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Dalla flat tax al quadro RQ: dichiarazioni al rush finale

Debutta il patto preventivo con il Fisco. Nel quadro LM la tassa piatta incrementale

Gli articoli in questa pagina sono tratti dalle prime due sessioni della nuova edizione di Master Telefisco.

Ultimi controlli sui modelli Redditi in vista dell’invio. Il prossimo 31 ottobre scade il termine per trasmettere le dichiarazioni relative al 2023 e nella compilazione occorre tener conto di alcune novità.

Tra quelle più rilevanti, c’è anzitutto il debutto del concordato preventivo biennale. Chi decide di aderire deve accettare la proposta nel quadro P allegato agli Isa oppure, nel caso di contribuenti che applicano il regime forfettario (legge 190/2014), nel quadro LM del modello Redditi PF.

Novità anche nel quadro LM dove i contribuenti che hanno applicato la flat tax incrementale devono compilare la sezione II. Il quadro va compilato indicando il reddito incrementale costituito dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo conseguito nel 2023 e quello più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare, sulla quale è dovuta l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali del 15 per cento.

Nel modello Redditi PF cambia anche la compilazione del prospetto dei familiari a carico, per tenere conto del fatto che, a seguito dell’introduzione dell’assegno unico universale, per l’intero anno di imposta 2023 non sono più riconosciute le detrazioni per i figli fiscalmente a carico minori di 21 anni, nonché la maggiorazione riconosciuta per i figli con disabilità. Di fatto, i dati da indicare sono meno.

Bonus edilizi

Nel modello 2024 sono recepite alcune novità relative ai bonus edilizi. La prima riguarda le spese sostenute nel 2022 rientranti nel superbonus per le quali è possibile ripartire la detrazione in dieci rate annuali nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2023. La seconda riguarda la modifica del limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici che, per l’anno 2023, è pari a 8mila euro. La terza riguarda il ripristino (sempre per l’anno 2023) della detrazione del 50 % dell’Iva pagata per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B.

Il quadro RQ

Qualche novità, infine, nel quadro RQ. Innanzitutto l’introduzione della sezione XXVII, che deve essere compilata dagli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che hanno deciso di avvalersi dell’adeguamento delle esistenze iniziali di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, prevista dall’ultima legge di Bilancio (articolo 1, commi 78-85, della legge 213/2023).

Nel quadro RQ devono essere poi indicati i dati delle operazioni di assegnazione, cessione, estromissione o trasformazione agevolata effettuate nel 2023. La legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023) aveva previsto un trattamento tributario agevolato per coloro che intendevano “portare fuori” dalla sfera d’impresa beni mobili e immobili. Per assegnazione, cessione e trasformazione occorre compilare la sezione XXII del modello Redditi SP o SC; vanno indicati, separatamente, i dati relativi ai beni immobili (rigo RQ94)e ai beni mobili (RQ95), nonché l’eventuale affrancamento delle riserve in sospensione di imposta (RQ97). Qualora la base imponibile sia risultata negativa, il rigo RQ96, relativo appunto all’imposta, non va compilato.

Le operazioni di estromissione dei beni dalla impresa individuale, invece, devono essere indicate nella sezione XXII del modello Redditi PF 2024; in particolare, nella colonna 1 del rigo RQ81 va indicato il valore normale del bene (o, eventualmente, quello catastale se è stato utilizzato questo per la determinazione dell’imposta) e nella colonna 2 il costo fiscale del bene. Anche in questa ipotesi, qualora la base imponibile risulti negativa, non serve procedere alla compilazione del rigo RQ82 in quanto non è stata versata alcuna imposta. In caso di base imponibile positiva si deve invece procedere nella compilazione indicando quanto di fatto versato.

Fonte: Il Sole 24ORE

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