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Dal divieto di compensazione esclusi i ruoli sospesi, dilazionati, non scaduti

In presenza di carichi superiori a 100.000 euro è preclusa la compensazione orizzontale sia dei crediti erariali che “agevolativi”

Non concorrono al limite dei 100.000 euro i ruoli il cui pagamento non sia ancora scaduto, quelli sospesi, quelli oggetto di dilazione o di definizione agevolata. Questa una delle indicazioni contenute nella circolare 16/E/2024 dell’agenzia delle Entrate che chiarisce i dubbi interpretativi in merito alla compensazione dei crediti nei modelli in F24, alla luce dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni per effetto della legge 213/2023 e del Dl 39/2024.

Dal 1° luglio sono entrate in vigore le nuove regole in materia di compensazione dei crediti in F24 e precisamente:

  • obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, in presenza di crediti di qualsiasi natura (fiscali, previdenziali eccetera), anche nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia superiore a zero (articolo 1, commi 94 e 95, della legge 213/2023), indipendentemente dall’eventuale prenotazione avvenuta entro il 30 giugno 2024 e comprese le compensazioni “verticali”;
  • divieto di compensazione dei crediti in caso di esposizioni debitorie iscritte a ruolo per importi superiori a 100.000 euro.

 

Nella circolare è stata confermata l’esclusione dal divieto di compensazione per quanto riguarda i crediti previdenziali ed assicurativi (Inps e Inail), come stabilito dall’articolo 4, comma 2, del Dl 39/2024, che potranno quindi essere liberamente utilizzati a prescindere dalla presenza di esposizioni debitorie a ruolo di qualsiasi importo. Tuttavia, per questa particolare tipologia di crediti, si attende ancora il provvedimento congiunto Entrate/Inps/Inail che regolamenti l’entrata in vigore dell’articolo1, comma 97, della legge 213/2023 che apporterà ulteriori novità in merito.

Debiti a ruolo che inibiscono la compensazione

Viene inoltre chiarito che le esposizioni a ruolo che inibiscono le compensazioni riguardano imposte dirette, Iva, imposta di registro e altre imposte indirette, nonché le somme recuperate a fronte dell’utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti e le somme accessorie alle precedenti, ovvero sanzioni e interessi con esclusione di quelli di mora e degli oneri di riscossione.

Sono compresi i ruoli ordinari e straordinari e le iscrizioni a ruolo definitive o a titolo provvisorio; le somme concorrono al limite dei 100.000 euro nel caso in cui il termine di pagamento inserito nella cartella notificata sia scaduto e, di conseguenza, sono fatti salvi i ruoli il cui termine di pagamento non sia ancora spirato. Restano inoltre esclusi i ruoli per i quali risultino in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere, quelli oggetto di piani di rateazione non decaduti e quelli inseriti nella “rottamazione-quater” (sempre che l’adesione non sia decaduta).

Nei casi in cui sia proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento esecutivo, contribuisce al raggiungimento della soglia di 100.000 euro anche il carico affidato in base all’articolo 29 Dl 78/2010, in conseguenza del mancato pagamento degli importi dovuti a titolo provvisorio pari a un terzo secondo l’articolo 15, comma 1, del Dpr 602/1973, fatte salve le situazioni in cui vi siano provvedimenti di sospensione giudiziale ex articolo 47 del Dlgs 546/1992 o di sospensione amministrativa ex articolo 39 del Dpr 602/1973.

Tipologie di crediti per i quali è inibita la compensazione

In conclusione, alla presenza di carichi superiori a 100.000 euro, al netto delle eccezioni indicate, è preclusa la compensazione “orizzontale” sia dei crediti “erariali”, ossia relativi alle imposte sui redditi, Iva, imposta di registro, che dei crediti aventi natura “agevolativa”, ossia i crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, per gli investimenti nel Mezzogiorno, per investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi (Industria 4.0), per bonus edilizi e altri crediti della medesima natura.

Rimozione del divieto di compensazione

Il divieto viene meno a decorrere dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori sia ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per avvenuto pagamento, per concessione di un piano di rateazione o per intervenuta sospensione giudiziale o amministrativa, nonché per riduzione dell’importo a ruolo mediante utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali, con esclusione dei debiti originati da atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati che, al contrario, non potranno essere estinti mediante compensazione, ma esclusivamente per mezzo del loro pagamento.

Raccordo tra articolo 31, comma 1 del Dl 78/2010 e articolo 37, comma 49-quinquies del Dl 223/2006

L’Agenzia conferma che, per carichi superiori a 1.500 e fino a 100.000 euro, trova applicazione l’articolo 31, comma 1, del Dl 78/2010, mentre in caso di esposizioni superiori a 100.000 euro si rende applicabile l’articolo 37, comma 49-quinquies del Dl 223/2006.

I due provvedimenti si differenziano in merito alla tipologia di compensazioni inibite: il Dl 78/2010 riguarda i soli crediti “erariali”, e non quelli aventi natura “agevolativa”; al contrario, il divieto di cui al novellato Dl 223/2006 riguarda la compensazione dei crediti di entrambe le tipologie.

Infine, anche in caso di esposizioni superiori a 100.000 euro, è estesa la possibilità, già prevista dal Dl 78/1010 per i carichi superiori a 1.500 euro, di estinguere i ruoli per debiti relativi alle sole imposte erariali mediante l’utilizzo in compensazione di crediti della stessa natura, al fine di ridurre l’ammontare delle iscrizioni a ruolo a un importo pari o inferiore alla soglia di 100.000 euro e, conseguentemente, consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti agevolativi.

Fonte: Il Sole 24ORE

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