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Codice doganale europeo, soglia contrabbando a 10mila euro

Abrogato il Testo unico, dal 4 ottobre in vigore le nuove regole: Iva diritto di confine e revisione delle sanzioni

Dal 4 ottobre 2024, con l’abrogazione del Testo Unico delle leggi doganali (Tuld) e l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali complementari del codice doganale dell’Unione (Dnc), scatta la temuta revisione delle sanzioni doganali penali e amministrative e viene chiarita definitivamente la natura dell’Iva quale diritto di confine.

Queste sono le due modifiche di maggiore impatto della riforma doganale a cui si affianca, sul piano operativo, la sostanziale revisione delle disposizioni in materia di constatazione e accertamento delle violazioni commesse per le merci in entrata e in uscita da e verso Paesi terzi. Sotto questo punto di vista le innovazioni procedurali comporteranno una modifica del rapporto tra operatore economico e agenzia delle Dogane, specialmente per i controlli in linea per i quali la riforma ha definitivamente cancellato la procedura della controversia doganale.

Ulteriore risultato portato a termine dalla riforma è il pressoché totale allineamento delle norme nazionali a quelle unionali, che in materia doganale (sotto forma di regolamento europeo), costituiscono l’unico punto di riferimento sia sul piano sostanziale che procedurale.

L’intera riforma è contenuta nel decreto legislativo 141/2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre e nel suo allegato che, appunto contiene le Dnc.

Uno dei profili di maggiore allarme che ha accompagnato l’intero iter di approvazione della riforma riguarda il nuovo sistema sanzionatorio. In particolare, le nuove regole contenute nelle Dnc prevedono l’applicazione delle sanzioni penali del contrabbando al superamento della soglia di 10.000 euro di diritti di confine dovuti non dichiarati ovvero non correttamente dichiarati.

Il sistema, per giunta, vede l’applicazione della sanzione amministrativa quale forma di sanzione residuale (per violazioni minime) ovvero, quale misura successiva nel caso in cui il giudice determini l’inesistenza del dolo.

Proprio questo meccanismo è portatore (con ogni probabilità) dell’aumento di procedimenti penali che poi si concluderanno con l’applicazione di una semplice sanzione amministrativa. Inoltre, salvo alcune eccezioni, la rilevazione di irregolarità determinerà l’applicazione della confisca obbligatoria dei beni oggetto della contestazione.

Certamente per consentire una corretta applicazione delle nuove regole e per il superamento delle vecchie procedure sarà necessario che la riforma venga affiancata dalla pubblicazione da parte dell’agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm) di apposite note interpretative.

È da notare, inoltre, che sul piano della decorrenza delle norme sanzionatorie l’articolo 7 del Dlgs 141/2024, partendo dal dato che il decreto entra in vigore il 4 ottobre 2024, prevede espressamente che :

– Per le sanzioni amministrative previste dal Decreto legislativo stesso e dalle Dnc, le stesse si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto. Quindi per le violazioni commesse prima di tale data risultano ancora applicabili le vecchie disposizioni. Ovviamente sul piano penale il meccanismo di applicazione risente del principio del favor rei. Pertanto se la legge successiva prevede una sanzione più grave rispetto a quella vigente al momento della commissione del fatto continua ad applicarsi la legge più favorevole.

Sul piano delle procedure di revisione si sottolinea un’altra importante novità prevista dall’art. 42 delle DNC che disciplina le regole per identificare l’ufficio competente all’accertamento. Infatti, tale disposizione prevede, in via generale, che l’ufficio competente per la revisione è quello presso il quale la dichiarazione è stata registrata, ma (e questa è la novità) nel caso in cui la revisione riguarda bollette registrate in più uffici la competenza è quella dove è ubicata la sede legale della parte. Questa nuova regola, però, per espressa previsione del citato articolo 7 del Dlgs 141/2024 entra in vigore solo a partire dalle procedure di revisione avviate dal 4 ottobre, mentre per le precedenti si segue la regola della registrazione delle singole dichiarazioni oggetto di contestazione.

Sempre sul piano della decorrenza delle nuove norme che determinano l’abrogazione di una serie di disposizioni tra cui come detto il Testo unico delle leggi doganali (Dpr 43/1973) lo stesso articolo 7 prevede che quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento al Tuld il riferimento si intende alle corrispondenti DNC. Ovviamente quando le stesse esistono, negli altri casi si dovrà fare inevitabilmente riferimento alle norme unionali.

Fonte: Il Sole 24ORE

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