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Senza il pagamento dell’accordo transattivo l’Iva non è esigibile

La Cgt Vicenza si conforma al principio già stabilito dalle Sezioni unite

In attesa di vedere se il momento d’effettuazione delle operazioni troverà spazio nella riforma Iva, si fa strada anche nelle corti di merito l’orientamento volto a mettere in rilievo che già esisterebbe nell’ordinamento la (implicita) distinzione fra il fatto generatore delle prestazioni, da ricondurre in linea di principio all’esecuzione del servizio, e il momento in cui l’imposta diviene esigibile, ancorato invece al pagamento.

In tal senso si esprime anche la sentenza della Cgt Vicenza n. 257/1/2023 (presidente Manduzio, relatore Mottes), la quale sottolinea come, in mancanza del pagamento di una somma dovuta in base a un accordo transattivo, non sorge alcun obbligo di emissione della fattura né alcun debito fiscale. Inoltre, a ben vedere, i giudici osservano che, a causa dell’inadempimento, non si realizzerebbe neppure l’effetto novativo dell’accordo «comportante la generazione della prestazione».

La pronuncia si pone nel solco di quanto stabilito dalle Sezioni unite della Cassazione (sentenza 8059/2016), secondo cui una cosa è il fatto generatore dell’imposta e quindi l’evento che determina la nascita dell’obbligazione tributaria, altra cosa è l’esigibilità del tributo che si collega al pagamento della prestazione, fissando a tale data (di pagamento) – come stabilito ancora dalla Cassazione nella sentenza 9064/2021 (che peraltro presenta alcuni profili contraddittori) – l’estremo limite temporale per l’emissione della fattura e per l’assolvimento del tributo. Conforme è anche la recente ordinanza n. 13268/2024 della Suprema corte sulla regolarizzazione della mancata ricezione della fattura per un servizio non pagato.

La norma interna – la quale collega in linea generale l’effettuazione della prestazione (o meglio, l’esigibilità in base alla norma di comportamento Aidc 223/2023) al pagamento – non è stata considerata in contrasto con la direttiva (sentenza Ue C-144/94) e una tale impostazione non rischia di creare distonie con l’esercizio del diritto di detrazione, dato che questo sorge solo quando l’Iva diventa esigibile per il fornitore (sentenza Ue C-9/20) conformemente all’articolo 167 della direttiva 2006/112 e all’articolo 19, comma 1, Dpr 633/72. È però altrettanto vero che la “sospensione” del rapporto tributario potrebbe protrarsi eccessivamente. In quest’ottica, tuttavia, sono gli uffici che dovrebbero sforzarsi d’indagare per verificare se vi sia stata evasione (pagamento eseguito, ma occultato) o elusione (ingiustificato differimento dell’obbligo impositivo), evitando disinvolte letture della norma. Di fatto con la fattura elettronica e i correlati poteri di controllo, si potrebbe pensare di collegare l’emissione della fattura all’esecuzione del servizio, “fotografando” così il fatto generatore, ma mantenendo agganciata l’esigibilità (e la detrazione) al pagamento.

Fonte: Il Sole 24ORE

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