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Stock di magazzino: la cessione sconta l’Iva

Non c’è neutralità per il passaggio tra soggetti situati fuori dall’Unione europea. Esclusa la possibilità di individuare in Italia un complesso aziendale

La cessione dello stock di magazzino presente in Italia, compreso nella cessione di ramo di azienda, costituisce un’autonoma cessione di beni se l’azienda è situata in un Paese extra Ue.

Più in dettaglio, l’agenzia delle entrate con la risposta a interpello 194/2024 è tornata sul tema sempre delicato della distinta qualificazione della cessione di ramo di azienda rispetto alla cessione di singoli beni che, notoriamente, hanno differenti effetti ai fini Iva. La prima è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta in base all’articolo 2, comma 3, lettera b) del Dpr 633/1972, mentre la cessione di singoli beni è un’operazione rilevante ai fini Iva.

Nel caso oggetto di interpello, l’operazione è realizzata tra due soggetti extra Ue, entrambi identificati ai fini Iva in Italia e non stabiliti, ed ha per oggetto un complesso aziendale situato in tale Paese extra Ue. In Italia esiste uno stock di magazzino, di proprietà del soggetto extra Ue.

Premesso che per distinguere la cessione di azienda da una mera cessione di beni, la Corte di giustizia Ue e la Cassazione hanno chiarito che si ha cessione di azienda quando oggetto del trasferimento è un complesso organico unitariamente considerato, per il quale emerga ex ante la complessiva attitudine, anche solo parziale, all’esercizio di impresa, l’agenzia delle Entrate ricorda che la norma unionale postula che il complesso aziendale oggetto del trasferimento, in conseguenza di un’operazione straordinaria, deve essere situato nel territorio di uno Stato membro.

Infatti, la norma unionale, recepita dalla norma domestica all’articolo 2, comma 3, del decreto Iva prevede che il trasferimento ad una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente. Ne deriva quindi anzitutto che il complesso aziendale deve essere situato nel territorio di uno Stato membro e che detto Stato che abbia optato per il regime di esclusione Iva.

Nel caso prospettato dall’istante non è individuabile in Italia un complesso aziendale ai sensi della norma copra citata, ma solo uno stock di magazzino. Pertanto, secondo l’agenzia delle Entrate, in relazione ai beni presenti in Italia e trasferiti fra le due società extra Ue, non può trovare applicazione il regime di neutralità previsto dal citato articolo 2, comma 3, del decreto Iva.

La circostanza che la società cedente è localizzata fuori dal territorio unionale ha precluso la possibilità di considerare ricompresi nel concetto di universitas i beni situati in Italia, Paese diverso da quello di localizzazione del restante compendio aziendale.

Fonte: Il Sole 24ORE

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