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Decreto Agricoltura, le novità della legge di conversione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della conversione in legge 12 luglio 2024, n. 101 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, il Legislatore ha provveduto ad inserirvi alcune rilevanti misure di cui a seguire si illustrano, per quanto pertinente all'ambito lavoristico, gli elementi essenziali.

LEGGE 12 luglio 2024, n. 101 – (G.U. 13 luglio 2024, n. 163)

Ferma la previsione già contenuta all’articolo 2 comma 1 del decreto, ovvero che per tutto il 2024 le imprese agricole operanti nelle zone di cui all’allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (decreto alluvioni) quindi nei relativi comuni elencati (Emilia Romagna, Marche, Toscana) potranno godere delle agevolazioni ZAS con riduzione pari al 68% della misura dei premi e contributi previdenziali a carico dei datori (occorrerà comunque attendere l’emanazione di apposita circolare INPS per la procedura operativa), sono stati introdotti quattro nuovi articoli.

 

Art. 2-bis – Interventi in materia di ammortizzatori sociali

Di fatto si tratta di una riproposizione della misura temporanea prevista all’articolo 2 del D.L. 28 luglio 2023 , n. 98 (colpi di calore) che prevedeva che a far data dal 29 luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 il trattamento di CISOA per gli operai agricoli a tempo indeterminato qualora richiesto per intemperie stagionali, fosse riconosciuto anche ad ore (pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto) e non solo a giornate piene. Tale riconoscimento non veniva computato a riduzione delle 90 giornate annuali previste ed era concesso ed anche erogato, direttamente dalla sede provinciale INPS senza cioè richiedere l’intervento della Commissione provinciale CISOA.

La nuova disposizione, analoga a quella richiamata, presenta l’unica differenza consistente nel fatto che la misura sarà operativa tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (ovvero il 14/07/2024) e il 31 dicembre 2024.

Per la piena operatività della disposizione si dovrà attendere la relativa circolare operativa INPS (per il 2023 si veda circolare n. 73 del 3 agosto 2023) anche per avere contezza su alcuni elementi che non poche perplessità avevano sollevato circa l’interpretazione data da INPS della misura.

Certamente positivo il rinnovo della misura ancorché arrivi in ritardo e non sia comunque connotato da strutturalità.

Al comma successivo, per le imprese che non ricadono all’alveo di pertinenza della CISOA, vengono rinnovate le deroghe alle previsioni di cui al D.Lgs. 148/2015 (articolo 12, commi 2 e 3 limiti di durata massima) per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024.

Si rammenta che le cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ricadono nell’alveo delle imprese di cui al precedente secondo comma.

 

Art. 2-ter – Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di lavoro

Con questo articolo il Legislatore rafforza i sistemi di vigilanza contro il lavoro nero ed il caporalato consentendo ad INPS ed INAIL di rafforzare il proprio organico di ispettori con l’assunzione di rispettivamente 403 e 111 unità di personale a tempo indeterminato con procedure accelerate.

 

Art. 2-quater – Disposizioni urgenti in materia di Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura

Viene attivato presso il Ministero del Lavoro il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura finalizzato alla condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale.

Ne rappresentano l’ossatura principale:

- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

- il Ministero dell’interno;

- l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

- l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

- l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL);

- l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

- l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Art. 2-quinquies – Disposizioni urgenti in materia di Banca dati degli appalti in agricoltura

All’articolo 2-quinques viene istituita presso l’INPS, la Banca dati degli appalti in agricoltura accessibile al personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell’INAIL, e naturalmente dell’INPS che ne è il gestore.

Alla Banca dati sono tenute ad iscriversi quelle imprese che intendono partecipare ad appalti in cui l’impresa committente sia un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 c.c.

La norma individua anche la natura dell’impresa appaltatrice facendo espresso riferimento all’articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), della legge 31 marzo 1979, n. 92 e quindi coinvolge sia le imprese non agricole singole ed associate che svolgono servizi di raccolta di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta sia le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde.

Tutto quanto necessario in ordine ai requisiti minimi per il rilascio all’impresa appaltatrice dell’attestazione di conformità (i requisiti di qualificazione dell’appaltatore, in relazione alla struttura imprenditoriale, all’organizzazione di mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto, la documentazione per la verifica del loro possesso etc.) saranno oggetto di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, emanato sentiti l’INPS, l’INL, l’INAIL e le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro del settore agricolo firmatarie dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Viene anche previsto che queste imprese attivino una polizza fideiussoria assicurativa, da rilasciare al committente, a garanzia dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto nonché delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell’impresa stessa impiegati nell’appalto.

La stipulazione o l’esecuzione del contratto di appalto in violazione di quanto disposto (possesso di attestazione di conformità e rilascio polizza fidejussoria) comporta l’applicazione, a carico del committente e dell’appaltatore, della sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000, senza applicazione della procedura di diffida. L’irrogazione della sanzione impedisce, per un periodo di un anno a decorrere dalla notifica dell’illecito, l’iscrizione o la permanenza dell’impresa committente nella Rete del lavoro agricolo di qualità. Di tutta evidenza, anche se non espressamente previsto dalla norma, all’impresa appaltatrice sarà revocata l’attestazione di conformità.

Fonte: Il Sole 24ORE

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