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Ricerca e sviluppo, tax credit blindati

La certificazione si affianca a quella contabile e azzererà il rischio di contestazioni

La possibilità di conseguire la certificazione degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione (introdotta dall’articolo 23, comma 2, del Dl 73/2022) è un’opportunità per le aziende alle prese con i dubbi e le incertezze scaturiti dall’evoluzione della normativa, della prassi, e dalle pronunce non univoche della giurisprudenza sulla spettanza o meno del credito d’imposta.

Il nuovo bollino

La certificazione consente di legittimare la richiesta del tax credit, azzerando così il rischio di future contestazioni fiscali considerato che – ad eccezione dei casi di frode – anche il fisco sarà vincolato all’ottenimento del “bollino” da parte del soggetto certificatore. In particolare, la certificazione attesterà la qualificazione degli investimenti (effettuati o da effettuare) ai fini della loro classificazione tra le attività ammissibili al credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione ex articolo 1, commi 200-202, della legge 160/2019 (applicabile dal 2020) e al credito d’imposta ricerca e sviluppo ex articolo 3 del Dl 145/2013 (applicabile fino al 2019).

In quest’ottica vanno visti con favore gli ultimi interventi del Mimit che, con la pubblicazione dell’Albo dei certificatori, avvenuta con il decreto del 15 maggio, e poi dei modelli di certificazione (decreto direttoriale del ministero del 5 giugno scorso), hanno contribuito a completare il set di informazioni: l’ultimo tassello per rendere definitivamente attiva la piattaforma sarà la pubblicazione delle linee guida, attese in tempi brevi.

La certificazione contabile

La presenza di un soggetto terzo indipendente che attesti la bontà degli investimenti secondo la prassi di riferimento e, dunque, in primis, in base ai principi definiti dai manuali di Frascati e di Oslo, si affianca alla già prevista procedura di certificazione contabile (comma 205, legge 160/2019), che non solo garantisce l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa, obbligatoria per procedere alla compensazione del credito in F24, ma rappresenta altresì un supporto ulteriore alla corretta quantificazione del credito anche per le imprese con bilancio certificato.

Il riversamento spontaneo

La possibilità di ottenere la certificazione degli investimenti in R&S si intreccia a filo doppio con la facoltà di riversamento spontaneo del credito indebitamente utilizzato introdotta dall’articolo 5 del Dl 146/2021 e oggi prorogata al 31 ottobre 2024 (articolo 7, commi da 7-bis a 7-quater, del Dl 39/2024). Nonostante, infatti, dopo l’ultima proroga, sia stato concesso un maggior termine alle imprese intenzionate a valutare le posizioni più complesse in termini di ammissibilità o meno delle attività di R&S all’incentivo, le tempistiche per individuare la soluzione da percorrere restano comunque stringenti. Entro il prossimo 31 ottobre le imprese dovranno: selezionare il soggetto certificatore, ottenere l’accettazione dell’incarico, predisporre tutta la modulistica richiesta, 4 ottenere la certificazione. Successivamente, il certificatore dovrà, entro 15 giorni dal rilascio all’impresa, trasmettere la certificazione al ministero, che provvederà ai relativi controlli.

I contenziosi già in essere

Le certificazioni relative alla qualificazione dei progetti di R&S possono essere richieste alla sola condizione che le violazioni afferenti all’utilizzo dei relativi crediti d’imposta non siano già state constatate dal Fisco.

Il protrarsi dei tempi per perfezionare la procedura ha tuttavia ampliato il numero delle contestazioni formulate dall’agenzia delle Entrate, che spesso si è orientata sulla contestazione più grave della sussistenza di crediti “inesistenti”.

Considerati i dubbi ancora presenti, che hanno portato all’introduzione della figura dei certificatori iscritti all’albo del Mimit, nulla vieta comunque alle imprese di avvalersi del parere di un esperto, a supporto nelle interlocuzioni con gli uffici o per la difesa in sede giudiziale, a prescindere dal rilascio di una certificazione “ufficiale”.

Fonte: Il Sole 24ORE

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