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Comunità energetiche rinnovabili a misura di impresa sociale o Ets

Cer in forma di associazioni o fondazioni. Il Gse ha avviato i portali per le richieste di contributo

Come indicato nello studio del Consiglio nazionale del notariato n. 38/2024/I, la Comunità energetica rinnovabile (Cer) che ambisca a ricevere dal Gse (che ha appena attivato i portali per le richieste di contributo) la tariffa premio sulla base dell’energia condivisa, il contributo Arera e la misura Pnrr può certamente costituirsi come associazione o come fondazione.

L’associazione non riconosciuta

L’associazione non riconosciuta è stata la forma più utilizzata dalle Cer accreditate dal Gse fino al 2023, poiché comporta i minori costi di costituzione e di gestione e poiché consente l’ammissione nella Cer di qualsiasi soggetto, anche se ente pubblico (di solito un Comune, nel caso delle Cer già operanti). Questa organizzazione è l’ideale per progetti imprenditoriali piccoli, con impianti di produzione energetica non di proprietà della Cer o costruiti grazie a donazioni e, soprattutto, con scopi solo altruistici (cioè senza che i relativi associati possano beneficiare direttamente di vantaggi economici dalla loro appartenenza alla Cer).

Tra i pratici sta però crescendo l’interesse per la Cer in forma di associazione riconosciuta, poiché, con un modico investimento (almeno 15.000 euro), si evita che i rappresentanti della Cer rispondano illimitatamente verso i terzi, ai sensi dell’articolo 38 del Codice civile.

La fondazione

Infine, da oltre un anno numerosi consulenti suggeriscono di costituire le Cer come fondazione di partecipazione, poiché questa forma, dovendo comunque servire per perseguire scopi di pubblica utilità, permette la distribuzione del potere deliberativo in modo non democratico. Tale suggerimento non tiene però conto del fatto che la disciplina imperativa delle Cer impone di regolarle come organizzazioni democratiche (in termini sia di distribuzione di voti, sia di materie su cui esprimere i predetti voti).

La necessaria democraticità delle Cer non deve spingere gli enti pubblici o religiosi a star fuori dalle Cer o a non promuoverle, poiché altrimenti metterebbero in pericolo i loro investimenti, strategie e/o reputazione; in effetti, questi aspetti possono essere salvaguardati senza negare la democraticità, ad esempio, vuoi con adeguate pattuizioni da inserire nel contratto con il quale gli enti in parola mettano a disposizione della Cer i loro impianti di produzione energetica o gli spazi dove collocare tali impianti, vuoi con ragionevoli e limitati diritti di veto su determinate materie di competenza dell’assemblea dei membri della Cer.

La forma

Naturalmente, la scelta di costituire la Cer come associazione o fondazione non preclude di qualificarla come imprenditore, di solito commerciale di non grandi dimensioni.

La Cer, in forma di associazione o di fondazione con struttura democratica, può certamente essere un’impresa sociale o un ente del terzo settore (Ets), se osserva, rispettivamente, i Dlgs 112 e 117 del 2017; conseguentemente, la Cer con la qualifica di Ets non può corrispondere a un’organizzazione di volontariato o a un’associazione di promozione sociale. La scelta di includere la Cer nel Terzo settore consente di beneficiare di un particolare trattamento tributario (tra l’altro incentivante la raccolta di donazioni in favore della Cer) e di avere una migliore interlocuzione con la pubblica amministrazione mediante procedimenti di amministrazione condivisa ai sensi del Codice del Terzo settore.

Nel territorio italiano stanno crescendo progetti volti a costituire Cer in forma di associazione riconosciuta Ets, promossi da Comuni e/o enti senza scopo di lucro, le quali dovrebbero destinare i contributi del Gse, ricevuti per l’energia condivisa, principalmente o esclusivamente al fine di perseguire scopi di interesse generale. Tra questi scopi uno dei più significativi è quello di aiutare i poveri energetici. Per povertà energetica (Pe) si intende, nei documenti ufficiali, la difficoltà di acquistare un paniere minimo di beni e servizi energetici, ovvero alternativamente, in un’accezione di vulnerabilità energetica, quando l’accesso ai servizi energetici implica una distrazione di risorse (in termini di spesa o di reddito) superiore a un valore normale; alla fine del 2022 l’Osservatorio italiano povertà energetica ha stimato l’incidenza della Pe nel 2021 a livello sia nazionale (8,5%) sia regionale (tra il 4,6% nelle Marche e il 16,7% in Calabria).

Al via i portali

Come accennato sopra il Gse ha reso noto che sono online i portali per l’invio delle richieste dei contributi per le Comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo. Da lunedì 8 aprile è dunque possibile presentare le richieste di incentivo al Gse per gli impianti inseriti in configurazioni di autoconsumo. Per quanto riguarda le configurazioni con impianti a progetto, i referenti possono chiederne la verifica preliminare e accertarne l’ammissibilità al meccanismo per l’autoconsumo diffuso. Inoltre, per gli impianti a progetto localizzati in Comuni con meno di 5mila abitanti, si può chiedere l’accesso al contributo in conto capitale previsto dal Pnrr.

 
Fonte: Agenzia delle Entrate

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