Per fruire del credito d’imposta per gli investimenti nella Zes Unica (articolo 16 del Dl n. 124/2023) occorre fare riferimento all’apposito modello “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica”, disponibile sul sito delle Entrate, e alle indicazioni fornite con il provvedimento dell’11 giugno 2024 che ne ha definito il contenuto e le modalità di invio.
È una delle risposte alle numerose Faq pubblicate oggi 11 luglio 2024, sul sito dell’Agenzia, che sciolgono i dubbi sull’utilizzo del bonus Zes Unica Mezzogiorno. Si tratta del contributo sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), le cui istanze scadono il 12 luglio 2024. Si ricorda che il bonus riguarda gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Di seguito una sintesi di alcuni quesiti pubblicati.
Una Faq è volta a chiarire cosa si intende per data di ultimazione degli investimenti agevolabili (fissata al 15 novembre 2024), chiedendo in particolare se è necessario che siano complessivamente fatturati e pagati, oppure se vale anche l’effettuazione dell’ordine o il pagamento di un acconto. Al riguardo l’Agenzia, considerato l’articolo 109, comma 2 del Tuir secondo il quale ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza “le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende” e “le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate”, chiarisce che in base a tali criteri, il costo di un bene oggetto di un investimento effettuato oltre la data del 15 novembre 2024 non vale ai fini del bonus. In tal caso ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta non rilevano neanche gli eventuali ordini effettuati e gli acconti pagati entro tale data.
Riguardo al momento in cui si potrà utilizzare l’eventuale credito d’imposta spettante, l’Agenzia ricorda in via generale che le modalità di fruizione sono indicate nell’articolo 7 del decreto ministeriale 17 maggio 2024. Il bonus in ogni caso non è utilizzabile prima della data di realizzazione dell’investimento agevolabile e non è previsto un termine finale di utilizzo. L’Agenzia evidenzia, inoltre, che in base al comma 4 dell’articolo 7, il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
E ancora l’Agenzia precisa che una società può presentare più progetti di investimento, tenuto conto però dei requisiti generali, e cioè deve trattarsi di investimenti agevolabili realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Un altro quesito riguarda la tipologia di investimenti agevolabili. Al riguardo l’Agenzia ricorda l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 17 maggio 2024, secondo cui gli investimenti in primo luogo devono far parte di un progetto iniziale definito dall’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e devono essere realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024. Quanto alla tipologia viene precisato che si deve trattare di acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zes unica, acquisto di terreni e acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività. Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita e i materiali di consumo.
Tutte le Faq sulle varie tematiche, fra cui i termini di richiesta e la fruizione credito d’imposta, i settori, la cumulabilità e le aree ammissibili, sono consultabili nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia.