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L’importo del compenso dell’amministratore indicato nel bilancio consuntivo e nel registro di contabilità può differire

Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza del 31 maggio 2024, numero 1312, ha fatto chiarezza su alcuni aspetti relativi alla determinazione del compenso dell’amministratore e alle corrette modalità di esposizione dell’emolumento nei diversi documenti di cui si compone il rendiconto condominiale.

Il caso

Un condomino impugnava la deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto, ritenendola viziata in relazione al compenso dell’amministratore sotto i seguenti profili:

– errata applicazione dell’aliquota per la determinazione della rivalsa da addebitare a titolo di contributo iscrizione Gestione Separata Inps;

– discrepanza tra importo indicato nel bilancio consuntivo e nel registro di contabilità.

La rivalsa Inps

Il Ctu nominato dal giudice, in relazione alla rivalsa Inps, la maggiorazione che si applica sui compensi lordi fatturati dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, ha chiarito che i professionisti che esercitano un’attività per la quale non è prevista un’apposita cassa di previdenza sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata dell’Inps. La gestione separata è un regime contributivo che prevede il pagamento di un contributo annuo, calcolato in percentuale sul reddito imponibile del professionista.

I soggetti tenuti all’iscrizione alla gestione separata hanno la facoltà di addebitare in fattura al proprio committente una maggiorazione fino al 4% del compenso concordato, fermo restando che resta a suo carico l’obbligo del pagamento dei contributi Inps. Addebitando la rivalsa il professionista, in pratica, fa concorrere alla propria contribuzione previdenziale il soggetto committente, chiamato a versare il 4% del compenso, a titolo di rivalsa del contributo previdenziale Inps.

L’errata percentuale di rivalsa

L’amministratore, nel calcolare l’importo della rivalsa Inps, utilizzava l’aliquota non del 4% bensì del 6%, producendosi in tal modo una maggiorazione di costo per il condominio pari ad € 38,06 e per il condomino (sulla base dei suoi millesimi) pari ad € 1,48; importo che il giudice ha ritenuto, per la sua minima entità, non in grado di incidere in alcun modo sulla validità della delibera assembleare impugnata.

Ciò in conformità al prevalente indirizzo di legittimità, secondo il quale «il condomino che intenda impugnare una delibera dell’assemblea, per l’assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale» (Cassazione 9 marzo 2017, numero 6128).

Compenso e registro di contabilità

In ordine all’incongruenza tra l’importo del compenso dell’amministratore indicato nel bilancio consuntivo e quello indicato nel registro di contabilità, non si tratta di altro che della logica conseguenza della corretta applicazione di diversi criteri contabili ai documenti di cui si compone il fascicolo di rendicontazione (Tribunale Udine, 19 agosto 2019, numero 1014: «il rendiconto condominiale è oggi costituito da un fascicolo i cui documenti sono tenuti e curati secondo criteri diversi»). Sul punto la sentenza in commento si esprime chiaramente: «al rendiconto condominiale si applica il criterio misto di cassa e di competenza».

Il principio di competenza, ha sottolineato il Ctu, è una prassi amministrativa che consiste nel considerare, nel conto economico di un bilancio d’esercizio, solo i costi e i ricavi che si riferiscono e hanno effetto in quel periodo di tempo, a prescindere dalle manifestazioni finanziarie già avvenute o che devono ancora avvenire. Il costo per compenso amministratore inserito nel bilancio, non ancora incassato al tempo di redazione del rendiconto, correttamente non compare nel registro di contabilità, poiché nella compilazione del registro si fa riferimento al principio di cassa, per cui mancano gli esborsi non ancora perfezionatisi.

Fonte: Il Sole 24ORE

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