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Compensi di amministratori, dirigenti e associati: piena trasparenza per gli Enti del Terzo settore

L’obbligo scatta per chi ha un volume di ricavi pari o superiore a 100mila euro

Enti del Terzo settore (Ets): obbligo annuale alla pubblicazione dei compensi ricevuti da amministratori, dirigenti e associati. Si tratta, in particolare, dell’adempimento previsto per gli Ets con un volume di ricavi annui non inferiore a 100mila euro consistente nel comunicare e tenere aggiornati sul sito internet l’elenco dei compensi a qualsiasi titolo attribuiti a componenti di organi di amministrazione e controllo, dirigenti e associati (articolo 14, comma 2, Dlgs 117/17).

I dati da comunicare

Un primo aspetto da considerare riguarda l’ambito di applicazione. Oggetto di comunicazione sul sito istituzionale dell’ente (o della Rete associativa di appartenenza) sono emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti nei confronti di soggetti legati alla struttura dell’ente. Vale a dire titolari di cariche sociali, nonché dirigenti e associati. Ciò allo scopo di evitare ogni possibile aggiramento del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili vietata ai sensi del Cts, nonché assicurare un adeguato livello di conoscibilità delle informazioni riguardanti gli Ets.

Si tratta, in ogni caso, di un obbligo di legge che non coinvolge la generalità degli Ets ma solo quelli più strutturati, con un volume di ricavi annuo non inferiore a 100mila euro. Va chiarito che le modalità di espletamento di quest’obbligo di comunicazione debbono avvenire rispettando sia l’esigenza di rispettare il sistema di trasparenza previsto nel Terzo settore sia quelle privacy dei soggetti coinvolti.

L’interesse del singolo alla riservatezza deve infatti contemperarsi con quello del pubblico a conoscere elementi informativi rilevanti, quali l’impiego da parte dell’Ets delle risorse che gli pervengono non solo da enti pubblici ma più in generale anche da soggetti privati.

Attenzione, dunque, ai dati pubblicati. Come chiarito dal ministero del Lavoro, non è obbligatorio rendere note informazioni non necessarie per gli obiettivi della norma. Nonché quelle che possano anche indirettamente rendere conoscibili situazioni particolari del singolo percettore. È il caso, ad esempio, di elementi retributivi attribuiti non in ragione dell’attività svolta ma di situazioni proprie del singolo che nulla hanno a che fare con gli incarichi ricoperti nell’Ets.

Discorsa, invece, l’ipotesi in cui l’informativa da pubblicare sul sito avvenga in forma anonima ma riguardi una sola persona all’interno dell’ente. Anche in questa fattispecie si pone l’esigenza di trovare un bilanciamento tra diritto alla riservatezza e trasparenza. Tuttavia, tenuto conto del tenore della norma, in quest’ipotesi, non si ritiene plausibile derogare alla pubblicazione dei compensi. Ciò nel presupposto che, ove l’ente superi i limiti dimensionali fissati per legge, la comunicazione costituisce un vero e proprio obbligo. La norma non prevede sanzioni ad hoc. Ma è chiaro che in assenza di conformità a norma potrebbe sussistere il rischio di perdita della qualifica da parte dell’ente, una volta accertata la violazione da parte degli Uffici del Registro unico territorialmente competenti al controllo.

Tempistiche: confronto con le novità Ddl Terzo settore

Altro aspetto riguarda, poi, le tempistiche. Per la pubblicazione dei compensi sul sito, il Cts non fissa termini entro i quali gli enti sono tenuti a procedere, richiedendo soltanto che ciò avvenga a cadenza annuale. Una previsione che si discosta da quanto previsto per il deposito dei bilanci che gli Ets- nella formulazione attuale del Cts – sono invece tenuti ad assolvere entro il 30 giugno di ogni anno. Anche in quest’ipotesi, occorre tuttavia considerare che, in caso di approvazione definitiva del Ddl Terzo settore (AS 1097, ora al vaglio del Senato), cambieranno i termini per il deposito dei bilanci. Anziché il 30 giugno, si passerà infatti al termine di:

  • centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio per la generalità degli Ets non commerciali

o

  • sessanta giorni dall’approvazione dei bilanci per gli Ets che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, il cui deposito debba avvenire presso il registro delle imprese.
 
Fonte: Il Sole 24ORE

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