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La vendita di energia per veicoli è cessione di beni soggetta a Iva

È quanto chiarito dai giudici unionali nell’ambito di una controversia che ha visto opposte una società di diritto tedesco e l’amministrazione finanziaria svedese

La fornitura di energia elettrica per la ricarica di un veicolo costituisce cessione di beni ai fini Iva. I giudici della Corte Ue, nella Causa n. 60/23 di oggi, 17 ottobre 2024, chiariscono inoltre, che nel caso esaminato, si realizza di fatto una doppia cessione che integra un contratto di commissione, dato che l’energia elettrica consumata si ritiene ceduta, in un primo momento, dall’operatore della rete alla società che offre accesso a quest’ultima e, in un secondo momento, dalla società all’utente.

Il fatto e le questioni pregiudiziali
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 14 e 15 della direttiva 2006/112/Ce sull’Iva ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone una società di diritto tedesco all’amministrazione finanziaria svedese.
La società ha sede in Germania e non ha uno stabilimento fisso in Svezia. L’azienda fornisce agli utenti di veicoli elettrici in Svezia l’accesso a una rete di stazioni di ricarica. Attraverso la rete, gli stessi utenti ricevono informazioni sul prezzo e sulla disponibilità delle stazioni di ricarica incluse nella rete. Inoltre, il servizio comprende funzioni per la ricerca e l’individuazione delle stazioni di ricarica e per la pianificazione del percorso.
È sorta, nel frattempo, una controversia e alcuni questioni sono state sottoposte dall’autorità giurisdizionale competente al vaglio pregiudiziale della Corte Ue.

Prima questione
Con la prima questione, il giudice chiede, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che la fornitura di energia elettrica, ai fini della ricarica di un veicolo elettrico a una stazione di ricarica appartenente a una rete pubblica di stazioni, costituisca cessione di beni ai sensi della prima di tali disposizioni.
La Corte Ue, nella pronuncia in esame, ritiene che l’operazione consistente nella fornitura di energia elettrica destinata alla batteria di un veicolo elettrico costituisca una cessione di beni in quanto tale operazione conferisce all’utente della stazione di ricarica il diritto di consumare, ai fini della propulsione del proprio veicolo, l’energia elettrica trasferita, che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, è assimilata a un bene materiale.
Tutto ciò premesso, l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, dev’essere interpretato nel senso che la fornitura di energia elettrica, ai fini della ricarica di un veicolo elettrico ad una stazione di ricarica appartenente ad una rete pubblica di stazioni di questo genere, costituisce cessione di beni ai sensi della prima delle disposizioni richiamate.

Seconda questione
Con la seconda, il giudice desidera sapere, se l’articolo 14 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che la ricarica di un veicolo elettrico presso una rete di stazioni di ricarica pubbliche, cui l’utente ha accesso tramite abbonamento concluso con una società diversa dall’operatore di tale rete, implichi che l’energia elettrica consumata è ceduta, in un primo momento, dall’operatore alla società che offre accesso alla rete e, in un secondo momento, dalla società all’utente, anche se quest’ultimo sceglie la quantità, il momento e il luogo della ricarica nonché le modalità di utilizzo dell’energia elettrica.
Il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietaria, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, non richiede che la parte a cui il bene materiale viene trasferito lo detenga fisicamente, né che tale bene le sia fisicamente trasmesso e/o sia da essa fisicamente ricevuto.
Pertanto, uno stesso bene può essere oggetto di due cessioni successive, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, pur essendo trasferito, su ordine, direttamente dal primo venditore al secondo acquirente.
Tali considerazioni sono valide anche per l’energia elettrica, che è assimilata a un bene materiale ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2006/112.

 

Nel caso all’attenzione della Corte Ue risulta che gli operatori della rete di stazioni di ricarica intrattengono rapporti contrattuali soltanto con la società e che, secondo gli accordi, la società mette a disposizione degli utenti, che hanno scelto di abbonarsi con essa, delle carte e un’applicazione che dà accesso a tale rete e che consente agli utenti di ricaricare i loro veicoli elettrici presso stazioni appartenenti alla stessa.
Gli operatori che gestiscono le stazioni di ricarica fatturano mensilmente alla società il costo dell’elettricità così ceduta e quest’ultima rifattura tale costo agli utenti, cui si aggiunge una retribuzione per le prestazioni connesse, mediante un onere il cui importo non dipende né dalla quantità di elettricità ceduta, e quindi dal costo di tale elettricità, né dal numero di sessioni di ricarica.
Nell’ipotesi in esame, le stipulazioni contrattuali tra gli operatori delle stazioni di ricarica e la società da una parte, e tra quest’ultima e gli utenti di tali stazioni, dall’altra, implicano che sono gli utenti a iniziare, a loro discrezione, la cessione dell’energia elettrica nel luogo, nel momento e per il quantitativo che preferiscono.
La società per parte sua, non si impegna, presso gli operatori della rete di tali stazioni, ad acquistare, autonomamente e indipendentemente dalle decisioni degli utenti, un quantitativo qualsiasi di energia elettrica, ma sembra rivestire il ruolo di intermediaria.
L’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/112 richiede che siano soddisfatte due condizioni. Da una parte, che esista un mandato in attuazione del quale il commissionario intervenga, per conto del committente, nella cessione di beni, e, dall’altra, che sussista un’identità tra le cessioni di beni acquisiti dal commissionario e le cessioni dei beni venduti o ceduti.

Al ricorrere di entrambe le condizioni, l’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/112 prevede la fictio juris di due cessioni di beni identiche effettuate consecutivamente e che rientrano nel campo di applicazione dell’Iva. In forza di tale finzione, si ritiene che il soggetto passivo che, agendo in nome proprio ma per conto altrui, si interpone nella cessione dei beni, abbia ricevuto e ceduto personalmente i beni in questione.
In tal caso, il soggetto passivo svolge, in conformità all’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/112, un ruolo economico certo nella cessione di beni, il che consente di qualificarlo come intermediario che agisce in nome proprio ma per conto altrui.
Risulta, inoltre, conforme alla natura del contratto di commissione, riguardante l’acquisto di energia elettrica ai fini della ricarica di un veicolo elettrico, il fatto che la scelta della qualità, della quantità, del momento dell’acquisto e del modo di utilizzo dell’energia elettrica spetti all’utente della stazione di ricarica, e non al commissionario.
Nel caso, non si può escludere che i rapporti tra le parti possano essere valutati come contratti di commissione alla vendita conclusi tra gli operatori della rete di stazioni di ricarica, in qualità di committenti, e la società in qualità di commissionaria, nell’ambito dei quali tali operatori danno a quest’ultima mandato di vendere energia elettrica, in nome proprio ma per loro conto, agli utenti dei veicoli elettrici.

Comunque, fatte salve le verifiche di ordine fattuale che spettano al giudice del rinvio, anche i rapporti in esame possono essere qualificati come contratti di commissione all’acquisto conclusi tra gli utenti di stazioni di ricarica, in qualità di committenti, e la società in qualità di commissionaria, nell’ambito dei quali tali utenti danno a quest’ultima mandato di acquistare, presso operatori di stazioni di ricarica, in nome proprio ma per loro conto, energia elettrica destinata a essere ceduta loro per le esigenze della ricarica dei loro veicoli elettrici.
Da ciò deriva che la prima condizione d’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/112 appare soddisfatta.
In relazione alla seconda condizione d’applicazione di tale disposizione, anche essa appare soddisfatta, in quanto le cessioni di beni reputate acquisite dal commissionario e le cessioni di beni venduti o ceduti da quest’ultimo sono identiche.

Le conclusioni della Corte Ue
Tanto premesso, la Corte Ue risponde alla seconda questione, precisando che l’articolo 14 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che la ricarica di un veicolo elettrico presso una rete di stazioni di ricarica pubbliche, cui l’utente ha accesso mediante un abbonamento concluso con una società diversa dall’operatore di detta rete, implica che l’energia elettrica consumata è reputata ceduta, in un primo momento, dall’operatore di detta rete alla società che offre accesso a quest’ultima e, in un secondo momento, da tale società a detto utente, anche se quest’ultimo sceglie la quantità, il momento e il luogo della ricarica nonché le modalità di utilizzo dell’energia elettrica, quando tale società agisce in nome proprio ma per conto dell’utente nell’ambito di un contratto di commissione, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva.

Data sentenza
17 ottobre 2024

Numero della causa
C- 60/23

Nome delle parti
Skatteverket
contro
Digital Charging Solutions GmbH

Fonte: Agenzia delle Entrate

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