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Magazzino, sanatoria più cara eliminando le esistenze iniziali

L’Iva appesantisce il conto nei casi in cui sono presunte vendite non emerse. L’iscrizione di giacenze sconta soltanto la sostitutiva al 18 per cento

Con l’approvazione in data 24 giugno 2024 del decreto del Mef che stabilisce i coefficienti di maggiorazione per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni gli elementi per l’operazione di regolarizzazione del magazzino sono a disposizione dei contribuenti. Ricordiamo infatti che ai sensi dell’ articolo 1, comma 82, della legge di bilancio 2024 le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023 e la seconda in occasione dei secondi acconti. Considerato peraltro che per i soggetti Isa con ricavi non superiori al limite di 5.164.569 euro, per via dell’avvio del concordato preventivo biennale, il versamento del primo acconto è stato posticipato al 31 luglio 2024 senza maggiorazione (articolo 37 del Dlgs 13/24), o con la maggiorazione dello 0,40% a fine agosto in base al recente decreto del Governo approvato lo scorso 20 giugno, per tali soggetti c’è il tempo per le opportune valutazioni.

Codici tributo e dichiarazione

Ricordiamo che gli stessi sono stati istituiti con la risoluzione 30/E del 17 giugno 2024. Si tratta in particolare dei seguenti codici tributo:

  • «1732» per l’Iva relativa all’eliminazione dei valori (tutti i soggetti);
  • «1733» per la sostitutiva relativa all’eliminazione dei valori (soggetti Irpef);
  • «1734» per la sostitutiva relativa all’iscrizione dei valori (soggetti Irpef);
  • «1735» per la sostitutiva relativa all’eliminazione dei valori (soggetti Ires);
  • «1736» per la sostitutiva relativa all’iscrizione dei valori (soggetti Ires).

 

A livello dichiarativo, per le società si tratta di compilare il quadro RQ sezione XXVII. In particolare, l’eliminazione delle esistenze iniziali per la componente dell’Iva trova spazio nel rigo RQ110, mentre la sostitutiva dell’Ires e dell’Irap nel rigo RQ 111. Invece per l’iscrizione delle esistenze iniziali occorrerà compilare il rigo RQ 112.

Coefficienti di maggiorazione

Come indicato dal Dm attuativo e dagli allegati (si veda l’articolo «Sanatoria del magazzino con coefficienti su misura»), i coefficienti sono individuati sulla base dell’Ateco di appartenenza. L’allegato 1 riguarda i soggetti Isa con ricavi non superiori a 5.164.569 euro, mentre l’allegato 2 riguarda i soggetti con ricavi superiori a quella soglia. Infine l’allegato 3 è residuale riguardando soggetti non Isa con ricavi non superiori a 5.164.569 euro, con un unico coefficiente di 1,45. La nota metodologica illustra le modalità con cui i coefficienti sono stati fissati, variando a seconda del fatto che il contribuente sia un soggetto Isa oppure no (allegati 1 e 2).

Ciò che è evidente è che l’adeguamento potrà avere un costo più rilevante laddove si operi mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali. Presupponendosi delle vendite in nero, infatti, in tali casi più è alto il coefficiente di maggiorazione più sarà elevata la somma da corrispondere sia ai fini Iva sia come sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap. Differente è invece l’ipotesi in cui si iscrivano delle esistenze iniziali omesse, perché in tal caso si dovrà assolvere soltanto la sostitutiva del 18% senza alcun riflesso in termini di Iva, nel presupposto che in questo caso si sia trattato di acquisti in nero.

Va anche detto che il costo dell’iscrizione è pari al 18% per l’intero valore che si iscrive. Invece nel caso di eliminazione l’iva si calcola in base all’aliquota media per il prodotto fra valore eliminato e coefficiente di maggiorazione. Mentre la sostitutiva si applica sulla differenza fra il valore eliminato per il coefficiente e il valore eliminato stesso. In sostanza spesso l’iscrizione di valori potrà essere meno onerosa dell’eliminazione.

Profili di responsabilità

Altro aspetto che sicuramente inciderà sulla decisione di aderire o meno alla sanatoria è quello relativo alle responsabilità. Dal punto di vista fiscale appare chiaro che la regolarizzazione operata non può essere messa in discussione in relazione ai periodi d’imposta antecedenti al 2023. Infatti il comma 83 stabilisce che i valori iscritti o eliminati non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti. Più controversa è la tematica relativa a eventuali responsabilità dell’organo amministrativo e di controllo per i bilanci ante correzione. A questo riguardo, sembra ipotizzabile che la sistemazione possa costituire una soluzione più praticabile a livello di imprese individuali o di società familiari laddove il coinvolgimento di terzi soggetti (controllori o altro) rispetto alla proprietà è residuale, così da minimizzare questo potenziale profilo di responsabilità.

Fonte: Il Sole 24ORE

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