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Bonus pubblicità, entro il 10 febbraio la dichiarazione sostitutiva per investimenti 2024

Bonus pubblicità, entro il 10 febbraio la dichiarazione sostitutiva per investimenti 2024
 

1. In sintesi

Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online (articolo 57-bis, comma 1-quinquies, del Dl 50/2017).

Si ricorda che nel 2022 è terminata la possibilità di calcolare il bonus pubblicità basandosi esclusivamente sugli investimenti effettuati nell’anno di riferimento: infatti a partire dal 2023, per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

2. Il bonus per l’anno 2024

A partire dal 2023 il bonus è entrato a regime senza più deroghe e pertanto il credito ha oggi le seguenti caratteristiche:

• il valore complessivo degli investimenti agevolabili deve superare almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente;

• il credito è riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementaledegli investimenti effettuati;

• verranno considerati solamente gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e quindi non è più agevolato l’investimento sull’emittenti televisive e radiofoniche.

Non possono quindi beneficiare del credito le società che si sono costituite in corso d’anno o che nell’esercizio precedente non avevano effettuato alcun investimento pubblicitario.

3. Le spese ammissibili

Sono agevolati i soli investimenti in pubblicità effettuati su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all’articolo 7, commi 1 e 4, del Dlgs 70/2017, iscritti presso il competente tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile (articolo 3 Dpcm 90/2018).

Dall’ambito applicativo dell’agevolazione restano fuori le spese sostenute attraverso altre forme di pubblicità (come, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.) e come detto, a regime dal 2023, quelle sostenute attraverso emittenti televisive e radiofoniche.

Al riguardo è opportuno richiamare l’attenzione sul chiarimento pubblicato dal dipartimento per l’informazione e per l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, relativo alle spese di intermediazione che, come prevede il decreto 50/2017, obbligatoriamente vanno scorporate in quanto escluse dal beneficio. Nel settore operano infatti intermediari degli acquirenti (cosiddetti Centri media) che offrono pacchetti comprensivi di più servizi. In questo caso il costo agevolato è esclusivamente quello della pubblicità vera e propria e non il costo riferito agli altri servizi.

Pertanto, ai fini dell’agevolazione, il contratto e la fattura dovranno indicare specificamente il costo dell’inserzione pubblicitaria nell’ipotesi in cui il contratto comprendesse ulteriori servizi.

Si segnala inoltre che l’agevolazione spetta nel rispetto del regime de minimis e che la stessa è alternativa e non cumulabile con altre agevolazioni, laddove tali altre agevolazioni insistano sui medesimi costi ammissibili.

Si ricorda infine che, ai fini della determinazione delle spese ammissibili, i costi per pubblicità si considerano sostenuti secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Tuir, a norma del quale «i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate».

Pertanto, ai sensi del citato articolo, i costi relativi a prestazioni di servizio sono di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento (quest’ultimo può essere effettuato con qualsiasi mezzo).

4. La dichiarazione sostitutiva

Con riferimento agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2024, a partire dal 9 gennaio 2025 e fino alla scadenza del 10 febbraio 2025dovrà essere presentata un’apposita dichiarazione sostitutiva attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti quantificati nell’istanza prenotativa (“Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”), che era stata trasmessa entro il 2 aprile 2024.

La dichiarazione sostitutiva va trasmessa tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del cassetto fiscale, cliccando su «Servizi», «Agevolazioni» e quindi su «Credito Imposta Investimenti Pubblicitari». L’importo indicato nella dichiarazione sostitutiva non potrà essere superiore a quello indicato nell’istanza prenotativa. Pertanto, qualora fossero state sostenute spese superiori a quelle preventivate, il maggiore investimento non potrà fruire del credito d’imposta.

Il richiedente (soggetto beneficiario) è tenuto a conservare per i controlli successivi e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda:

• fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari);

• attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti qualificati, individuati dall’art. 4, comma 2, del Dpcm 90/2018(soggetti di cui all’articolo 35, comma 1 lett. a) e 3 del Dlgs 241/1997legittimati a rilasciare il visto di conformità, ovvero i soggetti che esercitano la revisione legale).

Con riferimento all’attestazione sull’effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati, si segnala che:

– costituisce un documento necessario per l’accesso al credito di imposta;

– non deve essere inoltrata insieme alla dichiarazione sostitutiva, ma deve essere conservata dal beneficiario richiedente.

Nel caso in cui la comunicazione telematica sia trasmessa da un intermediario, quest’ultimo è tenuto a conservare copia della comunicazione per l’accesso e copia delle dichiarazioni sostitutive previste nel modello, compilate e sottoscritte dal richiedente (soggetto beneficiario) e copia di un documento di identità dello stesso richiedente.

Si ricorda che nel caso in cui sia stata trasmessa telematicamente la “comunicazione per l’accesso” al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, ma si intenda rinunciare allo stesso “bonus pubblicità”, sarà sufficiente non inviare la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettuati. L’eventuale mancato invio, entro il termine previsto, della suddetta dichiarazione sostitutiva telematica, per il quale non sono previste sanzioni, annullerà automaticamente la prenotazione effettuata mediante l’invio della “comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta, e comporterà la rinuncia al credito di imposta prenotato.

Come precisato dalle Faq sul sito del Dipartimento, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione: «nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, si procederà alla ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica».

5. L’utilizzo del bonus e gli adempimenti fiscali

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante mod. F24 a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione sul sito istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta il mod. F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate pena lo scarto del modello stesso. Il codice tributo da utilizzare è il «6900».

Il credito d’imposta, che concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’Irap, dovrà essere indicato:

• nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati, all’interno del quadro RS, sezione “Aiuti di Stato” con il codice 56 e nel quadro RU con il codice E4;

• nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne concluda l’utilizzo, all’interno del quadro RU.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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