “veridicità” delle attestazioni e/o relazioni rese dal professionista, in ragione della funzione da questi svolta, di volta in volta indicato, al fine di garantire la corretta rappresentazione dei fati nella prospettiva degli interessi dei creditori, del debitore e di terzi. È il caso degli articoli 342 e 344, commi 3 e 4, del Codice della crisi che sono ideati, prevalentemente, traendo ispirazione dalla struttura del “falso ideologico” previsto dal Codice penale, poiché in essi la condotta “fattuale” è identica: dire il falso e/o omettere il vero.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha avviato da tempo la pubblicazione di documenti interpretativi e linee guida finalizzati a indirizzare l’attività dei professionisti nello svolgimento delle funzioni di attestatore o di gestore della crisi. La recente pubblicazione dei “Principi di attestazione dei piani di risanamento”, con l’obiettivo di individuare utili modelli operativi e standard di relazione o di attestazione per i professionisti indipendenti, si sofferma anche sull’individuazione delle responsabilità civili e penali dell’attestatore, dedicando a queste tematiche i Principi della sezione 11.

Le novità segnalate nei Principi, unitamente alle modifiche apportate dall’articolo 342 del Codice della crisi in ordine al reato di “Falso in attestazioni e relazioni”, hanno suggerito l’idea – si legge nell’introduzione al documento – di dedicare, particolare attenzione all’esame della fattispecie disciplinata nel capo III del titolo IX del medesimo Codice. Inoltre, considerata la reductio ad unitatem effettuata con riferimento alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e alla liquidazione controllata del sovraindebitato che, già regolate dalla legge n. 27 gennaio 2012, n. 3, trovano attualmente compiuta disciplina nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e preso atto delle pressoché simmetriche previsioni che disciplinano il reato di falso in attestazioni commesso dal componente dell’organismo di composizione della crisi, nel documento vengono svolte alcune generali considerazioni in ordine alla portata applicativa dell’articolo 344, commi terzo e quarto, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Fonte: Il Sole 24ORE

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