Il lavoratore che dà diritto all’esonero contributivo per assunzioni nella Zes unica del Mezzogiorno deve svolgere fisicamente l’attività in una delle zone individuate dalla norma. Lo prevede il testo bollinato del decreto ministeriale previsto dall’articolo 24, comma 10, del Dl 60/24 che ha introdotto un bonus per ricollocare sul mercato le persone senza lavoro da lungo periodo che hanno compiuto 35 anni di età.
L’incentivo all’assunzione dei lavoratori è rappresentato da un esonero del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (escluso il premio Inail) con un massimo di 650 euro al mese. Il contratto di lavoro deve essere a tempo indeterminato e l’azienda, nel mese di assunzione, non deve occupare più di 10 lavoratori; inoltre, il rapporto di lavoro da instaurare deve riguardare i disoccupati da almeno 24 mesi destinati a sedi e unità operative ubicate nelle regioni della Zes unica del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). Per fruire dell’agevolazione i lavoratori devono essere inseriti in azienda nel periodo tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
L’incentivo viene concesso per un periodo massimo di 24 mesi e non riguarda dirigenti, apprendisti e lavoratori domestici. Con riferimento alle esclusioni, si precisa che la norma testualmente afferma che il beneficio è concesso per le assunzioni di «personale non dirigenziale». Visto che la disposizione si applica nel settore privato, l’esclusione del personale non dirigenziale potrebbe indurre in errore. Infatti sappiamo che anche i quadri possono avere mansioni dirigenziali. Tuttavia, si ritiene che l’espressione utilizzata dal legislatore sia ispirata da ciò che avviene nel settore pubblico. Pertanto, sembra ragionevole affermare che siano i dirigenti a restare fuori.
Nel decreto ministeriale si specifica che i soggetti per i quali si può beneficiare dell’aiuto devono prestare fisicamente servizio in una delle zone della Zes e viene ribadito che l’azienda deve avere il Durc e deve rispettare i noti principi contenuti nell’articolo 31 del Dlgs 150/2015. Si precisa, inoltre, che il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver effettuato, nella stessa unità produttiva, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi. Nel documento viene anche specificato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un dipendente impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuati nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comportano la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Si conferma che le risorse sono contingentate e che il monitoraggio dovrà eseguirlo l’Inps. Riguardo alla piena operatività dello sgravio, si rileva che in base alla norma (articolo 24, comma 11, del Dl 60/24) «l’efficacia delle disposizioni…è subordinata…all’autorizzazione della Commissione europea». Mentre nel Dm (testo a nostra disposizione) si legge che «il beneficio del presente articolo si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014». Il regolamento in realtà «dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato». Salvo diversa indicazione, sembrerebbe che i tecnici del Ministero ritengano superata la necessità di chiedere l’autorizzazione alla Ue, probabilmente sul presupposto che l’incentivo si rivolge a soggetti “particolarmente svantaggiati” sul piano occupazionale. Se così è, dopo la circolare dell’Inps, lo sgravio andrà a regime.