Sono imponibili soltanto in Lussemburgo i redditi di lavoro dipendente di una persona fisica che è ivi residente, mentre sono imponibili esclusivamente in Italia gli utili di una società di brokeraggio assicurativo detenuta dallo stesso individuo e che è residente nel nostro Paese senza stabile organizzazione in Lussemburgo. Così la risposta a interpello 6/2025 delle Entrate, che si lega ai concetti di residenza delle persone fisiche e giuridiche che sono recentemente cambiati con il Dlgs 209/23.
L’Agenzia ribadisce che la tematica della residenza delle persone fisiche è eminentemente fattuale e quindi non è tipicamente oggetto di interpello in quanto va valutata in concreto. In ogni caso se una persona fisica è residente all’estero, allora in base all’articolo 3 del Tuir sarà tassata in Italia solo per i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Tali redditi sono individuati in base ai criteri dell’articolo 23 del Tuir, il quale, al comma 1, lettera c), stabilisce che i redditi da lavoro dipendente si considerano prodotti in Italia se l’attività lavorativa è stata prestata nel territorio dello Stato. Quindi se la persona lavora in Lussemburgo ed è ivi residente, i redditi da lavoro saranno tassati solo lì. Questa conclusione è riconfermata anche dalla Convenzione Italia Lussemburgo, che prevale rispetto al Tuir e che stabilisce che se l’istante è fiscalmente residente e svolge attività di lavoro subordinato solamente in Lussemburgo, è soggetto ad imposizione per i redditi che ne derivano soltanto in tale Paese (articolo 15). Evidentemente il punto di partenza è costituito dal fatto che la persona sia residente all’estero. Su tale punto va notato che il nuovo concetto di residenza delle persone fisiche (articolo 2 del Tuir) è maggiormente ancorato alle relazioni personali e familiari piuttosto che a quelle patrimoniali che figuravano in passato assieme alle prime. Ma questa è una tematica non oggetto di valutazione nell’interpello per quanto detto, essendo di tipo fattuale.
La seconda domanda riguarda la società, che viene assunta come residente in Italia e senza stabile organizzazione in Lussemburgo. Anche qui va notato che la residenza delle società ex articolo 73 del Tuir è stata modificata alla fine del 2023 ma in maniera meno impattante rispetto alle persone fisiche (coi nuovi concetti di sede di direzione effettiva o gestione ordinaria in via principale, accanto alla sede legale). In presenza di società residente in Italia secondo le Entrate gli utili sono imponibili sono in Italia, anche in base alle norme convenzionali (articolo 7) per cui se la società è fiscalmente residente e svolge la propria attività esclusivamente in Italia, senza una stabile organizzazione all’estero, i redditi alla stessa imputabili sono soggetti a tassazione soltanto nel nostro Paese.