Cerca
Close this search box.

Comunicazione annuale dei contratti di somministrazione: scadenze e sanzioni

Entro il 31 gennaio vanno inviati ai sindacati numero e durata dei contratti e numero e qualifica dei lavoratori interessati

Gli utilizzatori sono tenuti a comunicare ogni 12 mesi alle Rsa ovvero alla Rsu o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale il numero e la durata dei contratti di somministrazione, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

L’articolo 36, comma 3, del Dlgs 81/2015 prescrive tale particolare obbligo informativo in tema di diritti sindacali e garanzie collettive. Gli utilizzatori che nel decorso anno si sono avvalsi di prestazioni di lavoratori somministrati devono inviare la consueta comunicazione, entro il prossimo 31 gennaio, alle Rsa o Rsu, ovvero ancora, in difetto delle predette, alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il mancato o non corretto rispetto di tale adempimento prevede una sanzione amministrativa da 250 a 1.250 euro. Oltre a questa sanzione di natura amministrativa, però, l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro potrebbe configurare la fattispecie di condotta antisindacale, in quanto potrebbe configurarsi come comportamento diretto a impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale (articolo 28, legge 300/1970).

L’obbligo può essere assolto dall’utilizzatore anche per il tramite della propria associazione datoriale a cui conferire mandato. Si deve fornire il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nel 2023 anche nel caso in cui l’utilizzatore si sia avvalso di lavoratori in somministrazione da parte di più agenzie per il lavoro con una comunicazione di tutti i dati complessivi.

Si deve indicare per obbligo di legge:

1) il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;

2) la durata dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;

3) il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.

Il periodo di riferimento per la prossima comunicazione è il 2024. In ogni caso, la comunicazione non deve prevedere il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il mero dato numerico, né tanto meno il riferimento alle agenzie somministratrici.

Si può assolvere all’obbligo della comunicazione mediante:

– consegna a mano;

– raccomandata con ricevuta di ritorno;

– posta elettronica certificata.

L’ obbligo di comunicazione ha il fine di consentire ai sindacati di monitorare l’instaurazione da parte dell’impresa dei contratti di somministrazione e, quindi, di verificare il rispetto dei limiti quantitativi di utilizzo previsti dai contratti collettivi e dalla legge.

La norma di cui si discute indica in generale contratti di somministrazione di lavoro, senza alcuna discriminazione in relazione alla durata: ne consegue che nella comunicazione vada riportato anche l’utilizzo di lavoratori in somministrazione a tempo indeterminato.

La scadenza dell’informativa annuale è fissata in via amministrativa al 31 gennaio di ciascun anno successivo all’anno di riferimento (Ministero del Lavoro, nota prot. 37/0012187 del 2012.

La contrattazione collettiva ha facoltà di individuare un termine differente ovvero più ampio entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad adempiere all’invio della comunicazione (Ministero del Lavoro, risposta a interpello 37/0021777 del 2012).

Fonte: Il Sole 24 Ore

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator