I 48 diversi tipi di versamento che lo scadenzario delle Entrate mette in agenda per mercoledì 31 luglio dovranno fare i conti con le nuove regole per le compensazioni nei modelli F24 scattate il 1° del mese.
Sono ormai operative, infatti, le novità in tema di procedure di compensazione dei crediti Inail e Inps, conseguenti alle modifiche introdotte con la legge 213/2023 (legge di Bilancio 2024) e con il Dl 39/2024. Chiarimenti in merito sono stati offerti con la circolare Entrate 16/E del 28 giugno scorso.
Queste le novità intervenute:
1) obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, in presenza di crediti di qualsiasi natura (fiscali, previdenziali eccetera), anche nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia superiore a zero (articolo 1, commi 94 e 95, della legge 213/2023), indipendentemente dall’eventuale prenotazione avvenuta entro il 30 giugno 2024 e comprese le compensazioni “verticali”;
2) divieto di compensazione dei crediti in caso di esposizioni debitorie iscritte a ruolo per importi superiori a 100mila euro.
Quest’ultimo divieto non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
La circolare 16/E del 28 conferma l’esclusione dal divieto di compensazione dei crediti previdenziali ed assicurativi (Inps e Inail), come stabilito dall’articolo 4, comma 2, del Dl 39/2024, che potranno quindi essere liberamente utilizzati anche in presenza di esposizioni debitorie a ruolo di qualsiasi importo.
Tuttavia, per questa particolare tipologia di crediti, si attende ancora il provvedimento congiunto Entrate/Inps/Inail che regolamenta l’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 97, della legge 213/2023, volto prevalentemente a “ritardare” l’utilizzo di questi crediti per consentire all’ente di riferimento la verifica dell’effettiva spettanza.
In relazione ai debiti a ruolo che bloccano la compensazione, è stato chiarito che le esposizioni che impediscono di procedere riguardano imposte dirette, Iva, imposta di registro e altre imposte indirette, nonché le somme recuperate a fronte dell’utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti e le somme accessorie alle precedenti (sanzioni e interessi con esclusione di quelli di mora e degli oneri di riscossione).
Quindi in caso di carichi superiori a 100mila euro, al netto delle eccezioni indicate, è preclusa la compensazione “orizzontale” sia dei crediti “erariali”, ossia relativi alle imposte sui redditi, Iva, imposta di registro, che dei crediti aventi natura agevolativa, ossia i crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, per gli investimenti nel Mezzogiorno, per investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi (Industria 4.0), per bonus edilizi e altri crediti della medesima natura.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, al verificarsi delle condizioni previste dalla nuova normativa, al contribuente è, pertanto, inibita la compensazione:
- dei crediti relativi alle imposte erariali (ad esempio quelli maturati ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta di registro);
- del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
- del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;
- del credito d’imposta a favore di imprese che effettuano investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi (Industria 4.0);
- dei crediti relativi a bonus edilizi;
- degli altri crediti di natura agevolativa.
Il divieto è superato a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori si riduce a un ammontare inferiore o pari a 100mila euro, per avvenuto pagamento, per concessione di un piano di rateazione o per intervenuta sospensione giudiziale o amministrativa.
Infine, anche in caso di esposizioni superiori a 100mila euro, è estesa la possibilità – già prevista dal Dl 78/2010 per i carichi superiori a 1.500 euro – di estinguere i ruoli per debiti relativi alle sole imposte erariali mediante l’utilizzo in compensazione di crediti della stessa natura, al fine di ridurre l’ammontare delle iscrizioni a ruolo a un importo pari o inferiore alla soglia di 100mila euro e, conseguentemente, consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti agevolativi.
In questo modo è stato introdotto un raccordo tra l’articolo 31, comma 1 del Dl 78/2010 e l’articolo 37, comma 49-quinquies del Dl 223/2006. La circolare 16/E conferma che, per carichi superiori a 1.500 e fino a 100mila euro, trova applicazione l’articolo 31, comma 1, del Dl 78/2010, mentre in caso di esposizioni superiori a 100mila euro si rende applicabile l’articolo 37, comma 49-quinquies del Dl 223/2006. I due provvedimenti si differenziano in merito alla tipologia di compensazioni inibite: il Dl 78/2010 riguarda i soli crediti “erariali”, e non quelli aventi natura “agevolativa”; al contrario, il divieto previsto dal Dl 223/2006 riguarda la compensazione dei crediti di entrambe le tipologie.