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Novità normative dal 2 al 10 gennaio: recepite le regole Ue per i controlli del contante

Novità normative dal 2 al 10 gennaio: recepite le regole Ue per i controlli del contante
Antiriciclaggio

Denaro contante: nuove regole per i controlli in fase di entrata e uscita dalla Ue

Dlgs 10 dicembre 2024, n. 211 ( GU 2 gennaio 2025, n. 1)
 

Il provvedimento normativo, in vigore dal 17 gennaio 2025, recepisce nel nostro ordinamento le disposizioni del Regolamento Ue 23 ottobre 2018, n. 2018/1672 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dalla Ue. Invero, l’Italia ha optato – come consente il considerando n. 9 del Regolamento citato – di estendere i cennati obblighi anche per i trasferimenti all’interno della Ue (articolo 3, comma 1, Dlgs 19 novembre 2008, n. 195). Il fine è quello di rafforzare i controlli doganali in materia valutaria, per contrastare i fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo, mediante l’allargamento della definizione di «denaro contante» da dichiarare alle competenti autorità. Viene previsto – mediante modifiche al Dlgs 195/2008 – che nell’ambito dei controlli fissati dalla normativa valutaria rientrino non solo le monete e le banconote, ma anche gli assegni, le monete d’oro e le carte prepagate non nominative.

Tra le varie disposizioni, si segnalano le seguenti (per un dettaglio, si veda il relativo Come fare per):

– il trasferimento di oro da o verso l’estero ovvero il commercio di oro ovvero ogni altra operazione in oro anche a titolo gratuito, a prescindere dalla consegna materiale dell’oro (come nelle ipotesi di cessioni tramite certificati) è oggetto di dichiarazione all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, qualora il valore dell’operazione risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro (al pari del trasferimento di denaro «accompagnato», da dichiarare presso l’agenzia delle Dogane; cfr. articolo 3, Dlgs 195/2008). La dichiarazione è dovuta anche per le operazioni eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte qualora esse siano singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori al valore economico. È obbligato alla dichiarazione il soggetto che, a qualsiasi titolo, trasferisce l’oro; se parte dell’operazione è una banca o un operatore professionale in oro, spetta agli stessi l’obbligo dichiarativo (è esclusa la Banca d’Italia), sia che operino per conto proprio sia che operino per conto di terzi. La dichiarazione dev’essere effettuata senza indugio e comunque non oltre il mese successivo alla data di compimento dell’operazione. Nel caso di trasferimento di oro al seguito verso l’estero, la dichiarazione va effettuata prima dell’attraversamento della frontiera;

– al fine di agevolare i controlli, viene istituito un registro degli operatori professionali in oro. Nello specifico, l’esercizio in modo professionale del commercio di oro è riservato a società di capitali, che dovranno effettuare una specifica comunicazione all’Organismo degli agenti e mediatori, il quale istituirà un apposito registro in cui iscrivere tutti i soggetti che posseggono particolari requisiti di professionalità;

– è posto in capo all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia l’obbligo, da assolvere mediante la pubblicazione in GU, di emanare un provvedimento recante le istruzioni volte a precisare le operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione stessa;

– viene introdotta la nozione di «denaro contante non accompagnato», da intendersi il denaro contante che rientri in una qualsiasi tipologia di spedizione ovvero in un plico postale o equivalente senza una persona fisica che lo porti con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto. Si precisa che l’obbligo di presentare una dichiarazione informativa all’agenzia delle Dogane, da parte del mittente o del destinatario o di un rispettivo rappresentante, sorge solo qualora nel corso dell’attività di controllo di plico postale o equivalente, di spedizioni di merci, di bagagli non accompagnati o di qualsiasi altra tipologia di spedizione, venga rinvenuto denaro non accompagnato da e verso il territorio nazionale di importo pari o superiore a 10.000 euro (secondo il quadro normativo precedente, la dichiarazione andava consegnata a Poste italiane Spa o ai fornitori di servizi postali all’atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento);

– sono previste sanzioni, proporzionate agli importi interessati (fino al 70% dell’importo eccedente la soglia di 10.000 euro, non dichiarato da parte del soggetto obbligato), per l’omessa dichiarazione e per la dichiarazione inesatta. Inoltre, il nuovo articolo 3-bis, Dlgs 195/2008 dispone la possibilità, in capo alle Dogane, di trattenere temporaneamente (per un massimo di 30 giorni, procrastinabile fino a 90 giorni) il denaro contante (inteso come la valuta, gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide e le carte prepagate) in caso di inesatta od omessa dichiarazione, come pure nell’ipotesi in cui emergano indizi che il denaro contante, a prescindere dall’importo (anche inferiore a 10.000 euro), potrebbe essere correlato ad attività criminose.

Cooperative compliance

Tax Control Framework: requisiti dei professionisti certificatori

 

Il decreto, in vigore dal 18 gennaio 2025, interviene in merito ai requisiti dei professionisti preposti al sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (cd. Tax control framework o Tcf), propedeutico all’accesso al regime dell’adempimento collaborativo di cui al Dlgs 128/2015 (regime della cooperative compliance, come modificato dal Dlgs 221/2023).

In particolare, il decreto:

– prevede che l’attività di cui sopra sia riservata ai soggetti iscritti nell’apposito elencotenuto dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

– individua i requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione nell’elenco, i compiti e gli adempimenti dei professionisti incaricati.

I professionisti, al fine dell’iscrizione all’apposito elenco tenuto dai relativi Consigli Nazionali, dovranno risultare iscritti all’Albo professionale di appartenenza da più di cinque anni ed essere in possesso dei requisiti:

a) di onorabilità. Si tratta dei soggetti che: i) non sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena per i reati indicati nell’articolo 94, comma 1, Dlgs 36/2023, per quelli di cui al libro II, titolo VII, capo III, e per i delitti di cui all’articolo 640, comma 1, del Codice penale; ii) non integrano le cause di esclusione previste dall’articolo 94, comma 2, Dlgs 36/2023; iii) non si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 2382 del Codice civile;

b) di professionalità. Il professionista dev’essere in possesso di competenze in materia di: sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, principi contabili applicati dal soggetto incaricante nei periodi oggetto della certificazione e di diritto tributario. Il possesso del requisito di professionalità è attestato dall’Ordine professionale di appartenenza del professionista e il Mef, l’agenzia delle Entrate e i Consigli Nazionali individuano, di concerto tra loro, le modalità e i percorsi formativi per il rilascio dell’attestazione dell’Ordine.

Inoltre, il professionista abilitato deve risultare indipendente rispetto al soggetto che conferisce l’incarico (ad esempio, non deve aver partecipato all’elaborazione del Tcf né deve aver assistito o fornito consulenza fiscale all’impresa che conferisce l’incarico di certificazione). Inoltre, il professionista abilitato non può detenere strumenti finanziariemessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da parte di chi richiede la certificazione, delle società da quest’ultimo controllate, delle società che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, deve astenersi da qualsiasi operazione su tali strumenti e non deve avere su di essi alcun interesse rilevante e diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati, compresi fondi gestiti, come fondi pensione o di assicurazione sulla vita. L’incarico per la certificazione può essere conferito al professionista da parte della stessa impresa per non più di tre volte consecutive. In tal caso, lo stesso professionista potrà essere nuovamente incaricato decorsi sei anni dalla sottoscrizione dell’ultima certificazione.

Ai fini della valutazione del sistema dei controlli interni, il professionista potrà adottaredue metodologie, che danno luogo a valutazioni su due livelli: 1) le regole contenute nel «Tax Compliance Model» e, quindi, i processi generali di controllo (cd. company level); 2) i processi di controllo volti a mitigare singoli rischi (cd. activity level).

L’attività di certificazione del professionista si esplica in tre fasi:

1) la definizione del perimetro con identificazione dei fondamentali processi di controllo per la prevenzione dei rischi fiscali;

2) la concreta valutazione del sistema implementato dall’impresa e della corrispondenza tra processi di controllo e linee guida;

3) il test di efficacia del sistema che consenta di appurare la continuità e il corretto svolgimento dei processi di controllo.

La certificazione del controllo rilasciata dal professionista, che ha la funzione di attestare che l’impresa sia dotata di un efficace Tcf, ha durata triennale, salvo che si verifichino modifiche organizzative significative, e va aggiornata alla scadenza del triennio effettuando gli opportuni controlli di efficacia operativa dei controlli generali e di singolo rischio (cd. Test of operating effectiveness o Toe).

Cooperative compliance

Tax Control Framework: approvate le linee guida

Provvedimento agenzia delle Entrate 10 gennaio 2025 ( www.agenziaentrate.gov.it 10 gennaio 2025)
 

L’articolo 3, Dlgs 128/2015 ha introdotto nell’ordinamento il regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tcf). Il regime di adempimento collaborativo comporta l’assunzione di impegni sia per l’agenzia delle Entrate sia per i contribuenti ammessi e risponde ad esigenze di certezza e stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

In tale contesto, la legge 111/2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale) ha inteso potenziare il regime di adempimento collaborativo con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti interessati e a rafforzare ulteriormente gli effetti premialidell’istituto. A tal fine è stato emanato il Dlgs 221/2023 (modificato dal Dlgs 108/2024) che ha dato un posto di rilievo alle misure volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e ad agevolarne l’adozione da parte di una platea sempre più ampia di imprese. In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), Dlgs 221/2023 ha previsto, a carico degli operatori che intendono aderire al regime, l’obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili. L’articolo 1, comma 2, Dlgs 108/2024 ha, inoltre, introdotto, a carico dei soggetti esonerati dalla presentazione della certificazione – in quanto già ammessi al regime o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso Dlgs 108 – l’obbligo di attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità definite con apposito Dm. Al fine di incentivare la standardizzazione dei Tcf, l’agenzia delle Entrate ha pubblicato, con il provvedimento in esame, apposite linee guida contenenti corpose indicazioni per la costruzione e l’aggiornamento di un efficace Tcf e per la certificazione e l’attestazione dell’efficacia operativa. In particolare, il provvedimento individua le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (cd. Tax compliance model – Tcm) e per la compilazione della «Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali» dei contribuenti appartenenti al settore industriale, oltre a fornire specifiche indicazioni su controlli e adempimenti che ci si attende vengano posti in essere per la certificazione del Tcf.

Irpef

8 per mille devoluto allo Stato: nuovi criteri per l’utilizzazione

Dpr 13 novembre 2024, n. 213 ( GU 7 gennaio 2025, n. 4)
 

Il decreto modifica i criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota dell’8 per mille dell’Irpef devoluta allo Stato, previsti dal Dpr 10 marzo 1998, n. 76.

Le novità più significative attengono:

1) all’ampliamento degli interventi ammessi alla ripartizione della quota. Ad esempio, vengono inseriti gli interventi per il recupero delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche, al fine di un reinserimento sociale e lavorativo, e l’assistenza ai minori stranieri non accompagnati;

2) alla modifica dei requisiti oggettivi e soggettivi (in taluni casi posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell’intervento), al fine dell’accesso alla ripartizione della quota. Quanto a quelli oggettivi, i richiedenti devono comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

– essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali, nonché nei casi previsti dalla legge, all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

– non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell’8 per mille, negli ultimi cinque anni;

– agire in base a uno Statuto che comprenda espressamente tra le finalità istituzionali anche taluni interventi e documentare di avere svolto negli ultimi tre anni attività previste meritevoli per un importo pari al contributo richiesto;

– essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;

– avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell’intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l’esecuzione dell’intervento;

– avere le capacità finanziarie, di cui alla dichiarazione rilasciata da un istituto bancario;

– non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;

– avere un numero di interventi ancora da concludere non superiore a due;

– essere in regola con la restituzione della quota di contributi dell’8 per mille derivante da provvedimenti di revoca, decadenza, restituzione dei risparmi di spesa o da rinuncia;

3) alla redazione delle domande per gli interventi ammessi, salvo casi di esenzione, in conformità alle linee guida e ai moduli resi disponibili nell’apposita sezione dedicata all’8 per mille sul sito istituzionale del Consiglio dei Ministri.

Cambiano anche i criteri di ripartizione delle risorse disponibili: la quota è ripartita in misura proporzionale alle scelte dei contribuenti tra le tipologie d’intervento ammesse all’8 per mille. Per le risorse residue, relative alle scelte non espresse, il Consiglio dei Ministri può deliberare, entro il 30 novembre di ogni anno, la destinazione dei corrispondenti importi a specifiche tipologie d’intervento. In assenza di deliberazione, la somma è distribuita tra le tipologie d’intervento in proporzione alle scelte effettuate dai contribuenti.

Agevolazioni

Agevolazioni alle imprese: variazione del tasso di attualizzazione e rivalutazione

Comunicato relativo al Dm Imprese e Made in Italy 20 dicembre 2024 ( GU 4 gennaio 2025, n. 3)
 

Il decreto concerne la variazione del tasso di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese: a partire dal 1° gennaio 2025 – in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE 19 gennaio 2008, n. 14) – il tasso da applicare è pari al 3,71%.

L’aggiornamento del tasso viene effettuato su base annua e comunque ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento.

Enti locali

Bilancio previsionale 2025-2027: proroga del termine per l’approvazione

Dm Interno 24 dicembre 2024 ( GU 3 gennaio 2025, n. 2)
 

Il decreto proroga al 28 febbraio 2025 il termine per l’approvazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027.

Tenuto conto che talune delibere non sono legate alle tempistiche di deliberazione dei bilanci degli enti locali, l’Ifel con il comunicato 20 dicembre 2024 ha ricordato che restano fermi:

– il termine per approvare le delibere in materia di Tari e tariffa corrispettiva (per piani finanziari-regolamenti-tariffe), fissato al 30 aprile di ciascun anno ovvero alla data di deliberazione del bilancio di previsione se successiva (articolo 3, comma 5-quinquies, Dl 228/2021);

– il termine per approvare le delibere comunali per la modifica degli scaglioni e delle aliquote delle addizionali comunali dell’Irpef per il periodo d’imposta 2025, fissato al 15 aprile 2025 dalla legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 750-752, legge 207/2024). Ciò al fine di consentire ai Comuni di recepire i nuovi scaglioni dell’Irpef (articolo 11, comma 1 del Tuir), qualora non intendano mantenere la previgente articolazione in quattro scaglioni. Si ricorda, infatti, che, in assenza di una delibera approvata nei termini, l’addizionale comunale dell’Irpef si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti nell’anno precedente a quello di riferimento.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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