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Imposta sostitutiva Tfr: compensazione in F24 con i codici 1627 e 6781

Secondo le Entrate non è necessaria la preventiva presentazione del modello 770, né l’apposizione del visto di conformità

Il credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, può essere compensato dal sostituto d’imposta indicando in F24 il codice tributo 1627 (155E per il modello F24 EP), se le ritenute compensate sono riferite al medesimo anno in cui il credito è maturato.

Qualora, invece, le ritenute da compensare si riferiscano all’anno successivo a quello di maturazione del credito, lo stesso dovrà essere indicato con il codice tributo 6781 (166E per il modello F24 EP).

È quanto indicato dall’Agenzia delle entrate nella faq 9 del 9 ottobre u.s., in cui è stato specificato che la compensazione del credito derivante da imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr non rientra tra quelle di tipo orizzontale o esterno e, pertanto, per poter procedere all’utilizzo non è necessaria né la preventiva presentazione del modello 770 da cui emerge il credito, né l’apposizione del visto di conformità sulla medesima dichiarazione, anche nel caso in cui l’ammontare del credito superi l’importo di 5mila euro (importo oltre il quale è obbligatorio il visto di conformità ex articolo 1, comma 574, della legge 147/2013).

Inoltre, laddove nelle more di tale chiarimento si fosse indicato un codice tributo errato rispetto a quanto disposto, lo stesso potrà essere oggetto di correzione tramite il servizio telematico Civis.

L’intervento dell’Ade si era reso necessario in seguito a quanto accaduto in sede di versamento di acconto dell’imposta dovuto al 16 dicembre 2023, che, qualora calcolato applicando il metodo previsionale e utilizzando il tasso rilevato nel dicembre dell’anno precedente (12/2022), aveva dato origine a un versamento oltremodo eccessivo, a causa del calo progressivo degli indici Istat avvenuto nel corso dell’anno 2023 rispetto a quello rilevato a dicembre 2022, che aveva raggiunto il massimo storico in conseguenza del significativo incremento del tasso d’inflazione avvenuto nell’anno 2022.

In seguito a ciò, si era sviluppato un acceso dibattito in merito alle corrette modalità di esposizione del credito derivante da eccesso di versamento dell’acconto facente capo al tributo 1712; le diverse softwarehouse, peraltro, non avevano individuato un’unanime modalità di esposizione e pertanto, in alcuni casi, tale credito veniva esposto con il codice tributo 6781, in altri con il codice tributo 1627.

La specifica dell’Ade ha ora fatto chiarezza sulle corrette modalità di gestione del credito.

Fonte: Il Sole 24ORE

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