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Deduzione vincolata per il versamento gratuito infragruppo senza obbligo di restituzione

L’attribuzione patrimoniale assume natura di liberalità ma per lo sgravio occorre rispettare i paletti fissati dall’articolo 100 del Tuir

L’attribuzione patrimoniale gratuita senza obbligo di restituzione, effettuata spontaneamente tra due società appartenenti allo stesso gruppo, ai fini fiscali assume la natura di liberalità, non rilevando la distinzione civilistica tra atti a titolo gratuito non liberale e liberalità, e l’onere sopportato dalla donante risulta deducibile soltanto se risultano rispettati i limiti fissati dall’articolo 100 del Dpr 917/1986 (Tuir). Lo ha stabilito l’ordinanza 14925/2024 della Cassazione che ha confermato la pronuncia di secondo grado.

La vicenda

Una società aveva rinunciato ad un credito vantato nei confronti di una consorella – non partecipata ma appartenente al medesimo gruppo – e aveva dedotto la relativa somma dal reddito imponibile con l’imputazione «premio decennale», evidenziando che ciò si era reso necessario per fronteggiare «la difficile situazione finanziaria». Con l’avviso di accertamento avente ad oggetto la rettifica della dichiarazione Ires per l’anno 2014, l’agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la deducibilità del premio, «non essendovi alcun previo patto sociale e neppure una prassi di gruppo che prevedesse simili attribuzioni». Motivo per il quale la società aveva impugnato l’avviso di accertamento dinanzi alla Ctp. Avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado di giudizio aveva proposto appello l’agenzia delle Entrate. La Ctr aveva invece riaffermato la validità ed efficacia dell’atto impositivo.

La decisione

Nel ricorso proposto per cassazione, la società aveva lamentato la violazione del divieto della doppia imposizione, nonché la mancata applicazione del principio costituzionale di capacità contributiva e del principio di simmetria fiscale, riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza 264 del 2017. Tesi che non ha colto nel segno. Il Supremo collegio ha condiviso la valutazione espressa dal giudice di appello ( «La Ctr non esclude a priori che un versamento a titolo gratuito intervenuto tra due società infragruppo possa risolversi in un onere deducibile per la società erogante, ma nega che sia stata fornita la prova della ricorrenza dei presupposti di legge») ed ha qualificato il premio decennale «una attribuzione patrimoniale a fondo perduto», ascrivibile nell’alveo delle donazioni indirette.

Ciò in continuità con l’orientamento secondo cui la donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall’ordinamento- che consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l’effetto di un’attribuzione patrimoniale gratuita (Cassazione 5333/2004; in senso conforme, Cassazione 2369/2020 che ha qualificato come donazione indiretta il pagamento di un debito altrui con rinuncia all’azione di regresso, a nulla rilevando l’esistenza di un interesse del «solvens» all’adempimento).

Fonte: Il Sole 24ORE

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