Cerca
Close this search box.

Proroga decontribuzione sud, da chiarire la portata dello sgravio

Nella decisione Ue che porta il termine finale a fine anno il riferimento agli aiuti concessi entro il 30 giugno 2024 ha fatto sorgere dei dubbi

Il 25 giugno 2024 è stata ufficializzata la proroga al 31 dicembre 2024 della “Decontribuzione Sud (cc. da 161 a 167, articolo 1, legge 178/2020), per effetto della decisione UE C(2024) 4512 final relativa al caso SA.114616 (2024/N).

Nel citato documento si legge che l’Italia, mediante notifica elettronica del 18 giugno 2024, ha proposto le seguenti modifiche al regime temporary crisis and transition framework (paragrafo 2 della decisione): «prorogare fino al 31 dicembre 2024 il periodo di contribuzione al quale la riduzione del contributo previdenziale si applica e aumentare il bilancio stimato di 2,9 miliardi di euro».

Al successivo paragrafo 3.3, relativo alla compatibilità delle modifiche con le vigenti regole comunitarie, si afferma che «la proroga fino al 31 dicembre 2024 del periodo di contribuzione al quale si applica la riduzione del contributo di sicurezza sociale (considerando 4, lettera a) non modifica il fatto che gli aiuti nell’ambito del regime di aiuti esistente saranno concessi entro il 30 giugno 2024, come indicato al considerando 4 della decisione di cui al caso. Le modifiche notificate sono pertanto conformi al punto 61, lettera c) del quadro temporaneo di transizione e di crisi».

Questa dicitura ha creato qualche perplessità, in quanto diversi esperti l’hanno interpretata come una limitazione nell’applicazione dello sgravio contributivo riferita ai soli rapporti in essere al 30 giugno 2024.

A ben vedere però tale interpretazione potrebbe non essere del tutto condivisibile.

Infatti, al paragrafo 4 si legge che «La Commissione ha pertanto deciso di non sollevare obiezioni al regime, come modificato, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea» e, pertanto, alle richieste dell’Italia non viene apposta alcuna limitazione.

Inoltre, quando si afferma che «gli aiuti nell’ambito del regime di aiuti esistente saranno concessi entro il 30 giugno 2024» la Ue potrebbe far riferimento al fatto che, sebbene prorogata al 31 dicembre 2024, la misura rientra comunque nel regime di aiuti esistente al 30.06.2024, ovvero è già compresa (e quindi, concessa) a tale data.

Anche il considerando n.4 della decisione di cui al caso SA.110596, espressamente richiamato, recita: «gli aiuti nell’ambito dei regimi di aiuto esistenti saranno concessi entro il 30 giugno 2024», ovvero all’interno del regime vigente al 30 giugno 2024; la decisione Ue che ha concesso la proroga, infatti, è datata 25 giugno, pertanto rispetta pienamente la scadenza del 30 giugno.

Non vi è alcun riferimento ai rapporti in essere al 30 giugno 2024; se così fosse, per logica, dovrebbero allora essere esclusi dall’agevolazione contributiva anche le proroghe e i rinnovi dei contratti a termine che dovessero verificarsi dal 1° luglio 2024 in poi, così come le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine (avvenute sempre a decorrere dal 1° luglio), poiché modificherebbero di fatto la durata dell’aiuto “in essere” al 30 giugno.

È infine opportuno ricordare che la fruizione della Decontribuzione Sud non è mai stata legata a una preventiva istanza, ma è sempre stata applicata automaticamente: non vi è mai stato, in sostanza, un vero e proprio procedimento di autorizzazione/concessione.

Alla luce di quanto detto è necessario, pertanto, un chiarimento in merito.

Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator