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Decontribuzione Sud, proroga della misura fino al 31 dicembre 2024

  • Quando Dal mese di competenza luglio 2024

  • Cosa scade Fruzione dell’esonero contributivo denominato Decontribuzione Sud

  • Per chi Datori di lavoro in possesso dei requisiti (vedi infra)

  • Come adempiere Vedi infra

L’adempimento in sintesi

Con decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, la Commissione europea ha ritenuto di estendere fino al 31 dicembre 2024 le misure agevolative previste dalla cd. Decontribuzione Sud, introdotte dalla legge di bilancio per il 2021, alla luce del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato e succ. modd. (TCTF). La circolare INPS del 17 luglio 2024, n. 82, emanata di intesa con il Ministero del Lavoro, ha fornito le relative istruzioni applicative.

Attenzione: la agevolazione può essere fruita entro il 31 dicembre 2024 ma soltanto per le assunzioni di lavoratori subordinati effettuate entro il 30 giugno 2024 (data di scadenza dell’aiuto di Stato, si veda la Comunicazione C/2023/1188 che ha modificato il TCTF). Ne segue che la decontribuzione non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate dal 1° luglio 2024.

Su indicazione espressa del Ministero del Lavoro, la circolare INPS ha precisato che, qualora entro la data del 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a

tempo determinato, la decontribuzione può essere applicata fino al 31 dicembre 2024 ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024.

Assetto della misura

Come si ricorderà l’articolo 1 co. 161 e ss della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) ha previsto la applicazione fino al 31 dicembre 2029, con modulazione differenziata, dell’esonero contributivo parziale introdotto dal decreto legge 104/2020. Le regioni che rientrano nel beneficio sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia. Dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 il beneficio è stato riconosciuto nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 » mentre dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l’agevolazione è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea (l’ultima delle quali, come sopra evidenziato, è la C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024).

Come premesso la applicazione dell’esonero è diversamente modulata, nelle misure che seguono:

a) in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025 (questa misura agevolativa si applicherà fino al 31 dicembre 2024);

b) in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;

c) in misura pari al 10 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Attenzione: a seguito delle modifiche introdotte al TCTF con la Comunicazione C/2023/1188, i nuovi massimali di aiuto sono pari a 280 mila euro per il settore agricolo (precedentemente 250 mila), 335 mila ( precedentemente 300mila) per i settori della pesca e dell’acquacoltura e 2,25 milioni (precedentemente 2 milioni) per tutti gli altri settori.

Attenzione: l’esonero non è un incentivo all’assunzione pertanto non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (articolo 31 e ss. del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150). La sua fruizione è invece condizionata al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni: • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La agevolazione “Decontribuzione Sud” spetta per tutti i rapporti di lavoro subordinato diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa. Non si applica espressamente ad alcuni datori di lavoro tra i quali gli enti pubblici economici e le imprese operanti nel settore finanziario. La agevolazione è direttamente collegata alla sede di lavoro della azienda. Con sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori. Tuttavia può accadere che un datore di lavoro abbia una sede legale in una regione diversa da quelle ammesse alla agevolazione ma abbia in corso rapporti di lavoro per prestazioni lavorative da svolgersi in una unità operativa ubicata nelle suddette regioni. In tal caso l’INPS ha precisato ( circolare 122/2020) che, a seguito di specifica domanda del datore e dopo aver effettuato i relativi controlli, la sede territoriale inserisce nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.

Come fare per

La circolare INPS 82/2024 ha illustrato le modalità operative per la fruizione della agevolazione a partire dal mese di competenza luglio 2024.

Attenzione: la Decontribuzione Sud relativa al mese di competenza di luglio 2024 può essere esposta come arretrato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza delle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2024.

I datori interessati devono esporre, dal flusso Uniemens relativo a tale mese, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando:

– l’elemento

– l’elemento della sezione . In tale elemento deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.

Attenzione: la nota di prassi dell’INPS specifica inoltre che, in conseguenza del nuovo assetto della misura, i datori di lavoro che intendano fruire della Decontribuzione Sud devono, a partire dalla denuncia di competenza del mese di agosto 2024, indicare la data di instaurazione del rapporto di lavoro valorizzando il dato nell’elemento (vedi in dettaglio infra).

Più in particolare in –> –> si valorizza (una sezione per ogni mese di arretrato):

a) nell’elemento il dato “DESU”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

b) nell’elemento , dal periodo di competenza agosto 2024, la data di assunzione nel formato AAAA-MM-GG e deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA”.

Attenzione: le agenzie di somministrazione che assumono per impiegare i lavoratori presso l’utilizzatore, oltre ai dati su indicati devono valorizzare un ulteriore contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”;

c) nell’elemento si valorizza l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

d) nell’elemento deve essere indicato l’importo conguagliato.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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