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Accordo di mediazione: l’iscrizione di ipoteca sconta il prelievo del 2%

Per la risposta a interpello 3/2025 l’iscrizione riguarda la fase di esecuzione dell’intesa

È soggetta a imposta ipotecaria l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale che abbia titolo in un accordo di mediazione nel quale origini o sia accertata l’obbligazione di pagamento di una somma di denaro (nella fattispecie si trattava di un riconoscimento di debito). L’agenzia delle Entrate lo attesta nella risposta a interpello 3/2025, priva di precedenti di prassi e di giurisprudenza.

Se si raggiunge un accordo in sede di mediazione, vuoi perché le parti confliggenti riescano a raggiungerlo da sé, vuoi perché accettino una proposta conciliativa del mediatore, si forma il relativo verbale e l’accordo è «titolo esecutivo» per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (articolo 12 del Dlgs 28/2010).

Se si vuole procedere con l’iscrizione di questa ipoteca, si pone però un tema fiscale in quanto si deve capire se si rende dovuta l’imposta ipotecaria “ordinaria” (l’aliquota è il 2% del valore iscritto) oppure se a questa formalità si rende applicabile la norma dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 28/2010 secondo cui «tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura» (espressione che pacificamente comprende anche l’imposta ipotecaria, come attestato dalla risposta a interpello 235/2020 e dalla ordinanza 11617/2020 di Cassazione).

L’Agenzia opta dunque per la risposta negativa, argomentandola con la considerazione che l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale a valle del procedimento di mediazione «non appare» essere effettuata «in dipendenza o al fine dello svolgimento dell’attività procedimentale, o comunque strumentale rispetto al procedimento di mediazione, in quanto attiene ad una fase successiva alla chiusura del procedimento, ovvero quella dell’esecuzione dell’accordo di mediazione».

Secondo la decisione di Cassazione n. 11617, la norma fiscale deve infatti interpretarsi restrittivamente ed essere quindi «limitata agli atti concernenti il procedimento di mediazione» quali l’istanza di mediazione, i documenti allegati, l’adesione alla mediazione, le eventuali memorie delle parti, «i provvedimenti» emanati dal mediatore (quali la proposta di conciliazione, il verbale di conciliazione ed eventuali copie dello stesso), nonché la nomina e l’accettazione dell’incarico che l’organismo di conciliazione conferisce al mediatore.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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