Nessun automatismo. La mancata accettazione della proposta di concordato preventivo non produce effetti diretti sui contribuenti in regime forfettario. È quanto emerge dal decreto firmato dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo con cui è stata approvata la nota metodologica alla base del software di calcolo del reddito per l’accordo preventivo per il Fisco; software di calcolo a cui si è aggiunta la possibilità di valutare la convenienza dell’adesione anche attraverso RedditiOnline e l’area riservata della dichiarazione precompilata. Ma non ci sarà «alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati» se sceglieranno di non adeguarsi all’imponibile atteso per il 2024 con il sistema di conteggio messo a punto dall’amministrazione finanziaria.
Facciamo un passo indietro. Il decreto delegato (Dlgs 13/2024) che ha istituito il concordato preventivo ha previsto che non possano essere effettuati accertamenti in base all’articolo 39 del Dpr 600/1973 per le attività economiche che aderiscono al patto con il Fisco (biennale per chi è nelle pagelle fiscali e annuale per chi è nei forfettari), con esclusione delle cause di decadenza. Allo stesso tempo, però, è stato stabilito che agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza programmino l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo o ne decadono: il tutto, però, senza che derivino nuovi oneri per la finanza pubblica. In tale contesto va letto anche quanto viene ora indicato nel Dm Economia sulla nota metodologica per il software relativo a 1,9 milioni di partite Iva nel regime forfettario. In pratica, non ci sarà nessuna “lista nera” immediata di chi non aderirà al concordato. Ma la temperatura dell’affidabilità fiscale di chi deciderà di restare fuori dall’intesa sarà misurata attraverso il termometro di specifiche attività di analisi di rischio. E qui torna il collegamento con un’altra parte del decreto delegato che ha istituito il concordato. Infatti c’è un forte investimento sulle nuove capacità da parte delle componenti dell’amministrazione finanziaria di sfruttare già le enormi quantità di informazioni a disposizioni nei database e di unire anche le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, prima fra tutte l’intelligenza artificiale. Per questo è stata già istituita una task force congiunta tra agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza: l’Upar, ossia l’unità per l’analisi di rischio (si veda «Il Sole 24 Ore» del 25 giugno). La sfida sarà quella di passare da un’impostazione solo deterministica a una probabilistica. In pratica, incroci di informazioni non solo per far emergere anomalie su comportamenti del passato ma anche per “addestrare” l’intelligenza artificiale in modo da far emergere aree del rischio fiscale che non sono conosciute e conoscibili a priori e da lì in poi far discendere i criteri da cui articolare i controlli che comunque saranno sempre effettuati dalle donne e dagli uomini dell’amministrazione finanziaria. Il percorso non è immediato ma punta sempre di più a una logica di accompagnamento all’adempimento spontaneo, piuttosto che al contrasto successivo dell’evasione d’imposta.
Tornando, però, alla proposta del reddito, il decreto sulla nota metodologica prevede la possibilità anche per i forfettari (come già previsto per i soggetti Isa) di far valere possibili eventi straordinari verificatisi prima dell’adesione al concordato e comunque su impulso di una comunicazione del contribuente. Deve trattarsi di eventi che hanno comportato danni ai locali dell’azienda o dello studio professionale tali da renderli del tutto o parzialmente inagibili, di imprese che hanno comunicato la sospensione dell’attività alla Camera di commercio e di professionisti che lo hanno segnalato all’Ordine o all’ente previdenziale di appartenenza. Il conto finale del concordato preventivo sarà crescente in base ai giorni in cui si protrarrà lo stand by: del 10% con una sospensione tra 30 e 60 giorni, del 20% con un’inattività tra 61 e 120 giorni e del 30% con un blocco superiore ai 120 giorni.