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Scissioni con scorporo, i beni trasferiti conservano

La bozza di decreto delegato chiarisce l’estensione del principio di neutralità

La bozza di decreto delegato sulle imposte sui redditi, approvata in via preliminare dal Governo il 30 aprile, disciplina gli aspetti fiscali dell’operazione di scissione com scorporo ex articolo 2506.1 del Codice civile, inserendo il comma 15-ter nell’articolo 173 del Tuir. Per tale operazione (che comporta effetti analoghi a quelli del conferimento, in quanto la partecipazione nella beneficiaria viene attribuita alla scissa e non ai suoi soci) vige un generale principio di neutralità, alla stregua delle scissioni ordinarie, anche in caso di trasferimento di beni che non costituiscono un’azienda, mentre nel conferimento la neutralità vale per le sole aziende.

I principali riflessi fiscali

Dall’applicazione dell’articolo 173 del Tuir vengono escluse alcune previsioni non rilevanti: il comma 3, poiché le partecipazioni nella beneficiaria sono assegnate alla società scissa e non ai soci; il comma 7, poiché la retrodatazione della scissione parziale non è ammessa; il comma 9, in quanto il regime sulle riserve è soggetto a una specifica disciplina; il comma 10, poiché in caso di scissione a favore di beneficiare di nuova costituzione non si pongono limiti al riporto delle perdite.

Viene altresì chiarito, in coerenza con il principio di neutralità, che la partecipazione nella beneficiaria ricevuta dalla scissa eredita non solo il valore fiscale ma anche il periodo di possesso riferibile ai beni trasferiti. Analogamente, le attività e le passività oggetto di scorporo assumono in capo alla società beneficiaria il valore fiscale e l’anzianità che avevano in capo alla scissa. Vi sono poi disposizioni specifiche che riguardano lo scorporo di:

1 un’azienda: «le partecipazioni nella beneficiaria si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie se iscritte come tali nel bilancio della società scissa» (la norma qui non è del tutto chiara e andrebbe allineata a quanto previsto dall’articolo 176, comma 4, Tuir, per i conferimenti di azienda);

2 partecipazioni che hanno i requisiti ex articolo 87 del Tuir (iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio; residenza in Stati o territori non aventi un regime fiscale privilegiato; esercizio di un’attività commerciale), senza considerare il requisito del periodo di possesso: le partecipazioni nella beneficiaria ricevute dalla scissa mantengono i medesimi requisiti delle partecipazioni oggetto di scorporo;

3 partecipazioni che non hanno i requisiti di cui alle lettere c) (residenza in Stati o non a regime fiscale privilegiato) e d) (esercizio di un’attività commerciale) dell’articolo 87 del Tuir: il regime Pex sarà applicabile se e quando i relativi requisiti saranno soddisfatti;

4 beni, attività e passività che non costituiscono un’azienda: il regime Pex sarà applicabile se e quando i relativi requisiti saranno soddisfatti.

Sembra quindi che nel caso 1 le partecipazioni si considerano iscritte automaticamente tra le immobilizzazioni finanziarie. Pur in assenza di previsioni specifiche, la stessa conclusione dovrebbe poter essere raggiunta nel caso 2, in quanto le partecipazioni nella beneficiaria ricevute dalla scissa mantengono le stesse caratteristiche (tra cui l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie) della partecipazione scorporata.

Al contrario, nei casi 3 e 4 la questione risulta più complessa. Secondo Assonime (circolare 14/2023, precedente alla bozza di decreto), in caso di scorporo di un singolo bene, la classificazione contabile dello stesso (tra le immobilizzazioni o nel circolante) nel bilancio della scissa si traslerebbe sulla partecipazione nella beneficiaria iscritta dalla scissa; mentre nel caso di scorporo di una pluralità di beni che non costituiscono un’azienda, la partecipazione ricevuta dalla scissa dovrebbe considerarsi iscritta tra le immobilizzazioni o nel circolante secondo un criterio di prevalenza contabile. Peraltro, parrebbe possibile sostenere che l’iscrizione della partecipazione nelle immobilizzazioni o nel circolante sia rimessa alle ordinarie regole civilistiche di formazione del bilancio (senza automatismi che potrebbero, in caso iscrizione nel circolante, rendere inapplicabile l’istituto della Pex). È auspicabile che la versione finale del decreto chiarisca questo aspetto.

Superata la prassi delle Entrate

La bozza prevede inoltre che la scissa conservi immutata la composizione fiscale del proprio patrimonio netto (incluse le riserve in sospensione d’imposta per cui non sussiste obbligo di ricostituzione in capo alla beneficiaria); mentre in capo alla beneficiaria l’incremento del patrimonio netto contabile si qualifica ai fini fiscali quale riserva di capitale.

In tema di abuso del diritto, come per il conferimento, viene previsto che «ai fini dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 non rileva la scissione avente ad oggetto un’azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta».

La bozza disciplina anche due aspetti rilevanti sui cui la prassi dell’Agenzia (in aderenza alla normativa sul conferimento) aveva assunto posizioni rigide:

comma 15-ter, lettera g, per cui qualora la società scissa non sia residente e lo scorporo abbia a oggetto la sua stabile organizzazione in Italia, l’assegnazione alla scissa delle partecipazioni nella beneficiaria di nuova costituzione non comporta alcuna tassazione, a prescindere dal mantenimento in Italia di una stabile organizzazione della società scissa nel cui patrimonio sono comprese tali partecipazioni (contro: risoluzione 63/E/2018, e interpelli 633/2020 e 251/2022)

comma 15-ter, lettera b, che prevede espressamente la possibilità di trasferire alla beneficiaria il valore fiscale dell’avviamento (modifica introdotta dall’articolo 18 della bozza anche per i conferimenti ex articolo 176 Tuir. Contro, in precedenza: circolari 8/E/2010 e 6/E/2022).

Fonte: Il Sole 24ORE

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