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Ravvedimento speciale, validi i versamenti di società e associazioni per conto dei soci

Con le modifiche presentate dai relatori al decreto collegato fiscale vengono ammessi alla sanatoria anche gli esclusi Isa a causa dell’esercizio di più attività

In arrivo ulteriori modifiche alla sanatoria per i periodi d’imposta 2018-2022 riservata a chi aderisce al concordato preventivo biennale. Vengono ammessi anche gli esclusi Isa cosiddetti «multiattività» e si sdogana (finalmente) la regola che per i soggetti «trasparenti» il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali può essere eseguito anche dal soggetto partecipato. È quanto prevedono due emendamenti presentati dai relatori (Paola Ambrogio di Fratelli d’Italia, Dario Damiani di Forza Italia ed Elena Testor della Lega) al decreto fiscale collegato alla manovra (Dl 155/2024), ora all’esame della commissione Bilancio del Senato.

I multiattività

Con l’aggiunta della lettera b-bis) al comma 6-bis dell’articolo 2-quater del Dl 113/2024 (il decreto Omnibus di inizio ottobre in cui sono state inserite le regole sul ravvedimento speciale), si prevede che anche coloro che hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa correlata all’esercizio di due o più attività d’impresa non rientranti nello stesso Isa dell’attività prevalente, se dalle attività secondarie deriva più del 30% dei ricavi complessivi, possono accedere al regime di sanatoria speciale. Si tratta, in buona sostanza, delle situazioni che caratterizzano la cosiddetta «multiattività» e che si individuano con il codice di esclusione 7 sulla dichiarazione dei redditi pur presentando, per quanto solo ai fini statistici, il modello Isa di riferimento. In questi casi, quindi, come già avvenuto per le 3 casistiche di esclusione Isa «Covid» e quella inerente al periodo di «non normale svolgimento dell’attività», sarà possibile accedere alla sanatoria speciale. Si tratta di un allargamento della platea potenzialmente rilevante. Il numero dei «multiattività», infatti, è certamente maggiore rispetto a coloro che sono interessati da un «periodo di non normale svolgimento dell’attività».

Per quanto riguarda il costo del ravvedimento speciale, ai multiattività si applicano le stesse regole previste per gli esclusi Isa «Covid» e con «periodo di non normale svolgimento dell’attività». La base imponibile è determinata nel 25% del dato reddituale dichiarato (d’impresa o lavoro autonomo) e l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali è pari al 12,5 per cento. Per l’Irap la base imponibile è il 25% del valore della produzione netta dichiarata e l’imposta sostitutiva è confermata nella misura del 3,9 per cento. Per i «multiattività», stante il contorto dato letterale della norma non è del tutto chiaro se la riduzione del 30% delle imposte sostitutive dovute per accedere alla sanatoria speciale si possa applicare almeno per i periodi d’imposta 2020 e 2021, come comunque sembra logico (comma 6).

Il sistema informatico dell’agenzia delle Entrate a questo punto dovrà procedere ad aggiornare i dati inerenti il costo della sanatoria precaricati sul cassetto fiscale dei soggetti interessati.

Ravvedimento società/soci

L’altra modifica attiene al comma 8 dell’articolo 2-quater. Viene previsto che con riguardo ai soggetti «trasparenti» (articoli 5115 e 116 del Tuir), il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e addizionali necessario per perfezionare la sanatoria, può essere eseguito direttamente dalla società o dall’associazione in luogo dei singoli soci o associati. Viene così ad essere risolto il problema emerso con il provvedimento attuativo delle Entrate (n. 403886/2024) varato lunedì 4 novembre, che aveva invece previsto che al versamento dell’imposta in questione dovessero provvedere i soci o gli associati e non il soggetto partecipato. Con conseguenti complicazioni non solo per il fatto che ciò avrebbe comportato un significativo proliferare di F24 ma anche perché la sanatoria si perfeziona solo con il pagamento integrale del dovuto. Si pone così rimedio a una questione che correva anche il rischio di mettere in dubbio l’efficacia di diversi ravvedimenti già conclusi.

Fonte: Il Sole 24ORE

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