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Global minimum tax, ecco le regole per ridurre la base imponibile

Arriva il decreto ministeriale sullo «Sbie», ora atteso in Gazzetta. La norma non risolve però tutti i dubbi interpretativi ancora aperti sul Pillar 2

Il Mef ha pubblicato martedì il decreto volto a integrare la disciplina in tema di riduzione da attività economica sostanziale (articolo 35 Dlgs 209/2023, Sbie). Lo Sbie rileva per Globe e per i transitional CbCR safe harbours (T-CbCR SH, Dm 20 maggio 2024).

Nell’economia dei T-CbCR SH, il valore dello Sbie rileva ai fini del calcolo del requisito del profitto ordinario e deve essere portato a riduzione dell’utile ante imposte relativo al pertinente sottoinsieme (tested jurisdiction). Nell’ambito delle Regole GloBE, lo Sbie riduce il reddito rilevante ai fini del calcolo del valore del profitto eccedente che rappresenta la base imponibile del sottoinsieme rilevante, soggetta all’aliquota di imposizione integrativa. Come regola generale, in entrambi i contesti (i.e. T-CbCR SH e Regole GloBE), lo Sbie deve essere calcolato in riferimento ai valori rilevanti ai fini del bilancio consolidato. Tuttavia per il T-CbCR SH qualora i dati utilizzati per compilare il CbCR sono quelli dei bilanci o rendiconti individuali i dati rilevanti per lo Sbie sono quelli di tali bilanci o rendiconti individuali. Coerentemente, per la Qdmtt italiana, qualora l’imposizione integrativa sia calcolata avendo a riferimento i principi contabili Oic o Ias/Ifrs, lo Sbie deve essere calcolato avendo a riferimento i valori emergenti da tali set di principi contabili.

In linea generale, la riduzione del reddito rilevante dovuta allo Sbie è una percentuale (decrescente fino a raggiungere il valore stabile del 5%) delle spese del personale e delle immobilizzazioni materiali utilizzati dalla impresa a condizione che il personale impiegato (alle dipendenze o anche esterno, ma in questo caso coordinato e diretto) e le immobilizzazioni materiali siano localizzate nello stesso Paese dell’impresa per la maggior parte dell’esercizio; in caso di localizzazione per un periodo inferiore, lo Sbie deve essere calcolato pro rata temporis.

Le immobilizzazioni sono da considerare rilevanti se impiegate nell’esercizio di impresa con la conseguenza che sono escluse dal calcolo dello Sbie quelle destinate alla vendita, alla locazione e le immobilizzazioni detenute per investimento. Il valore rilevante è la media tra il valore contabile netto calcolato all’inizio ed alla fine dell’esercizio e per i beni acquistati o venduti nel corso dello stesso il valore rispettivamente iniziale o finale è pari a zero.

In caso di svalutazione di una immobilizzazione materiale, il minore valore contabile rileva ai fini del calcolo dello Sbie; se, in un esercizio successivo, lo stesso dovesse essere oggetto di rivalutazione il suo maggior valore rileva fino a concorrenza della differenza tra la svalutazione contabilizzata in precedenti esercizi e gli ammortamenti che sarebbero stati calcolati sull’importo della svalutazione. Si ritiene che questa regola si applichi anche alle immobilizzazioni contabilizzate in base al criterio del fair value atteso che solo il prezzo pagato a favore di soggetti esterni al gruppo è espressione dell’effettivo investimento effettuato e il criterio del costo deve essere l’unico rilevante.

Il decreto chiarisce che in caso di leasing finanziario il beneficio spetta unicamente al locatario in relazione al diritto d’uso (RuO), subordinatamente al rispetto delle altre regole. Nel caso di leasing operativo, invece, lo Sbie spetta al locatario con riferimento al diritto d’uso e, in via residuale e differenziale, anche al locatore in misura pari alla differenza tra il valore contabile dell’immobilizzazione materiale rilevata nel bilancio consolidato e il valore del diritto d’uso rilevato dal locatario. Sempreché l’immobilizzazione materiale sia situata nello stesso Paese del locatore.

Di maggiore difficoltà interpretativa risulta il calcolo dello Sbie in ipotesi di contratti di leasing infragruppo dovuto alla scarsità di chiarimenti, sul punto, forniti dall’Ocse.

Per le immobilizzazioni materiali relative al calcolo dello Sbie di una stabile organizzazione, al fine di evitare duplicazioni di calcolo i valori relativi alla So non rilevano ai fini del calcolo dello Sbie della casa madre. Tuttavia, se casa madre e So adottano due set di principi contabili differenti ci si chiede quale siano i valori che debbono essere eliminati dallo Sbie della prima: quelli calcolati secondo i principi contabili della casa madre o della So? L’Ocse anche qui è silente; per ragioni di coerenza con la finalità di evitare duplicazione di calcolo nel Paese della casa madre, i valori (relativi alla So) da sottrarre dovrebbero essere quelli calcolati in base ai suoi principi contabili ancorché gli stessi possano assumere un valore inferiore rispetto a quelli calcolati applicando i principi contabili della So.

Lo Sbie è facoltativo e può essere applicato in misura parziale.cSecin un esercizio lo Sbie è di importo superiore al reddito rilevante, l’eccedenza non può ridurre il reddito rilevante di esercizi successivi o anteriori.

Fonte: Il Sole 24ORE

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