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Concordato preventivo, solo i redditi esenti oltre il 40% determinano il blocco all’accesso

Dalle Faq delle Entrate un primo chiarimento che porta escludere l’analisi della tassabilità o meno delle singole componenti reddituali. Il mutamento di compagine dell’impresa familiare non preclude l’accordo con il Fisco

In una prima tornata di Faq pubblicate sul proprio sito, dopo il varo della circolare 18/E/2024, l’agenzia delle Entrate chiarisce un ulteriore blocco di dubbi sul funzionamento del concordato preventivo biennale (Cpb).

In tema di condizioni di accesso il chiarimento più rilevante attiene al fatto che secondo l’Agenzia blocca l’accesso al Cpb il solo conseguimento di redditi esenti in misura superiore al 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo senza dover entrare nel merito dell’analisi della tassabilità o meno delle singole componenti reddituali. Gli esempi richiamati dalla circolare riguardano infatti solo due casistiche (docenti e ricercatori in regime di esenzione e imprese che esercitano la pesca costiera) in relazione alle quali risulta applicabile una specifica disciplina che prevede un regime di esenzione di tassazione del reddito complessivo del 90% e del 64%. Quindi superiore al limite previsto dalla norma del 40%. Con la risposta riteniamo che implicitamente l’Agenzia renda irrilevante, sulla verifica della causa di blocco, l’analisi del regime fiscale applicabile alle singole componenti di reddito. Ne consegue, quindi, che il fatto di aver realizzato nel 2023 componenti di reddito detassate (si pensi ad esempio ai diffusi casi di crediti d’imposta) a questo punto si ritiene sia fatto irrilevante ai fini dell’analisi dell’accessibilità del Cpb.

Sempre riguardo alle cause di blocco, l’agenzia delle Entrate specifica che non può estendersi all’impresa familiare la casistica del mutamento della compagine sociale attesa la natura individuale della stessa. Quindi in presenza di modifiche nell’ambito dell’impresa familiare non ci sono ripercussioni sull’efficacia del Cpb.

Ai fini della verifica del superamento della soglia di 5mila euro di debiti al 31 dicembre 2023, l’Agenzia afferma invece che si debbano considerare complessivamente sia i debiti contributivi che i debiti amministrati dall’agenzia delle Entrate.

In tema di acconto con il metodo storico è importante il chiarimento in cui si precisa che la maggiorazione del 10% laddove il dato indicato nel rigo p04 sia negativo per effetto di un risultato in perdita, va calcolata sulla differenza tra l’importo dichiarato nel rigo P06 (reddito concordato) e zero. In pratica viene chiarito che il delta negativo del rigo P04 deve considerarsi irrilevante ai fini del calcolo della maggiorazione del 10%. Lo stesso meccanismo, spiega la Faq, si applica anche ai fini della determinazione della «parte di reddito eccedente» ai fini dell’imposta sostitutiva (articolo 20-bis del Dlgs 13/2024). Probabilmente il chiarimento potrebbe richiedere un adeguamento dei programmi informatici di calcolo.

Riguardo ai meccanismi applicativi merita infine di essere segnalata a risposta in cui si chiarisce che l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul reddito concordato eccedente rispetto a quello del periodo precedente può essere esercitata anche per una sola delle due annualità oggetto di Cpb.

Fonte: Il Sole 24ORE

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