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Novità normative dal 27 febbraio al 7 marzo

Novità normative dal 27 febbraio al 7 marzo: dal decreto bollette al revisore della sostenibilità
Iva

Certificato elettronico di esenzione Iva

 

Viene prevista l’introduzione di un certificato elettronico, in luogo di quello cartaceo attualmente in vigore, per l’attestazione della spettanza del regime di esenzione (non imponibilità) Iva ai sensi dell’articolo 151, direttiva 2006/112/Ce.

L’articolo 51, regolamento 282/2011 prevede un certificato di esenzione, rilasciato in forma cartacea (Allegato II al regolamento stesso), per attestare che per una cessione di beni o una prestazione di servizi è possibile fruire del regime di esenzione.

Il riferimento all’ordinamento interno è l’articolo 72, Dpr 633/1972, il quale dispone l’applicazione del regime di non imponibilità Iva per le operazioni effettuate verso determinati organismi (sedi diplomatiche e consolari, Unione europea, Nato, organismi internazionali riconosciuti, ecc.).

I neo introdotti articoli 151-bis e 151-ter, direttiva 2006/112/Ce prevedono la sostituzione del documento cartaceo con uno elettronico, rilasciato dal destinatario dei beni e dei servizi.

Le nuove disposizioni sono applicabili dal 1° luglio 2031. Tuttavia, viene prevista la possibilità di continuare a utilizzare la versione cartacea del certificato fino al 30 giugno 2032.

Global minimum tax

Gmt: modello di notifica e obbligo informativo

Dm 25 febbraio 2025 ( GU 6 marzo 2025, n. 54)
 

Le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano e le entità apolidi costituite in base alla legge dello Stato italiano, rientranti nell’ambito applicativo dell’imposizione integrativa, che scelgono di non presentare in via autonoma la Comunicazione rilevante(GIR), delegando un’altra impresa del gruppo a presentarla per loro conto, sono tenute a informare l’agenzia delle Entrate. Il modello e le relative modalità di trasmissione saranno definiti con provvedimento dell’agenzia stessa. Si ricorda che l’obbligo comunicativo è stabilito dall’articolo 51, comma 4, Dlgs 27 dicembre 2023, n. 209.

La Comunicazione rilevante contiene le informazioni generali sul gruppo e i dati necessari per determinare l’imposizione integrativa dovuta dal gruppo in relazione ai diversi Paesi a bassa imposizione in cui questo opera.

In considerazione della circostanza che la Comunicazione rilevante non viene presentata all’Amministrazione fiscale italiana, anche al fine di assicurare che questa sia correttamente e tempestivamente trasmessa dall’Amministrazione fiscale estera, la norma subordina la scelta di individuare la controllante capogruppo o l’impresa designata alla condizione che tali entità siano localizzate in un Paese estero con il quale lo Stato italiano ha in vigore, alla data di scadenza della presentazione della Comunicazione stessa, un Accordo qualificato tra autorità competenti con riferimento all’esercizio oggetto della comunicazione.

I soggetti, che decidono di non presentare autonomamente la Comunicazione rilevante, sono tenuti a trasmette all’agenzia delle Entrate il modello di notifica contenente le informazioni e i dati richiesti dalla norma.

Agevolazioni

Reddito di libertà per le donne vittime di violenza: attuazione

Dm 2 dicembre 2024 ( GU 4 marzo 2025, n. 52)
 

Il decreto, emanato dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e il Ministro dell’economia e delle finanze, definisce i criteri e la ripartizione delle risorse dell’apposito fondo per il reddito di libertà a favore delle donne vittime di violenza. Le risorse disponibili ammontano a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A questi si aggiungerà, al termine della necessaria istruttoria, un ulteriore milione, strutturale, stanziato dall’ultima legge di Bilancio.

Il reddito di libertà è riconosciuto alle donne vittime di violenza, che si trovino in condizioni di povertà, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali.

Il bonus è stato elevato da 400 euro a 500 euro pro capite mensili, per un massimo di 12 mensilità, e non è incompatibile con altre forme di sostegno, quali l’assegno di inclusione.

La domanda dev’essere presentata all’Inps (tramite il servizio online messo a disposizione sul sito dell’Istituto di previdenza) per il tramite degli operatori del Comune di riferimento.

Agevolazioni

Decreto bollette: misure urgenti per famiglie e imprese

Dl 28 febbraio 2025, n. 19 ( GU 28 febbraio 2025, n. 49)
 

Il decreto, in vigore dal 1° marzo 2025, contiene misure di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, in favore delle famiglie e delle imprese.

Alle famiglie viene riconosciuto un contributo straordinario di 200 euro (per i soggetti aventi un Isee fino a 25.000 euro), aggiuntivo rispetto all’agevolazione già riconosciuta ai clienti domestici con Isee fino a 9.530 euro, 15.000 euro con tre figli, 20.000 euro con più di tre figli. Il contributo sarà riconosciuto nel secondo trimestre 2025 a chi ha già presentato l’Isee e nel primo trimestre utile in caso di nuova presentazione.

Inoltre, a fronte del maggior gettito di Iva incassato per via degli aumenti del costo del gas naturale, viene previsto lo stanziamento delle maggiori entrate per alimentare un apposito fondo destinato al sostegno di famiglie e microimprese vulnerabili (articolo 11, Dlgs 210/2021).

Per la tutela di Pmi e imprese energivore, si autorizza, per l’anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con copertura a valere sulla quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell’anno 2024. Inoltre, ulteriori 600 milioni di euro sono destinati alle agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e gas alle Pmi, consistenti nell’azzeramento per un semestre della spesa per oneri di sistema relativi al sostegno alle energie ricavate da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (cd. componente ASOS) per i clienti finali non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

Tra gli altri interventi, vengono disposte misure per garantire la trasparenza delle offerte al dettaglio nel mercato energetico e vengono rafforzate le sanzioni delle autorità di vigilanza.

Dichiarazioni annuali

Mud: approvato il nuovo modello

Dpcm 29 gennaio 2025 ( GU 28 febbraio 2025, n. 49)
 

Il decreto approva il Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) 2025. L’aggiornamento segue le novità normative, tra cui quelle relative al sistema di tracciabilità Rentri (articolo 188-bis, Dlgs 152/2006).

Tramite la presentazione con cadenza annuale, le imprese e gli altri enti indicano la qualità e la quantità di rifiuti prodotti e/o gestiti durante il corso dell’anno precedente (legge 25 gennaio 1994, n. 70).

In particolare, il Mud 2025 dev’essere utilizzato per le dichiarazioni relative ai rifiuti gestiti nel corso del 2024.

Il termine per la presentazione del Mud è fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, salvo che venga adottato un nuovo modello. Poiché quest’anno si realizza quest’ultima situazione, il termine di presentazione slitta al 28 giugno 2025 (120 giorni dalla data di pubblicazione in GU del Dpcm che reca il nuovo modello, ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, legge 70/1994). La presentazione alla Camera di Commercio competente per territorio viene effettuata telematicamente (o via pec, se consentito).

Sostenibilità

Revisore della sostenibilità: contenuto e presentazione della domanda di abilitazione

Dm 19 febbraio 2025 ( GU 3 marzo 2025, n. 51)
 

Il decreto reca il contenuto e la modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità (articolo 6, comma 1-bis, Dlgs 39/2010). A seguito della sua emanazione non trovano più applicazione le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, Dl 202/2024 (decreto Milleproroghe 2025), previste nelle more dell’adozione delle disposizioni attuative in esame.

Tra l’altro, il decreto disciplina:

– i requisiti per l’abilitazione dei revisori legali iscritti al registro e delle società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità tra coloro che possono fruire delle disposizioni transitorie (di cui all’articolo 18, comma 4, Dlgs 125/2024, ossia revisori iscritti al registro entro il 1° gennaio 2026 che abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità; cfr. circolare Mef 12 novembre 2024, n. 37) e coloro che non rientrano nella casistica indicata;

– il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione;

– il contributo fisso per l’abilitazione;

– l’esame delle domande e l’abilitazione;

– la decorrenza dell’abilitazione;

– le richieste di cancellazione volontaria dall’abilitazione;

– i termini di trasmissione delle informazioni e i loro aggiornamenti.

Accertamento delle imposte

Abuso del diritto: istruzioni agli uffici

Atto di indirizzo Mef 27 febbraio 2025
 

Vengono fornite istruzioni agli uffici per la corretta applicazione dell’articolo 10-bis, legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotto dal Dlgs 128/2015 in sostituzione dell’abrogato articolo 37-bis, Dpr 600/1973. Quest’ultima disposizione identificava l’abuso del diritto con la semplice assenza, nelle operazioni realizzate dal contribuente, di valide ragioni economiche extra-fiscali, con ciò includendovi quelle operazioni da cui il contribuente aveva tratto un vantaggio fiscale, senza verificare se quest’ultimo fosse indebito in quanto derivante dall’aggiramento di obblighi e divieti.

L’obiettivo dell’atto di indirizzo in esame è quello di precisare che l’abuso del diritto non va confuso con il legittimo risparmio d’imposta, il quale discende dalla scelta di un regime opzionale, come pure da un’operazione alternativa, legittima ma comportante un diverso e più ridotto carico fiscale.

L’atto di indirizzo intende, quindi, individuare la linea di confine tra tale libertà e quelle condotte che, pur senza violare espressamente alcuna norma tributaria, violano lo spirito delle norme tributarie o i principi dell’ordinamento tributario. Il vantaggio fiscale (riduzioni d’imposta, ottenimento di rimborsi o di crediti d’imposta, maggiori perdite fiscalmente rilevanti, applicazione di regime d’imposizione sostitutiva, deduzioni o detrazioni d’imposta, differimenti di imposizione, ecc.), in pratica, può essere contestato solo se indebito.

Vanno, invece, ricondotti nella categoria dell’evasione i casi di aperta violazione delle norme tributarie, come pure i casi di simulazione e di frode.

Spetta all’Amministrazione finanziaria provare, oltre alla natura indebita del vantaggio fiscale conseguito, l’assenza di sostanza economica; spetta, invece, al contribuente provare la sussistenza di valide ragioni extra-fiscali non marginali a base delle scelte negoziali operate.

Servizi telematici

Servizi digitali dell’agenzia delle Entrate: implementazione

Provvedimento agenzia delle Entrate 5 marzo 2025 ( www.agenziaentrate.gov.it 5 marzo 2025)
 

Il provvedimento è stato emanato ai sensi dell’articolo 22, comma 2, Dlgs 8 gennaio 2024, n. 1, secondo cui l’agenzia delle Entrate potenzia l’offerta di servizi online, al fine di favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari e promuovere la compliance e di consentire la richiesta e l’ottenimento di certificati (cfr. anche l’articolo 16, comma 1, lettera i), legge 9 agosto 2023, n. 111).

Il provvedimento disciplina l’attivazione, nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate, del servizio che permette al genitore o ad un suo rappresentante legale di chiedere l’attribuzione del codice fiscale al neonato.

Tale attribuzione avviene, in via ordinaria, in fase di prima iscrizione del neonato nei registri dell’Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) da parte del Comune, attraverso il collegamento telematico con il sistema informativo dell’Anagrafe tributaria. Nelle more del rilascio da parte del Comune, il genitore che abbia necessità e urgenza di richiedere l’attribuzione del codice fiscale al neonato (ad esempio, per l’iscrizione al Ssn propedeutica alla scelta del pediatra), può richiederlo presso qualsiasi ufficio dell’agenzia delle Entrate mediante la presentazione del modello AA4/8 (domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati e richiesta tesserino/duplicato tessera sanitaria da parte delle persone fisiche). L’ufficio, dopo aver eseguito i controlli necessari (controlli anagrafici, di congruenza e completezza della documentazione presentata), consegna direttamente il documento all’interessato o al suo delegato.

Al fine di rendere più agevole e celere tale rilascio, il servizio «Richiesta di attribuzione del codice fiscale al neonato» consente al genitore o ad un rappresentante legale del genitore (tutore, curatore speciale, amministratore di sostegno, genitore) di richiedere l’attribuzione del codice fiscale al neonato direttamente online dalla sua area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate.

 
Fonte: Il Sole 24 Ore

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