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Se la società è estinta valido l’atto che va ai soci

La notifica può avvenire collettivamente e impersonalmente nell’ultimo domicilio dell’organizzazione o singolarmente a taluno di essi

Sintesi: In tema di riscossione, l’atto impositivo intestato a società di persone o di capitali estinta è valido ed efficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 in caso di morte del debitore) o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l’emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché l’estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società, rispondendone illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, a seconda che, “pendente societate“, fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali.

Sentenza n. 17404 del 24 giugno 2024 (udienza del 16 maggio 2024) della Cassazione Civile, Sez. V – Pres. MANZON Enrico

Riscossione – Notifica dell’atto impositivo intestato a società di persone o di capitali estinta – È valido ed efficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio della società o singolarmente a taluno di essi – Non è necessaria l’emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi

Fonte: Agenzia delle Entrate

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