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Investimenti 4.0 e dati al Gse

La data di effettuazione della spesa decide l’adempimento del Dl 39/24

Restano sospese in attesa di informazioni dal Gestore dei servizi energetici (Gse) le ricevute dei modelli F24 con compensazione di crediti d’imposta 4.0 rientranti nell’obbligo di comunicazione previsto dal decreto legge 39/2024. È questo l’effetto pratico della nuova procedura che necessita del coordinamento fra gli applicativi delle Entrate e la nuova piattaforma Gse deputata a ricevere le comunicazioni. A quest’ultima, infatti è demandato il compito di fornire una sorta di via libera alla compensazione del credito “4.0”, in assenza del quale la procedura dell’Agenzia comunicherà lo scarto della delega.

Attualmente le deleghe compensate a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024 (nelle quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai bonus «Transizione 4.0» oggetto di comunicazione di chiusura dei lavori al Gse) sono sospese per 30 giorni, proprio in attesa del lasciapassare da parte del Gse.

Al contribuente il compito di monitorare la situazione e in caso di scarto agire di conseguenza.

Ma vediamo ora di individuare le diverse casistiche – sei in tutto – nell’ambito delle quali si deve fare (o no) la comunicazione al Gse.

Investimenti dal 30 marzo 2024

Per quanto concerne gli investimenti 4.0 che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del Dl 39/2024), vi è l’obbligo di trasmissione di due distinte comunicazioni:

una comunicazione preventiva, recante l’ammontare complessivo degli investimenti previsti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione;

una comunicazione di completamento, recante – in via consuntiva – i medesimi dati aggiornati.

Il decreto direttoriale del ministero delle Imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 prevede, all’allegato 1, un unico modello di comunicazione da impiegare in entrambi i casi e non fornisce indicazioni sui termini di invio.

La comunicazione preventiva andrà trasmessa prima dell’effettuazione dell’investimento (si ritiene, all’invio dell’ordine del bene), sulla base dei dati previsti in quel momento.

La seconda comunicazione dovrà essere inviata «al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva» (si ritiene, al momento di effettuazione dell’investimento secondo l’articolo 109 del Tuir, cioè all’arrivo del bene e/o al collaudo dello stesso) sulla base dei dati definitivi.

Investimenti da inizio 2023
al 29 marzo 2024

Per quanto concerne gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024 (giorno antecedente all’data di entrata in vigore del Dl 39/2024), il modello di comunicazione di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale Mimit del 24 aprile 2024, va trasmesso «esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti» sulla base dei dati definitivi.

In questo caso quindi nessuna comunicazione preventiva deve essere inoltrata.

La norma non prevede un termine ultimo per l’effettuazione della comunicazione, fermo restando che in mancanza di essa il credito non sarà utilizzabile.

Quando non serve inviare
il modello

Restano dunque esclusi dai nuovi obblighi di comunicazione i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 oppure entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per i beni immateriali 4.0) su prenotazione entro il 31 dicembre 2022, anche se sono poi stati interconnessi tardivamente nel 2023 e nel 2024.

Quindi occorre considerare che per gli investimenti iniziati nel 2021 o 2022, conclusi successivamente ed interconnessi nel 2023 o nel 2024, nessuna comunicazione andrà fatta e si potrà continuare a compensare liberamente.

Il rebus dell’anno di riferimento

Per poter gestire blocco e via libera alle compensazioni a seconda dei casi sopra esaminati, l’agenzia delle Entrate con Faq del 16 aprile, ha modificato le regole sulla compilazione del modello F24, in relazione al campo «anno» presente sulla delega di versamento (si veda l’altro articolo in basso in pagina).

La risoluzione 25/E/2024 ha poi previsto che per gli interventi oggetto di comunicazione al Gse (dal 30 marzo 2024 e nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024) per i crediti 4.0 (codici tributo 6936 e 6937) utilizzati in compensazione, essi dovranno riportare nel modello F24 quale anno di riferimento quello di completamento dell’investimento agevolato riportato nella citata comunicazione.

In pratica, quindi, mentre prima delle modifiche si doveva indicare nel modello F24 l’anno dell’interconnessione, ora per gli investimenti 4.0 esenti da comunicazione l’anno da indicare è quello di inizio dell’investimento, mentre per quelli oggetto di comunicazione va individuato l’anno di completamento; in un contesto che così com’è diventato, francamente è di difficile gestione.

Fonte: Il Sole 24ORE

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