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Bonus turismo e versamenti sospesi per le alluvioni nel 770/2024

Le novità per la dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa ai redditi percepiti dai lavoratori e alle ritenute versate nel 2023 che deve essere presentata all’agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre

Ultime battute nei controlli del modello 770/2024, la dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa ai redditi percepiti dai lavoratori e alle ritenute versate nel 2023, che deve essere presentata all’agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre.

Vediamo dunque quali sono le principali novità di quest’anno e i punti ai quali prestare attenzione (si veda anche l’infografica in pagina).

Le novità di quest’anno

Nel quadro SG, in cui vanno indicati i dati relativi ai contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione per i quali è stata applicata la ritenuta prevista dall’all’articolo 6, della legge 482/1985, o all’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 26-ter, del Dpr 600/1973, è stato aggiunto un quinto prospetto, relativo all’imposta sostitutiva sui contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e al ramo V (operazioni di capitalizzazione).

L’imposta applicata e versata entro il 16 settembre 2023 con il codice tributo 1726, dai soggetti attraverso i quali sono stati riscossi i redditi derivanti da tali contratti, si riporta nel rigo SG24.

Anche nel quadro SK, tra i dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati, è stata aggiunta la casella «Tipo regime» che va barrata qualora la distribuzione degli utili, corrisposti a persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell’esercizio d’impresa in relazione a partecipazioni qualificate, sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022.

Il quadro SM si è arricchito di un secondo prospetto dedicato all’imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), in presenza di rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto.

Passando al quadro ST, al punto 10, riservato alle note, vanno indicati i codici che consentono di qualificare situazioni particolari. Più precisamente, quest’anno i codici 1, 2, 3 servono per evidenziare la sospensione dei versamenti e conseguente non applicazione di sanzioni e interessi per i pagamenti effettuati nei termini previsti dai diversi provvedimenti di sospensione per i sostituti d’imposta con residenza o sede legale o sede operativa nei territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana, indicati nell’allegato 1, del Dl 61/2023 (codice 1); nei comuni delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato, indicati nell’allegato A, del Dl 145/2023 (codice 2); nella regione Lombardia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 (codice 3).

Infine, in fondo al modello, nel quadro SX1, al nuovo punto 6 si riporta il credito maturato dai sostituti per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario, riconosciuto dal sostituto d’imposta nei giorni festivi per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023, come previsto dall’articolo 39-bis, del Dl 48/2023.

La presentazione

Il 770 deve essere usato dai sostituti d’imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, per comunicare all’agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel 2023 su: redditi di lavoro dipendente e assimilati; redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; dividendi, proventi e redditi di capitale, comprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico; locazioni brevi inserite all’interno della certificazione unica (Cu); somme liquidate in seguito a pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, e di somme dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza.

L’invio della dichiarazione 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso – entro il 16 marzo 2024 ovvero entro il 31 ottobre 2024 – la Cu e, se richiesto, la certificazione degli utili.

Il modello va inviato in modalità telematica direttamente dal sostituto d’imposta o tramite un intermediario abilitato, da altri soggetti incaricati (per le amministrazioni dello Stato), da società appartenenti al gruppo societario.

La dichiarazione 770 si considera presentata nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dal sistema.

Fonte: Il Sole 24ORE

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