Cerca
Close this search box.

Agevolazione contributiva under 30, portabilità presso altri datori

La domanda

“Un dipendente under 30 che non ha avuto mai rapporti a tempo indeterminato nella sua vita lavorativa viene assunto a tempo indeterminato a con agevolazione legge 205/2017. Il rapporto dura per 12 mesi e poi il rapporto cessa. Il medesimo dipendente viene riassunto da altro datore sempre con agevolazione ex legge 205/2017 utilizzando la portabilità della agevolazione (articolo 1, comma 103 legge 205 17e Inps, circolare 40/2018). Il dipendente viene, poi, licenziato dal secondo datore per motivi economici al termine del quinto mese con restituzione della agevolazione per i 5mesi. Nel caso di riassunzione da parte di un altro datore (terzo datore), lo stesso può fruire della portabilità della agevolazione per 24 mesi (36 mesi meno agevolazione fruita dal primo datore di lavoro) o per 19 mesi (36mesi meno agevolazione fruita dal primo datore meno il periodo revocato al secondo 2 datore)?”

Nel caso del quesito il primo datore di lavoro ha assunto un under 30 che non ha mai avuto rapporti a tempo indeterminato e fruisce legittimamente della agevolazione ex legge 205/2017 per 12 mesi. Il secondo datore di lavoro che riassume il dipendente utilizza la portabilità della agevolazione (fruizione della agevolazione per il periodo residuo a prescindere dalla età anagrafica del dipendente), ma avendo licenziato lo stesso per motivi economici (vedi licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso dipendente agevolato) prima che siano decorsi i 6 mesi dalla assunzione agevolata sarà chiamato a restituire la agevolazione per i 5 mesi di rapporto di lavoro avendo violato il principio endogeno della agevolazione under 30 che si ritiene si applichi anche sulla seconda assunzione in portabilità (vedi anche circolare 40 18 Inps).

Nel caso di riassunzione a tempo indeterminato dello stesso dipendente, da parte di un terzo datore di lavoro con il principio della portabilità della agevolazione, lo stesso potrà fruire della agevolazione legge 205/2017 per una durata di:

36 mesi – 12mesi (periodi agevolato fruito dal primo datore) – 5mesi (periodo di agevolazione legge 205/2017 fruito e restituito dal secondo datore che tuttavia si computa ai fini del periodo residuo presso il terzo datore) = 19 mesi.

Ricordo che con il principio della portabilità della agevolazione il dipendente porta in dote la agevolazione per 36 mesi anche presso più datori di lavoro.

Infatti, il comma 103 legge 205/2017 (vedi circolare 40/2018 Inps) afferma che nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Inoltre il comma 105 della legge 205/2017 afferma che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero di cui al comma 100, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 103.

In relazione al caso del quesito ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in capo al terzo datore di lavoro, l’eventuale revoca del beneficio per licenziamento economico effettuati entro sei mesi dall’inizio del precedente rapporto agevolato presso il secondo datore di lavoro, non ha effetti nei confronti del terzo datore che assume il lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi in cui l’agevolazione venga revocata a causa dei suddetti licenziamenti, il precedente periodo di fruizione-esempio 5mesi- deve essere comunque computato per il calcolo del periodo residuo spettante presso il terzo datore insieme al periodo di agevolazione fruito dal primo datore di lavoro – es 12 mesi.

Sintetizzando a livello concettuale il periodo di 5 mesi del secondo datore sebbene non utilizzato a livello di agevolazione viene computato come prescrive il comma 105 legge 205/2017, ai fini della determinazione del periodo residuo della portabilità della agevolazione presso l’ultimo datore c/terzo datore.

Di conseguenza il dipendente porta effettivamente in dote solo 31 mesi di agevolazione (12 mesi di agevolazione presso il primo datore + 19mesi presso il terzo datore) e non tutti i 36 mesi previsti dalla norma (5mesi sono stati revocati presso il secondo datore, che violando la norma endogena subisce la sanzione della restituzione della agevolazione).

 
Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator